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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20419/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. 2e1.1> udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 10/12/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110 e li condannava alla pena di 1200 euro di ammenda ciascuno.

Si contestava di aver detenuto, in concorso tra loro, all'interno della camera di detenzione della Casa circondariale di Uta, strumenti, che, per le circostanze di tempo e di luogo, erano utilizzabili per l'offesa alla persona.

Si trattava, in particolare, di quattro coltelli rudimentali e di cinque lame (tre ricavate dalla rottura di rasoi da barba e due da coperchi di scatole di tonno).

Il fatto era accertato in Uta il 13 gennaio 2016.

Escludeva il Tribunale che le armi potessero avere un impiego esclusivo per la preparazione dei cibi e affermava che esse avevano idoneità all'impiego per l'offesa alla persona.

In precedente circostanza [OSCURATO:PERSONA], per analoga condotta di aver portato quattro coltelli rudimentali, fuori dalla cella del carcere ove era detenuto, (coltelli ricavati artigianalmente dal coperchio di una scatola di tonno e da un accendino) era stato assolto.

Ciò ritenendo che le giustificazioni offerte fossero in sostanza validamente supportate da massime di esperienza di copertura.

Il Tribunale riteneva che i coltelli fossero detenuti anche per l'offesa alla persona e che non valessero le dichiarazioni a discolpa opposte da [OSCURATO:PERSONA] che affermava di aver rinvenuto gli oggetti nella stanza di detenzione, già nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò perché la condotta ascritta non era quella di fabbricazione degli strumenti.

Si trattava di fatto di lieve entità per il quale era determinabile la pena nella misura indicata.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sottolineando l'idoneità dei coltelli rudimentali a ledere l'integrità della persona.

La fattispecie penale è integrata non semplicemente dal detenere un oggetto atto ad offendere, ma dal detenerlo senza giustificato motivo.

Nella specie non si erano considerate le dichiarazioni a discolpa e, cioè, che gli strumenti fossero detenuti per cucinare e consumare cibi.Il teste Deiana, poi, aveva escluso di sapere se quegli strumenti venissero utilizzati per consumare i pasti, ma la sua dichiarazione era stata oggetto di travisamento.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, non avendo considerato il giudice di merito le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver costruito gli oggetti prima dell'assegnazione del fratello alla camera, in custodia cautelare.

Nella specie, la condotta non era conforme al modello legale, non risultando conforme al fatto tipico.

Il carcere non è una struttura aperta al pubblico, ma un luogo in cui il soggetto è tenuto a soggiornare.

2.3. Con il terzo motivo, ancora, lamenta il ricorrente la violazione di legge.

In particolare egli aveva dato una spiegazione sulle ragioni per le quali disponeva, unitamente al fratello, degli strumenti in questione per il taglio dei cibi.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue.

3.1. Con un primo e unico motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il giudice di merito, alla luce della natura dell'oggetto rinvenuto, pur trovandosi di fronte a un caso dubbio non era giunto a una sentenza di assoluzione che sarebbe stata dovuta, ex art. 533 cod. proc. pen.

Il giudice non aveva accertato l'idoneità offensiva dell'oggetto che, tra l'altro, era stato rinvenuto nella cella e non sulla persona del Portoghese.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Deve premettersi che il controllo di legittimità sulla motivazione è retto da margini ben delimitati (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. il 12/01/2015).

2. Il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non comporta la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, indagine finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dal giudice di merito, dovendosi limitare il sindacato alla verifica di adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

La mancata rispondenza di tali considerazioni alle acquisizioni processuali può, soltanto, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica).

Permane la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; Sez. 6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv. n. 249035) o di ritenere preferibile una ricostruzione, in fatto, diversa e di maggiore plausibilità, attraverso un giudizio di rivalutazione del risultato della prova.

Deve escludersi sia la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); sia la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle risultanze (Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

2.1. Ancora, questa Corte, sul tema specifico, ha osservato che gli oggetti in questione non rientrano tra le armi proprie, ma tra quelle cc.dd. improprie (Sez. 1, Sentenza n. 6011 del 18/11/1996, Faccini, Rv. 206340) tali da integrare il reato di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n.

L. 18 aprile 1975, n. 110.

A questa conclusione si è giunti per la detenzione, in carcere, di una lama rudimentale colà fabbricata e ricavata da un recipiente di latta. (in senso conforme: Sez. 1, n. 7194 del 18/03/1986 Rapisarda, Rv. 173357, secondo cui un istituto carcerario non è un luogo di privata dimora, ne' un'abitazione, neppure temporanea, bensì un luogo in cui il detenuto viene custodito, sicché la detenzione di un coltello di genere vietato o di un'arma impropria nei locali di un istituto di rieducazione o pena costituisce porto abusivo e non detenzione di arma perché avvenuto al di fuori dell'abitazione del soggetto che ne ha la disponibilità. (fattispecie relativa a cucchiaio o forchetta, in dotazione ad istituto carcerario, di cui sia stato reso acuminato e/o reso tagliente il manico, ritenuti arma impropria; in senso analogo: Sez. 1, n. 970 del 07/10/1982 (dep. 03/02/1983), Gatta, Rv. 157263).

3. Ciò posto l'esame dei singoli ricorsi può essere operato accorpando, i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quello unitariamente sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della stretta connessione logico-giuridica esistente.

2.1. Le deduzioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolate in fatto ed essenzialmente tese a criticare la lettura dei fatti operata dal primo Giudice e, comunque, introducono temi essenzialmente infondati, per quanto riguarda l'inidoneità dei coltelli all'offesa alla persona.

Il Tribunale richiamando le verifiche operate dall'assistente Deiana ha sottolineato come si traesse conferma rispetto alla dichiarazione resa dal teste Boi, egualmente sentito, ed ha valorizzato l'esclusione che lo stesso Deiana aveva operato sulla possibilità che i coltelli artigianali venissero eventualmente utilizzati per il solo taglio dei cibi.

In questa logica si è, dunque, ritenuta non giustificata la condotta ascritta.

Quanto alla mancata conoscenza del divieto, essendo quella indicata una condotta espressamente vietata dal regolamento ed essendo stati gli imputati, in precedenza, già giudicati per fatti analoghi si riteneva pacifico che sapessero che non era liberamente permesso il porto e la detenzione di strumenti da taglio artigianali all'interno della struttura penitenziaria.

Inammissibili sono le deduzioni sviluppate sull'interpretazione della deposizione del teste Deiana che il Giudice di merito ha ritenuto avesse escluso che gli arnesi venivano impiegati per il taglio dei cibi.

Con gli argomenti articolati nei ricorsi si tende a una nuova e diversa valutazione del risultato della prova dichiarativa, esito non ammesso nel giudizio di legittimità, a fronte della motivazione complessivamente data dal Tribunale.

Quanto alla detenzione degli arnesi in contestazione, anche [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di farne uso e non hanno efficacia esimente le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato, a discolpa del fratello, che essi fossero già presenti nella stanza di detenzione al momento dell'accesso di [OSCURATO:PERSONA].

Tutti i coltelli artigianalmente creati erano utilizzati in maniera promiscua, con la conseguenza che i ricorsi vanno ritenuti infondati sul punto in esame.

3.2. Quanto alle ulteriori deduzioni di cui al motivo sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esso è, al pari, infondato.

Anche con lo sviluppo argomentativo anzidetto si chiama la Corte di legittimità ad una valutazione preclusa in questa sede e i riferimenti alla stessa tecnica costruttiva, che deporrebbero per un impiego con funzione di taglio dei cibi e non di recare offesa alla persona sono meramente assertivi e non fondati su alcun dato dimostrativo.

D'altro canto, nessun dubbio che gli strumenti in questione potessero essere utilizzati per recare offesa alla persona, ferme le caratteristiche di taglio di essi e le condizioni obiettive tali da indurre quella decisione, risultando l'ambiente carcerario una realtà chiusa in cui anche il possesso di attrezzi come quelli indicati può indurre a postulare il pericolo di un'offesa ad altri ristretti.

Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere respinti.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. 2e1.1> udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 10/12/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110 e li condannava alla pena di 1200 euro di ammenda ciascuno. Si contestava di aver detenuto, in concorso tra loro, all'interno della camera di detenzione della Casa circondariale di Uta, strumenti, che, per le circostanze di tempo e di luogo, erano utilizzabili per l'offesa alla persona. Si trattava, in particolare, di quattro coltelli rudimentali e di cinque lame (tre ricavate dalla rottura di rasoi da barba e due da coperchi di scatole di tonno). Il fatto era accertato in Uta il 13 gennaio 2016. Escludeva il Tribunale che le armi potessero avere un impiego esclusivo per la preparazione dei cibi e affermava che esse avevano idoneità all'impiego per l'offesa alla persona. In precedente circostanza [OSCURATO:PERSONA], per analoga condotta di aver portato quattro coltelli rudimentali, fuori dalla cella del carcere ove era detenuto, (coltelli ricavati artigianalmente dal coperchio di una scatola di tonno e da un accendino) era stato assolto. Ciò ritenendo che le giustificazioni offerte fossero in sostanza validamente supportate da massime di esperienza di copertura. Il Tribunale riteneva che i coltelli fossero detenuti anche per l'offesa alla persona e che non valessero le dichiarazioni a discolpa opposte da [OSCURATO:PERSONA] che affermava di aver rinvenuto gli oggetti nella stanza di detenzione, già nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché la condotta ascritta non era quella di fabbricazione degli strumenti. Si trattava di fatto di lieve entità per il quale era determinabile la pena nella misura indicata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sottolineando l'idoneità dei coltelli rudimentali a ledere l'integrità della persona. La fattispecie penale è integrata non semplicemente dal detenere un oggetto atto ad offendere, ma dal detenerlo senza giustificato motivo. Nella specie non si erano considerate le dichiarazioni a discolpa e, cioè, che gli strumenti fossero detenuti per cucinare e consumare cibi.Il teste Deiana, poi, aveva escluso di sapere se quegli strumenti venissero utilizzati per consumare i pasti, ma la sua dichiarazione era stata oggetto di travisamento. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, non avendo considerato il giudice di merito le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver costruito gli oggetti prima dell'assegnazione del fratello alla camera, in custodia cautelare. Nella specie, la condotta non era conforme al modello legale, non risultando conforme al fatto tipico. Il carcere non è una struttura aperta al pubblico, ma un luogo in cui il soggetto è tenuto a soggiornare. 2.3. Con il terzo motivo, ancora, lamenta il ricorrente la violazione di legge. In particolare egli aveva dato una spiegazione sulle ragioni per le quali disponeva, unitamente al fratello, degli strumenti in questione per il taglio dei cibi. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue. 3.1. Con un primo e unico motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudice di merito, alla luce della natura dell'oggetto rinvenuto, pur trovandosi di fronte a un caso dubbio non era giunto a una sentenza di assoluzione che sarebbe stata dovuta, ex art. 533 cod. proc. pen. Il giudice non aveva accertato l'idoneità offensiva dell'oggetto che, tra l'altro, era stato rinvenuto nella cella e non sulla persona del Portoghese. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Deve premettersi che il controllo di legittimità sulla motivazione è retto da margini ben delimitati (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. il 12/01/2015). 2. Il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non comporta la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, indagine finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dal giudice di merito, dovendosi limitare il sindacato alla verifica di adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di tali considerazioni alle acquisizioni processuali può, soltanto, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica). Permane la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; Sez. 6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv. n. 249035) o di ritenere preferibile una ricostruzione, in fatto, diversa e di maggiore plausibilità, attraverso un giudizio di rivalutazione del risultato della prova. Deve escludersi sia la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); sia la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle risultanze (Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 2.1. Ancora, questa Corte, sul tema specifico, ha osservato che gli oggetti in questione non rientrano tra le armi proprie, ma tra quelle cc.dd. improprie (Sez. 1, Sentenza n. 6011 del 18/11/1996, Faccini, Rv. 206340) tali da integrare il reato di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. L. 18 aprile 1975, n. 110. A questa conclusione si è giunti per la detenzione, in carcere, di una lama rudimentale colà fabbricata e ricavata da un recipiente di latta. (in senso conforme: Sez. 1, n. 7194 del 18/03/1986 Rapisarda, Rv. 173357, secondo cui un istituto carcerario non è un luogo di privata dimora, ne' un'abitazione, neppure temporanea, bensì un luogo in cui il detenuto viene custodito, sicché la detenzione di un coltello di genere vietato o di un'arma impropria nei locali di un istituto di rieducazione o pena costituisce porto abusivo e non detenzione di arma perché avvenuto al di fuori dell'abitazione del soggetto che ne ha la disponibilità. (fattispecie relativa a cucchiaio o forchetta, in dotazione ad istituto carcerario, di cui sia stato reso acuminato e/o reso tagliente il manico, ritenuti arma impropria; in senso analogo: Sez. 1, n. 970 del 07/10/1982 (dep. 03/02/1983), Gatta, Rv. 157263). 3. Ciò posto l'esame dei singoli ricorsi può essere operato accorpando, i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quello unitariamente sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della stretta connessione logico-giuridica esistente. 2.1. Le deduzioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolate in fatto ed essenzialmente tese a criticare la lettura dei fatti operata dal primo Giudice e, comunque, introducono temi essenzialmente infondati, per quanto riguarda l'inidoneità dei coltelli all'offesa alla persona. Il Tribunale richiamando le verifiche operate dall'assistente Deiana ha sottolineato come si traesse conferma rispetto alla dichiarazione resa dal teste Boi, egualmente sentito, ed ha valorizzato l'esclusione che lo stesso Deiana aveva operato sulla possibilità che i coltelli artigianali venissero eventualmente utilizzati per il solo taglio dei cibi. In questa logica si è, dunque, ritenuta non giustificata la condotta ascritta. Quanto alla mancata conoscenza del divieto, essendo quella indicata una condotta espressamente vietata dal regolamento ed essendo stati gli imputati, in precedenza, già giudicati per fatti analoghi si riteneva pacifico che sapessero che non era liberamente permesso il porto e la detenzione di strumenti da taglio artigianali all'interno della struttura penitenziaria. Inammissibili sono le deduzioni sviluppate sull'interpretazione della deposizione del teste Deiana che il Giudice di merito ha ritenuto avesse escluso che gli arnesi venivano impiegati per il taglio dei cibi. Con gli argomenti articolati nei ricorsi si tende a una nuova e diversa valutazione del risultato della prova dichiarativa, esito non ammesso nel giudizio di legittimità, a fronte della motivazione complessivamente data dal Tribunale. Quanto alla detenzione degli arnesi in contestazione, anche [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di farne uso e non hanno efficacia esimente le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato, a discolpa del fratello, che essi fossero già presenti nella stanza di detenzione al momento dell'accesso di [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i coltelli artigianalmente creati erano utilizzati in maniera promiscua, con la conseguenza che i ricorsi vanno ritenuti infondati sul punto in esame. 3.2. Quanto alle ulteriori deduzioni di cui al motivo sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esso è, al pari, infondato. Anche con lo sviluppo argomentativo anzidetto si chiama la Corte di legittimità ad una valutazione preclusa in questa sede e i riferimenti alla stessa tecnica costruttiva, che deporrebbero per un impiego con funzione di taglio dei cibi e non di recare offesa alla persona sono meramente assertivi e non fondati su alcun dato dimostrativo. D'altro canto, nessun dubbio che gli strumenti in questione potessero essere utilizzati per recare offesa alla persona, ferme le caratteristiche di taglio di essi e le condizioni obiettive tali da indurre quella decisione, risultando l'ambiente carcerario una realtà chiusa in cui anche il possesso di attrezzi come quelli indicati può indurre a postulare il pericolo di un'offesa ad altri ristretti. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere respinti. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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