CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 05409/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 385 cod. pen. e 47 -ter L. 354/1975 (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12463/2018 R.G.N.R., fatto commesso in Palermo il 7 aprile 2018), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 56, 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo C, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo D, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo E, fatto commesso in Palermo il 18 agosto 2017) e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo F, fatto commesso in Palermo il 22 agosto 2017); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità degli aumenti praticati per i singoli reati ascritti all'imputato, avvinti dal vincolo della continuazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, invece, completa e congra (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025