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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25922/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo ex art. 41 bis, comma 2-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 23 giugno 2020, con il quale il Ministro della giustizia aveva prorogato il regime di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, con particolare riferimento alla disciplina che regola i colloqui con i familiari, i colloqui con i terzi, la corrispondenza telefonica, la ricezione di somme e di pacchi dall'esterno, la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e la permanenza all'aperto.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (nella quale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe compresa la mancanza di motivazione), con riferimento all'art. 41 bis Ord. pen., poiché il Tribunale di sorveglianza, essendosi limitato a reiterare le valutazioni di cui al provvedimento reclamato, avrebbe omesso di considerare che la lunga sottoposizione al regime speciale, nonché le confessioni rese nei giudizi a suo carico, erano elementi rappresentativi dell'assenza di un attuale e concreto rischio che il condannato potesse riprendere contatti con la realtà associativa.

In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe valorizzato il fatto che i giudici della cognizione avevano accertato che le confessioni di Fragnoli avevano permesso la ricostruzione delle dinamiche associative ed erano state il frutto di una chiara resipiscenza.

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che il profilo criminale e il ruolo di rilievo di Fragnoli in seno all'organizzazione criminale risultavano sussistenti in forza delle condanne a suo carico, senza considerare che le sentenze indicate nel provvedimento impugnato erano relative a condotte criminose poste in essere fino al 2001 e non oltre. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen.

Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha evidenziato che l'ammissione di responsabilità del condannato in ordine alle singole fattispecie criminose, elemento rilevante solo sul piano processuale (anche in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e la rimodulazione nel tempo dell'associazione per delinquere di tipo mafioso (necessitata anche dall'arresto e dalla prolungata detenzione degli affiliati e dei capi) non erano elementi sintomatici della effettiva recisione del vincolo associativo da parte di Fragnoli, anche considerando il suo profilo criminale e il ruolo di rilievo assunto dallo stesso in seno all'organizzazione.

Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che, dalla lettura della relazione comportamentale, si evinceva che il condannato aveva mostrato un atteggiamento di chiusura tale che l'esperto non aveva potuto approfondire quali fossero stati gli schemi sottostanti alle condotte devianti poste in essere. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene che il giudice di merito abbia apprezzato in maniera ponderata tutti gli elementi - che, ai fini dell'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, non necessariamente devono essere sopravvenuti - rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo, già in origine poste a fondamento del regime detentivo citato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nico [OSCURATO:PERSONA] SxSdrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo ex art. 41 bis, comma 2-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 23 giugno 2020, con il quale il Ministro della giustizia aveva prorogato il regime di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, con particolare riferimento alla disciplina che regola i colloqui con i familiari, i colloqui con i terzi, la corrispondenza telefonica, la ricezione di somme e di pacchi dall'esterno, la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e la permanenza all'aperto. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (nella quale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe compresa la mancanza di motivazione), con riferimento all'art. 41 bis Ord. pen., poiché il Tribunale di sorveglianza, essendosi limitato a reiterare le valutazioni di cui al provvedimento reclamato, avrebbe omesso di considerare che la lunga sottoposizione al regime speciale, nonché le confessioni rese nei giudizi a suo carico, erano elementi rappresentativi dell'assenza di un attuale e concreto rischio che il condannato potesse riprendere contatti con la realtà associativa. In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe valorizzato il fatto che i giudici della cognizione avevano accertato che le confessioni di Fragnoli avevano permesso la ricostruzione delle dinamiche associative ed erano state il frutto di una chiara resipiscenza. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che il profilo criminale e il ruolo di rilievo di Fragnoli in seno all'organizzazione criminale risultavano sussistenti in forza delle condanne a suo carico, senza considerare che le sentenze indicate nel provvedimento impugnato erano relative a condotte criminose poste in essere fino al 2001 e non oltre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha evidenziato che l'ammissione di responsabilità del condannato in ordine alle singole fattispecie criminose, elemento rilevante solo sul piano processuale (anche in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e la rimodulazione nel tempo dell'associazione per delinquere di tipo mafioso (necessitata anche dall'arresto e dalla prolungata detenzione degli affiliati e dei capi) non erano elementi sintomatici della effettiva recisione del vincolo associativo da parte di Fragnoli, anche considerando il suo profilo criminale e il ruolo di rilievo assunto dallo stesso in seno all'organizzazione. Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che, dalla lettura della relazione comportamentale, si evinceva che il condannato aveva mostrato un atteggiamento di chiusura tale che l'esperto non aveva potuto approfondire quali fossero stati gli schemi sottostanti alle condotte devianti poste in essere. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene che il giudice di merito abbia apprezzato in maniera ponderata tutti gli elementi - che, ai fini dell'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, non necessariamente devono essere sopravvenuti - rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo, già in origine poste a fondamento del regime detentivo citato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nico [OSCURATO:PERSONA] SxSdrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Cons
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