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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46814/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ p U9rU\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che censura la parte della decisione che ha escluso la attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è, oltre che riproduttivo di analoga censura con corretti argomenti giuridici confutata dalla Corte territoriale, manifestamente infondato visto che la contestazione attiene a profilo di condotta collegata all'illecita detenzione di una significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana (idoneo alla predisposizione di circa 319 dosi) il cui valore di mercato, sulla base di apprezzate massime di esperienza, è stato ritenuto non di speciale tenuità; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ p U9rU\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che censura la parte della decisione che ha escluso la attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è, oltre che riproduttivo di analoga censura con corretti argomenti giuridici confutata dalla Corte territoriale, manifestamente infondato visto che la contestazione attiene a profilo di condotta collegata all'illecita detenzione di una significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana (idoneo alla predisposizione di circa 319 dosi) il cui valore di mercato, sulla base di apprezzate massime di esperienza, è stato ritenuto non di speciale tenuità; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46814/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris