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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33350/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13/01/2022 che confermava la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 27/11/2020 con cui l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 1) (art. 640 cod. pen.), 2) (artt. 81 cpv., 494 e 640 cod. pen.), C) (art. 81 cpv., 648 cod. pen.) dell'imputazione.

Al riguardo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà della motivazione e vizio di travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure che afferiscono all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato risultano prive di specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, lett. c) cod. proc. pen.; al riguardo questa Corte ha stabilito che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dalle norme poc'anzi citate, compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Rv. 207648).

Viceversa, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità in punto di responsabilità del ricorrente per i reati in contestazione, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti (pagg. 4 e 5, in cui si fa riferimento in particolare alle risultanze delle perquisizioni eseguite presso l'autovettura in uso all'imputato, alle dichiarazioni delle persone offese ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche).

Peraltro, quanto alla censura con cui si deduce il vizio di travisamento della prova, deve rilevarsi come in tema di motivi di ricorso per cassazione, detto vizio, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale e/o probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774).

Nel caso di specie, il motivo risulta essere generico in quanto non consente di individuare le prove asseritamente travisate, e le relative doglianze finiscono per introdurre questioni in punto di fatto, che attengono ex adverso alla interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici di merito ed estranea al sindacato di legittimità.

Anche la censura che ha riguardo alla dosimetria della pena risulta generica ed aspecifica, e comunque è vietata in sede di legittimìtà in quanto afferisce al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice rilevando l'assenza di elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, anche considerato il comportamento processuale adottato dall'imputato (che aveva reso dichiarazioni non corrispondenti al vero, con le quali aveva peraltro attribuito uno dei fatti contestati ad un soggetto terzo) e parimenti rilevati l'elevato grado di professionalità delinquenziale e lo stabile contatto con organizzazioni criminose dedite a traffici illeciti di rilievo internazionale, in qaunto dimostrati dalle modalità della condotta.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13/01/2022 che confermava la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 27/11/2020 con cui l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 1) (art. 640 cod. pen.), 2) (artt. 81 cpv., 494 e 640 cod. pen.), C) (art. 81 cpv., 648 cod. pen.) dell'imputazione. Al riguardo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà della motivazione e vizio di travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Le censure che afferiscono all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato risultano prive di specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, lett. c) cod. proc. pen.; al riguardo questa Corte ha stabilito che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dalle norme poc'anzi citate, compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Rv. 207648). Viceversa, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità in punto di responsabilità del ricorrente per i reati in contestazione, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti (pagg. 4 e 5, in cui si fa riferimento in particolare alle risultanze delle perquisizioni eseguite presso l'autovettura in uso all'imputato, alle dichiarazioni delle persone offese ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche). Peraltro, quanto alla censura con cui si deduce il vizio di travisamento della prova, deve rilevarsi come in tema di motivi di ricorso per cassazione, detto vizio, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale e/o probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774). Nel caso di specie, il motivo risulta essere generico in quanto non consente di individuare le prove asseritamente travisate, e le relative doglianze finiscono per introdurre questioni in punto di fatto, che attengono ex adverso alla interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici di merito ed estranea al sindacato di legittimità. Anche la censura che ha riguardo alla dosimetria della pena risulta generica ed aspecifica, e comunque è vietata in sede di legittimìtà in quanto afferisce al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice rilevando l'assenza di elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, anche considerato il comportamento processuale adottato dall'imputato (che aveva reso dichiarazioni non corrispondenti al vero, con le quali aveva peraltro attribuito uno dei fatti contestati ad un soggetto terzo) e parimenti rilevati l'elevato grado di professionalità delinquenziale e lo stabile contatto con organizzazioni criminose dedite a traffici illeciti di rilievo internazionale, in qaunto dimostrati dalle modalità della condotta. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas
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