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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17854/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27564-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione della pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a la società, come da procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] difende anche sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 96 S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso la sentenza n. 3443/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio,dinnanzi al T ribunale di Velletri , [OSCURATO:PERSONA] che aveva loro promesso in vendita un immobile sito in Genzano, l'Immobiliare MORACAs.n.c. che aveva mediato l’affare e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . quale mediatore del finanziamento dell'acquisto, lamentando – per quel che qui ancora rileva -che l’immobile promesso, all’epoca di sottoscrizione della proposta di acquisto, non era agibile in forza di ordinanza del Comune di Genzano, perché, per la deformazione del terreno di fondazione, aveva subito una rotazione con perdita di verticalità; in conseguenza, era stato pure precluso l’accesso al finanziamento.

Gli attori chiesero, pertanto, l'annullamento o in subordi ne, la risoluzione del contratto preliminare di vendita e la risoluzione dei contratti di mediazione immobiliare e finanziaria con restituzione degli importi pagati a titolo di provvigione e risarcimento del danno.

Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 3 - Il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarato estinto per rinuncia degli attori ritualmente accettata, conseguente ad un’intervenuta transazione.

Con sentenzan.1039/2008, il Tribunale rigettò tutte le domande, condannando gli attori alle spese.

2. Con sentenza 3443/2017, la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ribadendo che quest’ultima aveva formulato l’offerta di acquisto seppure fosse a conoscenza dei difetti strutturali dell’immobile ed escluse perciò la sussistenza della violazione degli obblighi di informazione propri del mediatore; ritenne altresì che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse interamente adempiuto il suo mandato interpellando un istituto di creditoe che, in conseguenza, non fosse fondata la domanda di risoluzione proposta nei suoi confronti, perché la scelta di non concludere il contratto era stata propria dell’offerente; escluse pure il diritto alla riduzione del compenso per non essere stata proposta la relativa domanda.

3. Avverso questa sentenza hanno proposto ri corso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidato a sette motivi; l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e con lo stesso atto si è pure costituito in proprio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per resistere al settimo motivo concernente la statuizione sulle spese , contenente la distrazione in suo favore; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve escludersi che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva difeso in grado di appello la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sia legittimato in proprio a resistere nel presente giudizio in quanto difensore distrattario per la sentenza d’appello impugnata: per principio consolidato, infatti, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte nel gravame , sia attivamente Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 4 - che passivamente, soltanto quando l ’ impugnazione riguard i la pronuncia di distrazione in sé considerata, ma non in ipotesi di contestazioni relative al loro ammontare, come accaduto nella fattispecie, perché egli ha qualità di parte soltanto rispetto alla pronuncia di distrazione e non all’intera statuizione sulle spese, pronunciata unicamente nei confronti dei soggetti in causa (v.

Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021.)

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al n.5 comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per avere la C orte trascurato che l’ordinanza del Comune di Genzano di dichiarazione di inagibilità dell’immobile era stata emessa in data 27/10/00, cioè in data anteriore alla proposta di acquisto del 2/7/01 e poi del preliminare del 9/8/01, che di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] non era stata informata, che era stato pattuito un termine per la stipula del definitivo quando l’ordinanza non era ancora stata revocata, che l’agente non aveva riferito alcunché sulla circostanza e, infine, che, nell’udienza del 24/1/05 dinnanzi al Tribunale di Velletri, il geometra incaricato della stima dell’immobile ai fini del finanziamento, sentito a teste, aveva dichiarato di non aver potuto procedere ad una valutazione perché l’immobile non poteva avere destinazione abitativa; hanno sostenuto che, valutando queste circostanze risultanti dagli atti, la Corte avrebbe dovuto ritenere che la mancata conclusione dell’affare non fosse imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] e riconoscere che, effettiva mente, la situazione dell’immobile promesso era stata falsamente rappresentata; avrebbe dovuto inoltre riscontrarela mancata esecuzione dell’incarico di mediazione finanziaria.

1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Ancora preliminarmente, si deve puntualizzare che, ai sensi dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 5 - 2012, n. 13, alla fattispecie non è applicabile il terzo comma dell’art.348 ter cod. proc. civ. invocato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]s.n.c., perché il giudizio d’appello conclusosi con la sentenza qui impugnata è stato instaurato nel luglio 2009; si applica invece la nuova formulazione del n.5 del I comma dell’art.360 cod. proc.civ. perché la sentenza impugnata è stata pronunciata nel 2017.

Ciò precisato, la Corte d’appello ha, ripercorrendo la motivazione del Tribunale e, poi, condividendola, preso in esame tutti gli elementi asseritamente non esaminati per confermare che la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dei difetti strutturali dell’immobile alla data di stipula del preliminare in data 10/12/2001 escludeva ogni «nesso di consequenzialità tra la pretesa omissione dell’agenzia immobiliare e la stipula del preliminare».

Quanto all’ordinanza di inagibilità, ha poi riportato, come rimarcato dal Tribunale, che il provvedimento era sì stato adottato in data 27/10/00, ma prima del preliminare erano intervenuti i lavori di consolidamento di cui la promissaria acquirente era stata messa a conoscenza e che, evidentemente, avevano «rimosso» il difetto strutturale dell’immobile se, nel gennaio 2002, l’ordinanza era stata revocata.

Per sua articolazione, quindi, il motivo sovrappone i piani dell’omesso esame di alcuni fatti (che in realtà sono stati oggetto di analisi) e del loro apprezzamento non corrispondente alla aspettative dei ricorrenti esi risolve quindi in una inammissibile richiesta a questa Corte di una nuova loro ponderazione : in tal senso, la censura è evidentemente inammissibile (Cass. Sez. 6 - 1, n. 6481 del 09/03/2021; Sez.

U, n. 34476 del 27/12/2019).

2. Con il secondo motivo , i ricorrenti hanno censurat o l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1439 e 1453 cod.civ. in relazione all’art. 360 comma I n . 3 Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 6 - cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale infondatamente escluso l’annullabilità del contratto per errore essenziale sull'oggetto, causato dalla dolosa falsa rappresentazione del carattere risolutivo dell’intervento di consolidamento; non avrebbe inoltre statuito in ordine alla domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ. proposta in subordine, in violazione dell’art.112 cod.civ..

3. Con il terzo motivo, riportato di seguito perché esaminabile con il secondo per continuità di argomentazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che la Corte sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione dell'art. 1759 cod.civ. laddove ha escluso ogni responsabilità del mediatore, nonostante quest’ultimo avesse omesso di informare l’offerente [OSCURATO:PERSONA] de ll’ordinanza di inagibi lità dichiarando nella proposta di acquisto la regolarità dell’immobile.

3.1. Entrambi i motivi sono infondati.

Come già rilevato, la Corte territoriale ha esplicitamente escluso l’errore, confermando il rigetto pronunciato dal Tribunale, perché [OSCURATO:PERSONA] ha concluso il preliminare nella piena consapevolezza dei difetti strutturali dell’immobilee della necessità dei lavori di consolidamento delle fondazioni dell’immobile perché l’intera struttura si era inclinata; non ha, quindi, omesso la pronuncia sulla risoluzione per inadempimento del contratto di mediazione perché, per lo stesso motivo, ha affermato che «nessuna omessa informazione poteva utilmente imputarsi all’agenzia immobiliare, stante che la condizione dell’immobile non era stata considerata rilevante per concludere la compravendita» (così in sentenza).

Per le stesse considerazioni in fatto, è stata esclusa la violazione degli oneri di informazione.

È vero, infatti, che per giurisprudenza consolidata, n ella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 7 - generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art.1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni; conseguentemente,la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione (Cass. Sez. 2, n. 5777 del 15/03/2006; Sez. 2, n. 11371 del 2023).

Nella fattispecie, tuttavia, in disparte la conoscibilità dell’ordinanza di inagibilità da parte del mediatore secondo la diligenza da lui esigibile, vi è che la Corte ha rilevato, come detto, che [OSCURATO:PERSONA] conosceva le condizioni dell’immobile e la finalità dei lavori di consolidamento, sicché era da escludere l’omissione di informazioni che avrebbero potuto indurla a non prestare il consenso a quel contratto o a concluderloa diverse condizioni.

4. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato, in relazione al n.5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., l’omesso esame «dell’occasionalità dell’incarico a [OSCURATO:SOCIETA]rispetto alla compravendita poi non perfezionatisi» (così in ricorso) che avrebbe invece consentito l’esame in merito del prospettato inadempimento della società di intermediazione finanziaria.

5. Con il quinto motivo, riportato di seguito perché esaminabile congiuntamente per connessione , i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione d e gli art . 1362 cod. civ. e seguenti e dell’art. 1709 cod.civ. in relazione al n.3 comma I dell’art.360 cod.proc.civ.,per non avere la Corte considerato che era stata pattuita la facoltà del mandante [OSCURATO:PERSONA] di «rinuncia» al contratto di Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 8 - intermediazione finanziaria con conseguente riduzione, pure concordata nella misura, del l’ammontare del corrispettivo ; l a Corte territoriale non avrebbe inoltre adeguatamente valutato la mancata esecuzione del mandato, atteso che dall’istituto di credito contattato era stato soltanto comunicato, peraltro in data successiva a quella della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di non poter procedere alla stipula del definitivo, una mera dichiarazione di «stato di avanzamento della pratica» e che il tecnico incaricato della stima aveva dichiarato, come già esposto nel primo motivo, di non poter valutare l’immobile per assenza di una destinazione abitativa.

5.1. Entrambi i motivi sono inammissibili perché non conferenti ad un’efficace censura della ratio decidendi.

Quanto all’inadempimento, la Corte d’appelloha ritenuto dovuto il corrispettivo per la mediazione creditizia perché il mandato era stato conferito da [OSCURATO:PERSONA] per reperire un finanziamento ed era stato quindi eseguito con l’avvenuto interpello di un istituto di credito per l'avvio della relativa pratica; la [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti proceduto alla stima dell’immobile.

In particolare, la Corte territoriale ha identificato l’oggetto del mandato di mediazione pur tenendo presente il riferimento, nel contratto del 4/7/2001, all’acquisto dell’immobile («sia pure per l’acquisto», così in sentenza, a pag.4): ancora una volta, pertanto, come già rilevato al punto 1.1., non ricorre l’ipotesi di un omesso esame come lamentato dai ricorrenti, ma soltanto di un esame con esiti differenti da quelli auspicati, perché dell’«occasionalità» sottolineata in ricorso come essenziale è stata invece esclusa la rilevanza e questa motivazione non è stata perciò adeguatamente censurata.

Quanto alla facoltà di «rinuncia», poi, la Corte ha ribadito, come già affermato dal Tribunale, che era stata unicamente proposta, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., una domanda di risoluzione per Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 9 - inadempimento ritenuto, invece, insussistente; ha perciò rigettato la domanda di risoluzione e mai proposta una domanda di risoluzione del compenso, richiamando in sentenza, a sostegno,le conclusioni a pag. 9 della citazione in primo grado (pag. 4 della sentenza).

Con il lororicorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno efficacemente censurato questa motivazione, limitandosi a prospettare la violazione «degli art. 1362 e seguenti»del cod. civ. e del succ e ssivo art. 1709 , sebbene di questa normanon ci sia stata proprio applicazione.

Sul punto, costituisce principio consolidato che l'interpretazione operata dal giudice di meritoriguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio (Cass.

Se z.

L, n. 17947 del 08/08/2006;Sez. 2, n. 4205 del 21/02/2014 ; Sez. 3, n. 25826 del 01/09/2022); nella specie, invece, non è stato riportato il contenuto del punto della citazione come ritenuto rilevante in sentenza, né sono stati indicati i canoni di interpretazione che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale per escludere l’avvenuta proposizione della domanda di riduzione del corrispettivo.

6. Con il sesto motivo, i ricorrenti hanno sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 306 cod.p roc.civ. e dell’art.1372 cod.civ. in relazione al n.3 comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per non avere la Corte d’appello considerato che il promittente venditore aveva riconosciuto in transazione che l’immobile non era vendibile all’epoca della proposta d’acquisto, tanto da restituire la caparra; in tal senso sarebbe stato erroneamente escluso che la rinuncia agli atti accettata Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 10 - e la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio non avesse avutoeffetti sulla posizione sostanziale delle parti.

6.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Preliminarmente deve rilevarsi che la censura risulta, dalla sua lettura, diretta ad escludere il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare; conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti in memoria, l'Immobiliare MORACAs.n.c. era certamente legittimata a contraddire sul punto.

Ciò precisato, la corte ha escluso che la dichiarata estinzione spiegasse ulteriori effetti sulla domanda avanzata dagli attori appellanti nei confronti del mediatore per autonomia di questo rapporto.

In diritto, deve allora considerarsi che,per principio consolidato, per riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso nel senso che tra le parti poste da lui in relazione si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno e in tal senso è certamente rilevante la stipula di un contratto preliminare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7994 del 02/04/2009) ; per escluderla, il contratto deve risultare nullo o annullabile.

Nella fattispecie, invero, questa ipotesi non ricorre atteso che, come sottolineato dalla Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente stipulato il preliminare pur nella consapevolezza dei difetti strutturali, che sono stati posti in essere lavori di consolidamento e che l’ordinanza di inagibilità è stata revocata.

Non rileva, pertanto, la transazione intervenutatra le parti come prospettata in ricorso perché in ogni caso il diritto alla provvigione era già sorto.

7. Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno infine censurato l’impugnata sentenzaper v iolazione degli art . 91 , 92 cod.proc.civ. e del d.m. 10/03/2014 n. 55, perché la Corte d’appello, pur rinviando alla nota dei difensori dell'[OSCURATO:SOCIETA]., non ha inteso Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 11 - specificare il criterio di calcolo delle spese liquidate in loro favore, omettendo qualsivoglia riferimento ad alcuno dei parametri di valore e complessità della controversia secondo il D.M. 55/2014 (art. 4 co. 1 e co. 4). 7.1.Il motivo è inammissibile.

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05 /05/2022 ); evidentemente, allora, l’unico interesse sotteso all’impugnazione della liquidazione delle spese può essere comunque quello di ottenere il rispetto dei parametri minimi e massimi applicabili anche quando, come nella specie, si lamenti la mancanza di una motivazione in dettaglio dei criteri adottati; i ricorrenti non hanno, invece, censurato la statuizione per violazione dei parametri minimi o massimi.

8. Per questi motivi il ricorso è respinto, con conseguente condanna delle parti ricorrenti, risultate soccombenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Le spese tra i ricorrenti e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio sono compensate per soccombenza reciproca.

Non vi è luogo a statuizione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 96 S.R.L. in liquidazione che non hanno svolto difese.

Ric. 2017 n. 27564 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 12 - Stante il tenore della pronuncia, vadato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione; compensa le spese di legittimità tra i ricorrentie l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio .

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27564-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione della pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a la società, come da procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] difende anche sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 96 S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso la sentenza n. 3443/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio,dinnanzi al T ribunale di Velletri , [OSCURATO:PERSONA] che aveva loro promesso in vendita un immobile sito in Genzano, l'Immobiliare MORACAs.n.c. che aveva mediato l’affare e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . quale mediatore del finanziamento dell'acquisto, lamentando – per quel che qui ancora rileva -che l’immobile promesso, all’epoca di sottoscrizione della proposta di acquisto, non era agibile in forza di ordinanza del Comune di Genzano, perché, per la deformazione del terreno di fondazione, aveva subito una rotazione con perdita di verticalità; in conseguenza, era stato pure precluso l’accesso al finanziamento. Gli attori chiesero, pertanto, l'annullamento o in subordi ne, la risoluzione del contratto preliminare di vendita e la risoluzione dei contratti di mediazione immobiliare e finanziaria con restituzione degli importi pagati a titolo di provvigione e risarcimento del danno. Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 3 - Il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarato estinto per rinuncia degli attori ritualmente accettata, conseguente ad un’intervenuta transazione. Con sentenzan.1039/2008, il Tribunale rigettò tutte le domande, condannando gli attori alle spese. 2. Con sentenza 3443/2017, la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ribadendo che quest’ultima aveva formulato l’offerta di acquisto seppure fosse a conoscenza dei difetti strutturali dell’immobile ed escluse perciò la sussistenza della violazione degli obblighi di informazione propri del mediatore; ritenne altresì che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse interamente adempiuto il suo mandato interpellando un istituto di creditoe che, in conseguenza, non fosse fondata la domanda di risoluzione proposta nei suoi confronti, perché la scelta di non concludere il contratto era stata propria dell’offerente; escluse pure il diritto alla riduzione del compenso per non essere stata proposta la relativa domanda. 3. Avverso questa sentenza hanno proposto ri corso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidato a sette motivi; l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e con lo stesso atto si è pure costituito in proprio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per resistere al settimo motivo concernente la statuizione sulle spese , contenente la distrazione in suo favore; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve escludersi che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva difeso in grado di appello la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sia legittimato in proprio a resistere nel presente giudizio in quanto difensore distrattario per la sentenza d’appello impugnata: per principio consolidato, infatti, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte nel gravame , sia attivamente Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 4 - che passivamente, soltanto quando l ’ impugnazione riguard i la pronuncia di distrazione in sé considerata, ma non in ipotesi di contestazioni relative al loro ammontare, come accaduto nella fattispecie, perché egli ha qualità di parte soltanto rispetto alla pronuncia di distrazione e non all’intera statuizione sulle spese, pronunciata unicamente nei confronti dei soggetti in causa (v. Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021.) 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al n.5 comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per avere la C orte trascurato che l’ordinanza del Comune di Genzano di dichiarazione di inagibilità dell’immobile era stata emessa in data 27/10/00, cioè in data anteriore alla proposta di acquisto del 2/7/01 e poi del preliminare del 9/8/01, che di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] non era stata informata, che era stato pattuito un termine per la stipula del definitivo quando l’ordinanza non era ancora stata revocata, che l’agente non aveva riferito alcunché sulla circostanza e, infine, che, nell’udienza del 24/1/05 dinnanzi al Tribunale di Velletri, il geometra incaricato della stima dell’immobile ai fini del finanziamento, sentito a teste, aveva dichiarato di non aver potuto procedere ad una valutazione perché l’immobile non poteva avere destinazione abitativa; hanno sostenuto che, valutando queste circostanze risultanti dagli atti, la Corte avrebbe dovuto ritenere che la mancata conclusione dell’affare non fosse imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] e riconoscere che, effettiva mente, la situazione dell’immobile promesso era stata falsamente rappresentata; avrebbe dovuto inoltre riscontrarela mancata esecuzione dell’incarico di mediazione finanziaria. 1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Ancora preliminarmente, si deve puntualizzare che, ai sensi dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 5 - 2012, n. 13, alla fattispecie non è applicabile il terzo comma dell’art.348 ter cod. proc. civ. invocato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]s.n.c., perché il giudizio d’appello conclusosi con la sentenza qui impugnata è stato instaurato nel luglio 2009; si applica invece la nuova formulazione del n.5 del I comma dell’art.360 cod. proc.civ. perché la sentenza impugnata è stata pronunciata nel 2017. Ciò precisato, la Corte d’appello ha, ripercorrendo la motivazione del Tribunale e, poi, condividendola, preso in esame tutti gli elementi asseritamente non esaminati per confermare che la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dei difetti strutturali dell’immobile alla data di stipula del preliminare in data 10/12/2001 escludeva ogni «nesso di consequenzialità tra la pretesa omissione dell’agenzia immobiliare e la stipula del preliminare». Quanto all’ordinanza di inagibilità, ha poi riportato, come rimarcato dal Tribunale, che il provvedimento era sì stato adottato in data 27/10/00, ma prima del preliminare erano intervenuti i lavori di consolidamento di cui la promissaria acquirente era stata messa a conoscenza e che, evidentemente, avevano «rimosso» il difetto strutturale dell’immobile se, nel gennaio 2002, l’ordinanza era stata revocata. Per sua articolazione, quindi, il motivo sovrappone i piani dell’omesso esame di alcuni fatti (che in realtà sono stati oggetto di analisi) e del loro apprezzamento non corrispondente alla aspettative dei ricorrenti esi risolve quindi in una inammissibile richiesta a questa Corte di una nuova loro ponderazione : in tal senso, la censura è evidentemente inammissibile (Cass. Sez. 6 - 1, n. 6481 del 09/03/2021; Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019). 2. Con il secondo motivo , i ricorrenti hanno censurat o l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1439 e 1453 cod.civ. in relazione all’art. 360 comma I n . 3 Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 6 - cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale infondatamente escluso l’annullabilità del contratto per errore essenziale sull'oggetto, causato dalla dolosa falsa rappresentazione del carattere risolutivo dell’intervento di consolidamento; non avrebbe inoltre statuito in ordine alla domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ. proposta in subordine, in violazione dell’art.112 cod.civ.. 3. Con il terzo motivo, riportato di seguito perché esaminabile con il secondo per continuità di argomentazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che la Corte sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione dell'art. 1759 cod.civ. laddove ha escluso ogni responsabilità del mediatore, nonostante quest’ultimo avesse omesso di informare l’offerente [OSCURATO:PERSONA] de ll’ordinanza di inagibi lità dichiarando nella proposta di acquisto la regolarità dell’immobile. 3.1. Entrambi i motivi sono infondati. Come già rilevato, la Corte territoriale ha esplicitamente escluso l’errore, confermando il rigetto pronunciato dal Tribunale, perché [OSCURATO:PERSONA] ha concluso il preliminare nella piena consapevolezza dei difetti strutturali dell’immobilee della necessità dei lavori di consolidamento delle fondazioni dell’immobile perché l’intera struttura si era inclinata; non ha, quindi, omesso la pronuncia sulla risoluzione per inadempimento del contratto di mediazione perché, per lo stesso motivo, ha affermato che «nessuna omessa informazione poteva utilmente imputarsi all’agenzia immobiliare, stante che la condizione dell’immobile non era stata considerata rilevante per concludere la compravendita» (così in sentenza). Per le stesse considerazioni in fatto, è stata esclusa la violazione degli oneri di informazione. È vero, infatti, che per giurisprudenza consolidata, n ella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 7 - generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art.1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni; conseguentemente,la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione (Cass. Sez. 2, n. 5777 del 15/03/2006; Sez. 2, n. 11371 del 2023). Nella fattispecie, tuttavia, in disparte la conoscibilità dell’ordinanza di inagibilità da parte del mediatore secondo la diligenza da lui esigibile, vi è che la Corte ha rilevato, come detto, che [OSCURATO:PERSONA] conosceva le condizioni dell’immobile e la finalità dei lavori di consolidamento, sicché era da escludere l’omissione di informazioni che avrebbero potuto indurla a non prestare il consenso a quel contratto o a concluderloa diverse condizioni. 4. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato, in relazione al n.5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., l’omesso esame «dell’occasionalità dell’incarico a [OSCURATO:SOCIETA]rispetto alla compravendita poi non perfezionatisi» (così in ricorso) che avrebbe invece consentito l’esame in merito del prospettato inadempimento della società di intermediazione finanziaria. 5. Con il quinto motivo, riportato di seguito perché esaminabile congiuntamente per connessione , i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione d e gli art . 1362 cod. civ. e seguenti e dell’art. 1709 cod.civ. in relazione al n.3 comma I dell’art.360 cod.proc.civ.,per non avere la Corte considerato che era stata pattuita la facoltà del mandante [OSCURATO:PERSONA] di «rinuncia» al contratto di Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 8 - intermediazione finanziaria con conseguente riduzione, pure concordata nella misura, del l’ammontare del corrispettivo ; l a Corte territoriale non avrebbe inoltre adeguatamente valutato la mancata esecuzione del mandato, atteso che dall’istituto di credito contattato era stato soltanto comunicato, peraltro in data successiva a quella della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di non poter procedere alla stipula del definitivo, una mera dichiarazione di «stato di avanzamento della pratica» e che il tecnico incaricato della stima aveva dichiarato, come già esposto nel primo motivo, di non poter valutare l’immobile per assenza di una destinazione abitativa. 5.1. Entrambi i motivi sono inammissibili perché non conferenti ad un’efficace censura della ratio decidendi. Quanto all’inadempimento, la Corte d’appelloha ritenuto dovuto il corrispettivo per la mediazione creditizia perché il mandato era stato conferito da [OSCURATO:PERSONA] per reperire un finanziamento ed era stato quindi eseguito con l’avvenuto interpello di un istituto di credito per l'avvio della relativa pratica; la [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti proceduto alla stima dell’immobile. In particolare, la Corte territoriale ha identificato l’oggetto del mandato di mediazione pur tenendo presente il riferimento, nel contratto del 4/7/2001, all’acquisto dell’immobile («sia pure per l’acquisto», così in sentenza, a pag.4): ancora una volta, pertanto, come già rilevato al punto 1.1., non ricorre l’ipotesi di un omesso esame come lamentato dai ricorrenti, ma soltanto di un esame con esiti differenti da quelli auspicati, perché dell’«occasionalità» sottolineata in ricorso come essenziale è stata invece esclusa la rilevanza e questa motivazione non è stata perciò adeguatamente censurata. Quanto alla facoltà di «rinuncia», poi, la Corte ha ribadito, come già affermato dal Tribunale, che era stata unicamente proposta, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., una domanda di risoluzione per Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 9 - inadempimento ritenuto, invece, insussistente; ha perciò rigettato la domanda di risoluzione e mai proposta una domanda di risoluzione del compenso, richiamando in sentenza, a sostegno,le conclusioni a pag. 9 della citazione in primo grado (pag. 4 della sentenza). Con il lororicorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno efficacemente censurato questa motivazione, limitandosi a prospettare la violazione «degli art. 1362 e seguenti»del cod. civ. e del succ e ssivo art. 1709 , sebbene di questa normanon ci sia stata proprio applicazione. Sul punto, costituisce principio consolidato che l'interpretazione operata dal giudice di meritoriguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio (Cass. Se z. L, n. 17947 del 08/08/2006;Sez. 2, n. 4205 del 21/02/2014 ; Sez. 3, n. 25826 del 01/09/2022); nella specie, invece, non è stato riportato il contenuto del punto della citazione come ritenuto rilevante in sentenza, né sono stati indicati i canoni di interpretazione che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale per escludere l’avvenuta proposizione della domanda di riduzione del corrispettivo. 6. Con il sesto motivo, i ricorrenti hanno sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 306 cod.p roc.civ. e dell’art.1372 cod.civ. in relazione al n.3 comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per non avere la Corte d’appello considerato che il promittente venditore aveva riconosciuto in transazione che l’immobile non era vendibile all’epoca della proposta d’acquisto, tanto da restituire la caparra; in tal senso sarebbe stato erroneamente escluso che la rinuncia agli atti accettata Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 10 - e la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio non avesse avutoeffetti sulla posizione sostanziale delle parti. 6.1. Anche questo motivo è inammissibile. Preliminarmente deve rilevarsi che la censura risulta, dalla sua lettura, diretta ad escludere il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare; conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti in memoria, l'Immobiliare MORACAs.n.c. era certamente legittimata a contraddire sul punto. Ciò precisato, la corte ha escluso che la dichiarata estinzione spiegasse ulteriori effetti sulla domanda avanzata dagli attori appellanti nei confronti del mediatore per autonomia di questo rapporto. In diritto, deve allora considerarsi che,per principio consolidato, per riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso nel senso che tra le parti poste da lui in relazione si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno e in tal senso è certamente rilevante la stipula di un contratto preliminare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7994 del 02/04/2009) ; per escluderla, il contratto deve risultare nullo o annullabile. Nella fattispecie, invero, questa ipotesi non ricorre atteso che, come sottolineato dalla Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente stipulato il preliminare pur nella consapevolezza dei difetti strutturali, che sono stati posti in essere lavori di consolidamento e che l’ordinanza di inagibilità è stata revocata. Non rileva, pertanto, la transazione intervenutatra le parti come prospettata in ricorso perché in ogni caso il diritto alla provvigione era già sorto. 7. Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno infine censurato l’impugnata sentenzaper v iolazione degli art . 91 , 92 cod.proc.civ. e del d.m. 10/03/2014 n. 55, perché la Corte d’appello, pur rinviando alla nota dei difensori dell'[OSCURATO:SOCIETA]., non ha inteso Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 11 - specificare il criterio di calcolo delle spese liquidate in loro favore, omettendo qualsivoglia riferimento ad alcuno dei parametri di valore e complessità della controversia secondo il D.M. 55/2014 (art. 4 co. 1 e co. 4). 7.1.Il motivo è inammissibile. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05 /05/2022 ); evidentemente, allora, l’unico interesse sotteso all’impugnazione della liquidazione delle spese può essere comunque quello di ottenere il rispetto dei parametri minimi e massimi applicabili anche quando, come nella specie, si lamenti la mancanza di una motivazione in dettaglio dei criteri adottati; i ricorrenti non hanno, invece, censurato la statuizione per violazione dei parametri minimi o massimi. 8. Per questi motivi il ricorso è respinto, con conseguente condanna delle parti ricorrenti, risultate soccombenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Le spese tra i ricorrenti e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio sono compensate per soccombenza reciproca. Non vi è luogo a statuizione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 96 S.R.L. in liquidazione che non hanno svolto difese. Ric. 2017 n. 27564 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 12 - Stante il tenore della pronuncia, vadato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione; compensa le spese di legittimità tra i ricorrentie l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio . Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 17854/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris