CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1592, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 10.6.2016, e pubblicata il 17.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Irpef 2006/7 - Maggior reddito - Libero professionista - Esercente in studio associato - Giustificazioni. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], commercialista esercente in studio associato, gli avvisi di accertamento n. TVK011204382 e n. TVK011204384, contestando il maggior reddito ritenuto conseguito negli anni 2006 e 2007, ai fini Irpef, sul fondamento di verifiche bancarie. 2. Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente ritenendo giustificate alcune delle movimentazioni bancarie contestate. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, riproponendo i propri argomenti. La CTR valutava parzialmente fondato il ricorso, ritenendo che un’ulteriore operazione bancaria di prelievo dovesse ritenersi giustificata per ciascun anno. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. Il contribuente ha quindi depositato documentazione relativa ad un’istanza di condono. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 24 Cost., per non avere la CTR pronunziato sulle giustificazioni fornite in ordine alle movimentazioni bancarie contestate. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente censura l’omessa pronuncia della CTR su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere il giudice del gravame esaminato le analitiche giustificazioni fornite in ordine alle movimentazioni bancarie contestate. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice del gravame erroneamente trascurato che gran parte delle operazioni di versamento contestate consistono nell’incasso di assegni bancari intestati non a lui, bensì all’associazione fra professionisti di cui faceva parte, con la conseguenza di non poter costituire un indizio grave, preciso e concordante a suo carico. 4. I primi tre motivi di ricorso attengono tutti, in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza a causa della motivazione apparente e del vizio di motivazione, al contestato omesso esame della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie fornita dal contribuente, nonché all’affermata assenza di indizi gravi precisi e concordanti emersi a suo carico, perché la gran parte degli assegni versati sul conto corrente risultavano intestati non a lui, bensì all’associazione fra professionisti di cui faceva parte. I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 4.1. Occorre però preliminarmente rilevare che il contribuente ha depositato le ricevute di attestazione e consegna di una Pec che ha indirizzato all’Agenzia delle Entrate ed intestata “domanda di definizione controversie tributarie corte di cassazione art. 5 legge 130/2022 – [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorrente non fornisce alcuna ulteriore informazione o comunicazione in materia. Neppure allega che la domanda abbia avuto un seguito, e men che meno che la procedura di condono sia stata completata. Inoltre, non dichiara la propria intenzione di rinunciare a questo giudizio. Invero questa Corte non è neppure in grado di conoscere il contenuto dell’atto inviato all’Agenzia delle Entrate. In conseguenza deve procedersi all’analisi nel merito dei motivi di ricorso. 4.2. Occorre anche evidenziare che nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del contribuente, perché in realtà volto a domandare il riesame nel merito del giudizio. Invero, sebbene siano riscontrabili diverse imperfezioni nella formulazione tecnica dei motivi di ricorso, le critiche proposte dal ricorrente non rivelano il vizio denunciato dall’Amministrazione finanziaria, ed il ricorso risulta pertanto ammissibile. 5. Tanto premesso, e tornando all’esame dei primi tre motivi di ricorso, la CTR motiva che “Invero le operazioni di versamento sui conti correnti effettuati dall'appellante non risultano giustificate e non risultano riportate in contabilità come somme dichiarate ai fini fiscali con eccezione di quelle di seguito indicate …”. Pertanto, per quanto estremamente sintetica, la motivazione del giudice dell’appello è presente, e non apparente. 5.1. In realtà il contribuente non si confronta con la ratio decidendi adottata dal giudice del gravame, non ne contrasta il fondamento. Ha rilevato l’Agenzia delle Entrate nel suo controricorso che il contribuente si è limitato a produrre quale libro contabile, in sede di giustificazione dei versamenti accertati, solo il libro giornale dello studio associato, non essendo stati prodotti, perché non istituiti, i “conti di mastro intestati individualmente ai singoli soci. Pertanto, si rendeva impossibile individuare con la dovuta chiarezza il socio conferente l’apporto finanziario ovvero l’ammontare preciso degli apporti esperiti dai singoli soci … Secondo il contribuente l'Ufficio avrebbe errato nell'imputare tutti gli accrediti unicamente all'odierno ricorrente in quanto lo stesso deve considerarsi quale semplice esecutore (presunto mandatario all'incasso) … il contribuente pretende, senza fornire prova alcuna, che tutti i versamenti effettuati sul conto corrente intestato all'associazione siano ripartiti in parte uguali tra tutti gli associati” (controric., p. 7 s.). [OSCURATO:PERSONA] non ha replicato a questi rilievi. La CTR, che ha peraltro dimostrato di aver esaminato con cura le allegazioni difensive, tanto da aver ulteriormente ridotto l’ammontare della pretesa tributaria, già ridotta dalla CTP, in considerazione delle giustificazioni fornite dal contribuente, ha espresso pertanto una valutazione condivisibile, alla quale il contribuente non è stato in grado di opporre elementi di prova dimostrando che la valutazione espressa dal giudice dell’appello risulta errata. I primi tre motivi di ricorso devono pertanto essere respinti. 6. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso da parte del giudice del gravame, con riferimento alla contestata nullità degli avvisi di accertamento in conseguenza del mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). 6.1. La CTR dimostra di tenere presente la questione dell’affermato mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 sollevata in primo grado dal contribuente, che infatti riporta nella parte introduttiva della sua pronuncia, anche se non pronuncia espressamente sul punto. La contestazione, che attiene a questione di diritto su cui questa Corte di legittimità è comunque chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968; Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257; più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416), risulta infondata perché, a seguito della istaurazione del contraddittorio da parte dell’Amministrazione finanziaria, e dei ripetuti incontri intercorsi tra le parti, l’Agenzia delle Entrate ha notificato gli avvisi di accertamento emessi, come suol dirsi, “a tavolino”, senza alcun accesso, o simili, presso il contribuente. Questa Corte di legittimità ha avuto infatti occasione di chiarire che, in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente, Cass. sez. VI-V, 5.11.2020, n. 24793. Il quarto motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 7. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia. 7.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il contribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d