CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore,rappresentato e difeso dall’avv [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;ricorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Enna, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza n. 349/2023, pubblicata in data 20/09/2023 dellaCorte d’appello di Caltanissetta;udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato il 10/04/2014, l'Ambulatorio diOdontostomatologia del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito,Ambulatorio) conveniva l’[OSCURATO:PERSONA] di Enna (diNumero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026seguito, ASP) davanti al Tribunale di Enna, per ivi «accertare edichiarare l’indebito arricchimento dell’Azienda convenuta in forza delleprestazioni rese dall’attore in extrabudget nell’anno 2005 e, in virtù delsuperiore accertamento, condannarla alla somma di € 26.000,00 oltreinteressi.»L’Ambulatorio deduceva di avere erogato assistenza specialistica ediagnostica in regime di accreditamento col Servizio SanitarioRegionale ai sensi della l. n. 724 del 1994, ma che a fronte delle ragionieconomiche vantate nei confronti dell’ASP per le prestazioni svolte nel2005, pari a complessive € 209.766,62 (per le quali aveva già ottenutoil pagamento di € 183.464,99), restava ancora creditore della sommadi € 26.301,63.Precisava che per richiedere il pagamento di quest’ultimo importo,aveva già presentato un ricorso monitorio in forza delle fatture dellecorrispondenti prestazioni rese, ottenendo dal Tribunale di Enna il D.I.n. 110/2007, avverso cui l’ASP aveva proposto opposizione, deducendoche le prestazioni rese in eccedenza al complessivo budget di spesaassegnato per il 2005 avrebbero dovuto subire gli abbattimenti previstidai relativi [OSCURATO:PERSONA], conseguendo una statuizione diaccoglimento dell’opposizione con sentenza n. 466/2012 del [OSCURATO:PERSONA], oramai coperta dal giudicato.Affermando che era evidente che l’Azienda avesse goduto delleprestazioni rese dall’Ambulatorio, quest’ultimo formulava domanda exart. 2041 c.c., per ottenere il pagamento delle prestazioni percepitedall’ASP per la parte che il Tribunale aveva ritenuto non dovuta in virtùdell’azione di adempimento contrattuale.Nel costituirsi in giudizio, l’ASP eccepiva in via preliminarel’inammissibilità della domanda per il principio del ne bis in idem,contestando in subordine la domanda nel merito per insussistenza deirequisiti e, comunque, per infondatezza.2 di 9Numero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ritenendo trattarsi di medesimi petitum e causa petendi giàazionati nel precedente ricorso monitorio e nel conseguente giudizio diopposizione, con sentenza n. 488/2017 il Tribunale di Enna rigettavala domanda attorea.L’Ambulatorio proponeva appello contro tale statuizione,contestando i presupposti per configurare la violazione del ne bis inidem, stante la diversità di petitum e di causa petendi tra la domandadi indebito arricchimento e quella azionata con il ricorso per decretoingiuntivo.L’appellata si costituiva in giudizio, concludendo per il rigettodell’impugnazione.Con sentenza n. 349/2023, la Corte d’appello di Caltanissettaconfermava la decisione impugnata, statuendo come segue: «Leragioni del gravame non possono trovare accoglimento, per i motiviche si espongono. E’ pacifico tra le parti che la pretesa creditoriaoggetto di giudizio, riguardante il preteso credito per le erogazionieffettuate extra budget assegnato dal [OSCURATO:PERSONA] per il 2005, èstata già azionata nell’ingiunzione di pagamento incoata dall’odiernoappellante, avverso cui è stato incardinato il giudizio esitato consentenza di accoglimento dell’opposizione del Tribunale di Enna, conriferimento alla quale esso stesso assume essere sopraggiunto ilgiudicato. Quindi, alla stregua dell’impostazione attorea, il petitum e lacausa petendi dell’azione proposta col ricorso monitorio e col presentegiudizio sono medesimi, atteso che l’attore agisce per ottenere lasomma per le prestazioni extrabudget erogate nell’anno 2025, che ilTribunale nell’altro procedimento non ha riconosciuto. Comecorrettamente argomentato dal primo Giudice, la circostanza che inquesta sede l’attore qualifichi la domanda come indebito arricchimentonon ne cambia la natura, in quanto in quel giudizio è stata accertata laregolare esecuzione della Convenzione col limite della ripetibilità dellesole somme previste dal budget, mentre l’attore richiede la stessa3 di 9Numero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026identica somma che, secondo la prospettazione, doveva esserglicorrisposta in adempimento della Convenzione.»La stessa Corte d’appello aggiungeva, poi, quanto segue: «Inoltre,la domanda di indebito arricchimento non può essere proposta peraggirare il rigetto di altra domanda, né può essere proposta quando laparte ha a disposizione altro strumento (quello già esperito nelprecedente giudizio) per ottenere quanto richiesto. E, invero, èinconferente la dedotta inesistenza del titolo per giustificarel’esperimento dell’azione di indebito arricchimento, atteso che nel casodi specie le prestazioni sono state rese in esecuzione di unaConvenzione la cui esistenza/validità parte attrice non ha mai messoin discussione. Peraltro, il giudicato copre il dedotto e il deducibile,pertanto quanto lamentato doveva essere prospettato nell’altrogiudizio. Invero, l’attore contesta le scelte politiche dell’Assessorato ela mancata individuazione da parte dell’A.S.P. di finalità/obiettiviamministrativi di natura programmatica, censurando aspetti estraneial sindacato del Giudice civile. In conclusione, non emerge motivo perriformare gli assetti della prima statuizione, che per l’effetto deveconfermarsi in quanto immune da vizi logici e, in ragione dell’esito delgiudizio, le spese seguono la soccombenza, liquidate come indispositivo.»Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazionel’Ambulatorio, affidato a due motivi di doglianza.L’ASP si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 112 c.p.c.; Violazione efalsa applicazione art. 2909 c.c. in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360c.p.c. giacché la Corte di Appello ha erroneamente identificato ladomanda introduttiva come avente medesimo petitum e causa petendi4 di 9Numero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026di altro giudizio intercorso tra le parti e avente ad oggetto pagamentofatture.»La parte ricorrente ha dedotto che il credito vantato con la domandamonitoria aveva una causa petendi diversa da quella posta afondamento dell’azione di ingiustificato arricchimento, evidenziandoche nel costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avevaspiegato che l’ASP aveva violato la normativa di cui all’art. 5 del D.A.6424 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’art. 5 del D.A 6922 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché,entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del decreto, i Direttoridelle singole Aziende avrebbero dovuto provvedere a rilevare leesigenze assistenziali al fine di procedere alla redistribuzione delleeconomie finanziarie, mentre l’Azienda azienda non aveva provvedutoalla verifica delle liste di attesa, incamerando le economie di budget enon distribuendole agli aventi diritto.Ad opinione della parte, dunque, la domanda azionata in viamonitoria era diversa da quella di indebito arricchimento, chepresupponeva la mancanza di un titolo e l’arricchimento di una delleparti a fronte del depauperamento dell’altra, la quale non poteva essererigettata solamente per la coincidenza dell’ammontare della pretesaeconomica, tenuto conto che, nella individuazione dell’azione, anche aifini della formazione del giudicato sostanziale, il diritto affermatoassolve ad una precisa funzione individuatrice della specifica azioneproposta, potendo due azioni essere qualificate come diverse quandosia riscontrabile un mutamento del fatto principale, ossia l’episodiostoricamente individuato quale fatto lesivo che concreta l’interesse adagire e costituisce un elemento della causa petendi.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «Violazione dell’art. 2041 c.c. e 2042 cc in relazione al n. 3dell’art. 360 c.p.c., per erronea qualificazione del principio disussidiarietà della domanda di indebito arricchimento e per il mancatoriconoscimento della sussistenza dei presupposti.»5 di 9Numero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026La parte ricorrente ha richiamato una recente sentenza delleSezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33954 del05/12/2023), deducendo che, in essa, è stato chiarito che l’azione diingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa nei seguenti casi: -quando l’azione suscettibile di proposizione in via principale non siaesperibile per un comportamento imputabile all’impoverito, come nelleipotesi di prescrizione e decadenza dall’azione; -quando, in caso dinullità del titolo contrattuale, la nullità derivi dall’illiceità del contrattoper contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico; -quando ilrigetto della domanda principale, nel merito, deriva dal mancatoassolvimento di qualche onere gravante sul creditore (ad es. lamancata prova del danno subito in caso di responsabilità contrattuale).In virtù di tale statuizione, la menzionata parte ha ritenuto sempreammissibile la proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimentoquando il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni checonsentono di affermare la carenza del titolo posto a fondamento dellarelativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutividella fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi.In tale ottica, secondo la parte ricorrente, nel caso in esame,l’azione poteva essere proposta, poiché nella convenzione mancava laprevisione del pagamento delle somme in extrabudget, e vi era unriconoscimento implicito della utilitas delle corrispondenti prestazioninella lettera inviata dal Direttore Generale dell’ASP all’Assessorato,recante la richiesta di redistribuzione delle economie.3. Il ricorso per cassazione attinge con due separati motivi le duerationes decidendi, su cui si fonda la decisione impugnata.4. Per ragioni di ordine logico giuridico occorre prima di tuttoesaminare il secondo motivo di ricorso, che si rivela infondato, per imotivi di seguito precisati.4.1. Come pure evidenziato da parte ricorrente, le Sezioni Unite diquesta Corte hanno precisato che, ai fini del rispetto della regola di6 di 9Numero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificatoarricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente aborigine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ovequest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del dirittoazionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullitàderivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con normeimperative o con l'ordine pubblico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33954del 05/12/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024; Cass., Sez. U,Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).Con specifico riferimento alle prestazioni erogate nell'ambito delServizio [OSCURATO:PERSONA], ove l'azienda sanitaria comunichi allastruttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione,manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesasuperiore, l'arricchimento che la PA consegue dall'esecuzione diprestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che precludel'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimentoex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024).In altre parole, l’azienda sanitaria, comunicando alla strutturaaccreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazionisanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesasuperiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cuicorrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,l'arricchimento che la PA consegue dall'esecuzione delle prestazioni“extra budget” assume un carattere “imposto” che precludel'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimentoex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13884 del 06/07/2020).4.2. Nel caso di specie, l’Ambulatorio, che aveva ottenuto icompensi per le prestazioni “extra budget” eseguite nel 2005 con unadecurtazione, come previsto dalla normativa e dagli atti generaliapplicabili, aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento del7 di 9Numero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026vantato credito residuo, che è stato escluso con sentenza definitiva delTribunale di Enna n. 466/2012, la quale ha accolto l’opposizione dellaASP, sulla base della seguente motivazione, riportata anche nel ricorsoper cassazione: «ciò premesso ritiene il giudicante che l’esercizio delpotere amministrativo di cui al citato articolo 5 del decreto n.6424/2005,… costituiva la condizione necessaria cui era subordinata lareintegrazione, in capo all’odierna opposta del diritto al conseguimentodell’intero corrispettivo per le prestazioni rese in convenzione con ilS.S.N.. Tale condizione non si è verificata…».Si verifica, dunque, nei limiti del credito non riconosciuto, lacircostanza sopra evidenziata, essendo il dedotto arricchimento un“arricchimento imposto”, in quanto non consentito in base alledisposizioni sopra richiamate nella sentenza del Tribunale di Ennamenzionata (sul meccanismo dei limiti ai compensi per le prestazioniextra budget, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12873 del 10/05/2024).5. Il rigetto del secondo motivo di ricorso determinal’inammissibilità del primo per sopravvenuta carenza di interesse,tenuto conto che l’eventuale accoglimento del primo motivo noncomporterebbe mai la cassazione della decisione impugnata, cheresterebbe valida ed efficace con riferimento alla ratio infondatamentecensurata con il secondo motivo di ricorso (Cass., Sez. L, Sentenza n.36 33 del 10/02/2017).6. ln conclusione, il ricorso deve essere respinto.7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, adopera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;8 di 9Numero registro generale 6860/2024Numero sezionale 4412/2025Numero di raccolta generale 8666/2026Data pubblicazione 07/04/2026condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualisostenute dalla controricorrente, che liquida in € 5.000,00, oltre €200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorelativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli9 di 9