CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che l'unico motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa: la Corte di appello, soffermandosi sull'elemento soggettivo del reato, ha escluso, con argomentare logico, che il ricorrente non conoscesse la circostanza che la madre, inserita nella sua famiglia anagrafica, non lavorasse e non producesse redditi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]