CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 18654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal GIP del Tribunale di Rimini, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 13-bis, commi 1, 1-ter e 6, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, per aver violato ildivieto di accesso a pubblici esercizi (bar e pub) siti nella provincia di Rimini, impostogli con provvedimento del Questore del 31 maggio 2021. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo, con ún unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto legittimo il provvedimento del Questore, che costituisce il presupposto del reato contestato. In particolare, si duole del fatto che sia il Questore, in sede di emissione della misura, sia i giudici di merito, in sede di sindacato, abbiano omesso di valutare l'effettiva e attuale pericolosità sociale del prevenuto, intesa come capacità di porre in pericolo beni giuridici di natura superindividuale, connessi alla sicurezza e all'ordine pubblico. La difesa sostiene che, per legittimare l'adozione del divieto di accesso, non sia sufficiente la mera commissione di un reato contro la persona, come quello di lesioni valorizzato nel provvedimento questorile, ma sia necessario un giudizio prognostico che attesti un pericolo concreto per la "sicurezza della collettività". A tal fine, il ricorso richiama, in via analogica, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di misure di prevenzione personali ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la pericolosità deve manifestarsi attraverso una dedizione non occasionale a fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici collettivi. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello si sarebbe limitata a un richiamo formale alla norma e ai precedenti dell'imputato, senza spiegare in che modo la condotta specifica - un alterco con un singolo individuo dinanzi a un bar - potesse integrare un pericolo per la sicurezza pubblica e non solo per l'incolumità individuale della persona offesa. Da tale illegittimità del provvedimento amministrativo presupposto, che il giudice penale avrebbe dovuto disapplicare, discenderebbe l'insussistenza del fatto di reato contestato. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, con ordinanza in data 27/2/2026, è stato trasmesso a questa Sezione "alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2006". [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, sia pure per una ragione diversa e assorbente rispetto a quella specificamente dedotta dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato per aver trasgredito, il 10/11/2022, al provvedimento, n. 7 del 31/5/2021, con cui il Questore di Rimini, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-bis d.l. 20/2/2017, conv. con mod. dalla legge 18/4/2017 n. 48, gli aveva vietato di accedere a pubblici esercizi, nello specifico bar e pub, ubicati nel territorio della Provincia di Rimini. 2. Nelle more della pendenza del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 24/2/2026 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 13-bis, comma 1-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della L. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive). 2.1 La sentenza ha, in primo luogo, ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha già da tempo risalente considerato limitative della libertà personale, e quindi soggette alle garanzie di cui all'art. 13 Cost., "le misure che, pur non caratterizzate da forme di coercizione, introducono "una sorta di degradazione giuridica" (sentenza n. 11 del 1956), determinata dall'isolamento del soggetto inciso dalla misura rispetto a tutti gli altri consociati". 2.2 Ha, quindi, operato una differenziazione tra la misura di cui al comma 1 dell'art. 13 bis del d.l. 14/2017, il c.d. DASPO antirissa, e quella contemplata dal comma successivo, il c.d. DASPO antirissa aggravato. In relazione alla prima, la Corte ha rilevato che il provvedimento impositivo inibisce "l'ingresso a quei soli locali che l'autorità di pubblica sicurezza è stata in grado di collegare alla commissione delle condotte oppure alla presenza di persone abitualmente associate al prevenuto" e ha ritenuto che "il sacrificio imposto non appare quantitativamente eccessivo e quindi non assurge a una restrizione della libertà personale, in quanto il destinatario del provvedimento resta in grado di frequentare, anche abitualmente, altri esercizi pubblici e locali della medesima natura, ove potrà non solo approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire eventuali nuovi legami sociali". A opposte conclusioni è pervenuta in relazione alla misura di cui al comma 1- bis, che, per la Corte, determina una "restrizione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost.". Osserva la sentenza che "il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi della provincia (di fatto, nella maggior parte dei casi, quella ove si risiede f¦- 3o si dimora abitualmente) rischia di creare una "cortina" di isolamento, che raggiunge la persona proprio in contesti relazionali assai prossimi, ove lo "stigma sociale" connesso al divieto diviene particolarmente accentuato e afflittivo". 2.3 La conclusione cui la Corte perviene e che il c.d. "DASPO antirissa aggravato" (o provinciale), valichi la soglia minima di afflittività e quindi debba essere sottoposto alle garanzie offerte dal!' art. 13 Cost. a tutela della libertà personale. 2.4 Ha, quindi, ritenuto che anche al DASPO antirissa aggravato debba applicarsi quanto disposto dal comma 5 dell'art. 13 d.l. n. 14/2017, che, per l'ipotesi, disciplinata dal comma 4, in cui il "DASPO antirissa" imponga anche l'obbligo di comparire periodicamente presso un ufficio o comando di polizia, prevede, attraverso il rinvio alla disciplina, in quanto compatibile, recata dall'art. 6, commi 3 e 4, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, che il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza sia immediatamente trasmesso al Procuratore della Repubblica, che, entro 48 ore, decide se chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari al quale competono altre 48 ore per provvedere, a pena di cessazione dell'efficacia della misura. 3. La pronuncia di incostituzionalità determina l'esito del processo. Ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". L'art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce inoltre che le norme dichiarate incostituzionali "non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". 3.1 A ciò consegue che il provvedimento questorile la cui violazione integra il reato contestato, risultando adottato in forza della previsione normativa dichiarata incostituzionale, deve ritenersi tamquam non esset o, comunque, illegittimo in quanto violativo del dettato dell'art. 13 Cost. La disapplicazione dell'atto amministrativo invalido ha, quale immediata conseguenza, l'insussistenza del reato, risultando la violazione sanzionata relativa a un atto illegittimo. 4. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, mandando assolto l'imputato dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste. Tale epilogo decisorio assorbe ogni altra doglianza formulata dal ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità del provvedimento del Questore, la cui disamina risulta superflua. 4 P.Q.M