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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28063/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESARO---(-€1-at-eravvtsu alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Pesaro ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 61 n. 2, cod. pen. (capo a - Fano 3-4 marzo 2015) e per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. (capo b - Fano 4 marzo 2015).

Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge laddove è stata riconosciuta la penale responsabilità per il reato di cui al capo b) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESARO---(-€1-at-eravvtsu alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Pesaro ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 61 n. 2, cod. pen. (capo a - Fano 3-4 marzo 2015) e per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. (capo b - Fano 4 marzo 2015). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge laddove è stata riconosciuta la penale responsabilità per il reato di cui al capo b) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris