CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011YADE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo è fondato, atteso, da un canto, che il giudice di primo grado, nell'affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli, gli ha applicato il minimo della pena edittale, in tal modo dimostrando di non avere riconosciuto concreta rilevanza alla contestata recidiva reiterata, e, dall'altro, che la sentenza di appello è stata emessa il 6 dicembre 2022, ovvero oltre il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi che, tenuto conto della data di commissione del reato, risalente al 17 giugno 2014, e della sospensione del decorso della prescrizione, dal 3 maggio 2018 al 24 gennaio 2019, per complessivi 266 giorni, deve intendersi maturato al 12 settembre 2022; che la segnalata circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28/