CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20880/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9098/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e S tudio di consulenza tributaria e amministrativa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Piemonten. 992/26/ 20 1 5, depositata il 6. 10 .2015 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 2024 . Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Vercelli rigettava i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di associati dello Studio professionaleMilanesio Ernesto, [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2005,con i quali erano stati accertati nei confronti dell’associazione, esercente attività di ragionieri e dottori commercialisti, compensi non dichiarati pari ad euro 796.166,00, e nei confronti degliassociati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] maggiori redditi di partecipazione; - c on la sentenza in epigrafe indicata l a CT R del Piemonte accoglieva l’appello proposto dai contribuenti osservando, per quanto qui rileva, che: - a seguito di accertamenti bancari erano stat e rilevate somme depositate sui conti bancari riconducibili allo studio professionale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ai singoli associati, che, in assenza di “plausibili spiegazioni”, erano state imputate a compensi professionali non dichiarati; - [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in sede di verifica c he i conti erano movimentati quasi totalmente dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], che le somme depositate erano stateanticipate dai clienti dello studio per pagarele imposte dagli stessi dovute e che la Ponti le sottraeva per utilizzarlenel gioco d’azzardo; - i contribuenti avevano sostenuto nell’atto di appello che la responsabilità per indebita sottrazione di fondi della clientela era riconducibile alla sola Ponti e che il reddito accertato andava classificato come “redditi diversi”, in quanto non realizzato “nel normale esercizio dell’attività professionale”;- per detti fatti la Ponti era stata condannata per il reato di appropriazione indebita, mentre gli altri due associati erano stati assolti; - sebbene fosse stato acc ertato che la Ponti si era appropriata delle somme versate dai clienti sui conti bancari dello studio , tali somme non potevano essere considerate compensi non dichiarati, ma erano la provvista per il pagamento delle imposte dovute dai clienti; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -i contribuenti rimanevano intimati. [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o di ricorso , la ricorrent e deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, 2, 12, 18, 36, comma 2, n. 4, 53 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente e per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR annullato gli avvisi di accertamento con una motivazione palesemente illogica e slegata dai motivi di appello, con i qualigli appellanti si erano limitati a chiedere di riqualificare i maggiori ricavi accertati come “redditi diversi” e di imputarli alla sola Ponti; - con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 3, 23, 53, 97 e 111 Cost., 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., 32, comma 1, nn. 2 e 7, 37, 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 1, 5, 51, comma 2,nn. 2 e 7, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 3, comma 1, lett. c), 8 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, 5, 6, 53 e 67 del TUIR, 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella l. n. 248 del 2006, 654 cod. proc. pen.e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., per avere la CTR violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio in materia di accertamenti bancari, ritenendo che gli importi rilevati sui conti dei contribuenti non fossero riconducibili ai compensi professionali non dichiarati, e per avere ritenuto irrilevanti sul piano fiscale le distrazioni di somme di denaro, effettuate in danno dei clienti dello studio associato; aggiunge che la CTR si è richiamata erroneamente ai principi della cd. equità sostitutiva, non applicabili nel giudizio tributario, e che ha attribuito efficacia vincolante alla sentenza emessa in sede penale , recependone acriticamente le conclusioni, sebbene l’Amministrazione finanziaria non sia stata parte in quel giudizio; - con il terzo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che: mancava un collegamento tra le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e i motivi di appello, con conseguente inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi; che i contribuenti non avevano prodotto alcuna documentazione giustificativa dei movimenti rilevati sui conti bancari agli stessi intestati; che non era possibile attribuire efficacia vincolante agli esiti del procedimento penale, relativo a reati non tributari e del quale non era stata parte l’Amministrazione finanziaria; -ciò posto, in via preliminare, occorre valutare il profilo, pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente, dell’integrità del contraddittorio; - come ha precisato la stessa Agenzia ricorrente, il presente giudizio riguarda gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dello studio associato e nei confronti degli associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’avviso di accertamento emesso , per trasparenza, nei confronti della associata [OSCURATO:PERSONA] è stato impugnato dalla stessa con separato ricorsoinnanzi alla CTP di Imperia (p. 5 del ricorso per cassazione, nota 4), essendo quest’ultima parte nel presente giudizio solo in qualità di rappresentante dello studio associato; - ciò ha determinato la violazione del litisconsorzio necessario tra l’associazione e i singoli associati dello studio professionale (Cass. n. 29128 del 13/11/2018)e la conseguente nullità dei giudizi di merito – per essere stati celebrati, in violazione del principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (associazione e associati)- che può essere rilevat a d’ufficio anche in questa sede (ex multis, Cass. n. 16730 del 25/06/2018); - il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati , infatti, impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472); - ne deriva, attesa la celebrazione dei giudizi di merito senza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, la nullità assoluta dell’intero giudizio, posto che il rapporto processuale si è sviluppato, sin dall’inizio, in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992; - in conclusione, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli , in diversa composizione, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti della litisconsort e pretermess a , procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo g