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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23740/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28098-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope Legis; - controficorrente - avverso la sentenza n. 66/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 28098 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- RG 28098 [OSCURATO:PERSONA] spa c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata che, in controversia su impugnazione di rendita catastale, a seguito di Docfa anno 2016, da parte dell'Agenzia delle entrate, ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di prime cure.

La CTR ha statuito che la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore- e che dunque deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore stesso e della potenza del vento- non può che essere identificata come una torre con caratteristiche di solidità, stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo, e quindi come costruzione e, come tale, incide sulla stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale dell'impianto eolico.

Ha altresì ritenuto che la relazione di stima allegata contiene i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

L'agenzia si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, si deduce l'illegittimità della sentenza, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della

I. n. 208/2015, dovendosi escludere la "torre" dell'impianto eolico dal computo della rendita catastale.

2. Con il secondo motivo, si deduce l'illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per non aver l'Ufficio prodotto né richiamato, alcun documento probatorio volto a supportare l'avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo, si deduce l'illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652/1939 e del D.P.R. n. 1142/1949, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, sebbene l'Ufficio non avesse fatto puntuale applicazione dei criteri dettati nella normativa di settore al fine della determinazione della rendita catastale dei pali eolici, sovrastimato il valore della componente in contestazione.

4. I motivi, che meritano una trattazione congiunta, sono fondati, con assorbimento del secondo.

5. Giova premettere che nell'ambito della disciplina catastale va richiamata la nozione di «immobile urbano» di cui all'art. 4 r.d.l. n. 652/1939 secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo».

La norma regolamentare dell'art. 2, comma 3, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28 precisa che edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1.

Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale».

6. Si è quindi posta la questione della rilevabilità ai fini della rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentavano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti.

È stato il legislatore ad introdurre una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, prevedendosi, nel computo della rendíta catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

Ne è seguito il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della legge di stabilità n. 208/2015, secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e da ultimo nr. 32861/2019).

Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito anche l'art. 1, comma 244, della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico- estimativi"».

7. In tale quadro normativo e giurisprudenziale si è inserito l'art. 1, comma 21,

I. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

8. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez.

V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto.

9. Tale norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente in data 15.11.2016 esclude, dunque, nella parte finale, dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di «imbullonati». 10.Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460 del 2020 e più recentemente, Cass nn. 7343/2021 e 2114/2021, Cass.n.25784 del 22/09/2021, Cass.n.380/2022) che la nozione emergente dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.

Ritiene il Collegio che tale conclusione sia conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21,1. 208/2015, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica he, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. 11.Ebbene, l'orientamento di questa Corte sopra richiamato è fermo nel ritenere che spetta al giudice di merito verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica (Cass. n. 8342/2022). 12.Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo non è stato compiuto dalla CTR per cui la sentenza, non conforme ai suindicati principi, va cassata con rinvio alla CTR della Basilicata anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28098-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope Legis; - controficorrente - avverso la sentenza n. 66/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28098 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- RG 28098 [OSCURATO:PERSONA] spa c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata che, in controversia su impugnazione di rendita catastale, a seguito di Docfa anno 2016, da parte dell'Agenzia delle entrate, ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di prime cure. La CTR ha statuito che la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore- e che dunque deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore stesso e della potenza del vento- non può che essere identificata come una torre con caratteristiche di solidità, stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo, e quindi come costruzione e, come tale, incide sulla stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale dell'impianto eolico. Ha altresì ritenuto che la relazione di stima allegata contiene i criteri previsti dalla normativa di riferimento. L'agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo, si deduce l'illegittimità della sentenza, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della I. n. 208/2015, dovendosi escludere la "torre" dell'impianto eolico dal computo della rendita catastale. 2. Con il secondo motivo, si deduce l'illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per non aver l'Ufficio prodotto né richiamato, alcun documento probatorio volto a supportare l'avviso di accertamento. 3. Con il terzo motivo, si deduce l'illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652/1939 e del D.P.R. n. 1142/1949, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, sebbene l'Ufficio non avesse fatto puntuale applicazione dei criteri dettati nella normativa di settore al fine della determinazione della rendita catastale dei pali eolici, sovrastimato il valore della componente in contestazione. 4. I motivi, che meritano una trattazione congiunta, sono fondati, con assorbimento del secondo. 5. Giova premettere che nell'ambito della disciplina catastale va richiamata la nozione di «immobile urbano» di cui all'art. 4 r.d.l. n. 652/1939 secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo». La norma regolamentare dell'art. 2, comma 3, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28 precisa che edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». 6. Si è quindi posta la questione della rilevabilità ai fini della rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentavano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti. È stato il legislatore ad introdurre una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, prevedendosi, nel computo della rendíta catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale. Ne è seguito il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della legge di stabilità n. 208/2015, secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e da ultimo nr. 32861/2019). Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito anche l'art. 1, comma 244, della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico- estimativi"». 7. In tale quadro normativo e giurisprudenziale si è inserito l'art. 1, comma 21, I. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 8. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. 9. Tale norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente in data 15.11.2016 esclude, dunque, nella parte finale, dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di «imbullonati». 10.Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460 del 2020 e più recentemente, Cass nn. 7343/2021 e 2114/2021, Cass.n.25784 del 22/09/2021, Cass.n.380/2022) che la nozione emergente dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. Ritiene il Collegio che tale conclusione sia conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21,1. 208/2015, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica he, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. 11.Ebbene, l'orientamento di questa Corte sopra richiamato è fermo nel ritenere che spetta al giudice di merito verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica (Cass. n. 8342/2022). 12.Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo non è stato compiuto dalla CTR per cui la sentenza, non conforme ai suindicati principi, va cassata con rinvio alla CTR della Basilicata anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu
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