CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9/7/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza in data 9 luglio 2024, per la parte che in questa sede interessa, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad una serie di reati di concorso in rapina (capo A della rubrica delle imputazioni), lesioni personali volontarie (capo B), danneggiamento (capo C), furto aggravato (capo D), indebito utilizzo di carta di debito (capo E), simulazione di reato (capo H) e ricettazione (capo I). 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alle condotte contestate ai capi di imputazione B, C e D, trattandosi di ipotesi delittuose perseguibili a querela di parte che non risulta essere mai stata presentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Infatti, il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272014). A ciò si aggiunge, per dovere di completezza che: - il reato di cui al capo B alla luce delle aggravanti contestate è procedibile d'ufficio; - il reato di cui al capo C è procedibile d'ufficio essendo stato commesso con violenza o minaccia; - in relazione al reato di cui al capo D della rubrica delle imputazioni è stata presentata tempestiva querela in data 5 giugno 2023 da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così