CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1964
Cassazione n. 34459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato quella del Tribunale di Monza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato - è aspecifico in quanto non si confronta con il passaggio della sentenza (cfr. foll. 2 e fol. 3) dal quale emerge che fu proprio il [OSCURATO:PERSONA] a vendere l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 500 tre giorni dopo essere stato ascoltato dalla curatrice, affermando in quella sede di non avere mai avuto contezza degli automezzi, consistenti oltre che nella menzionata autovettura, anche in un autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], mai rinvenuto. Tale aspecificità del ricorso non può essere superata dalla ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente, che tende a sostenere la sua buona fede, oggetto di una ampia disanima da parte della Corte di appello, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi probatori travisati, il che non è avvenuto. In sostanza il ricorrente si limita a proporre, a fronte della 'doppia conforme', solo la richiesta di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e non è consentita in questa Sede. Per altro risulta non manifestamente illogica l'estensione della responsabilità della distrazione all'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] (risultante al PRA ancora in proprietà della fallita e poi in concreto esistente, come emergeva dal sequestro successivamente intervenuto) e alla sottrazione delle scritture contabili, per le quali la Corte di appello ha ritenuto la mala fede del ricorrente, a conferma del dolo specifico ritenuto in primo grado in connessione con la condotta distrattive (fol. 4), temi rispetto ai quali il ricorso propone censure di carattere generico, nel senso indicato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata della pluralità di fatti di bancarotta - è manifestamente infondato, in quanto a fronte della esclusione della prevalenza - fondata dalla Corte di appello sulla sussistenza di precedenti penali, del comportamento processuale non realmente collaborativo e della particolare intensità del dolo - le doglianze si limitano ad una generica contestazione della motivazione impugnata, adducendo l'effettività della collaborazione - in vero esclusa a pag. 2 della sentenza - come anche la risalenza dei precedenti e l'assenza di prova quando alla intensità del dolo: in vero a più riprese la Corte di appello spiega la sussistenza dell'elemento doloso con riferimento alla mala fede dell'imputato. Nel caso di specie la motivazione offerta risulta non manifestamente illogica e corretta, cosicchè le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità in quanto non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sono sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche solo quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consiglL