CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 46205/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza in data 17 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Verona che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato di cessione di cocaina, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (nonché per il comma 5) e recidivo, la custodia cautelare in carcere. L'aggravamento della misura si era reso necessario, perché era stato trovato in compagnia di amici pregiudicati dei suoi stessi reati al bar ove s'era intrattenuto anche dopo il controllo dei Carabinieri, nonostante fosse autorizzato a uscire di casa, ove era ristretto agli arresti donniciliari, solo per motivi di salute o strettamente necessari alla vita. 2. La difesa dell'indagato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché l'inosservanza della prescrizione non poteva ritenersi grave, dal momento che era rimasto nel Comune e perché i Giudici non avevano valutato la comunicazione del Pubblico ministero secondo cui stava fornendo un contributo utile alle indagini. Sostiene che durante l'esecuzione della misura è stato sempre corretto e rispettoso delle prescrizioni dell'Autorità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' incontestato che il ricorrente stesse al bar con gli amici, nonostante potesse uscire di casa solo per deambulare, effettuare la spesa e acquistare beni di prima necessità. E' altresì incontestato che, nonostante il richiamo dei Carabinieri, il ricorrente sia rimasto al bar. Di qui la decisione del GIP, su richiesta del Pubblico ministero di aggravare la misura. Il Tribunale del riesame ha motivatamente confermato la decisione, osservando che la violazione delle prescrizioni è stata grave, perché compiuta per esigenze estranee a quelle per cui aveva avuto l'autorizzazione a uscire, perché consistente nella frequentazione di pregiudicati e perché non rispettosa dell'invito dei Carabinieri a ritirarsi a casa. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha considerato pure il ruolo collaborativo con la Procura della Repubblica, ma ne ha escluso la rilevanza, poiché non ha creduto alla giustificazione del ricorrente secondo cui si era trattenuto al bar per fotografare la targa dell'autovettura di alcuni sospetti. Della ventilata attività collaborativa mancava un riscontro obiettivo e anzi era illogica la permanenza presso il bar per almeno due ore, al solo scopo di effettuare una foto con il cellulare. La decisione è immune dalle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P