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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 29615/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30967/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 22. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 358/2020 depositata il 1°/06/2020.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

Sanzioni amministrative Rilevato che:

1. la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (trasgressore), [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (armatrice), [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (proprietaria del natante), avverso la sentenza (n. 776/2019) del Tribunale cittadino che, a sua volta, aveva respinto la loro opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di euro 344,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), legge reg.

Veneto n. 63 del 1993, con confisca del natante “Vela 6” (targato VE8619), di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per avere esercitato, in data 06/07/2018, attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea nelle acque del territorio comunale di Venezia (in località Rio dei Greci, fronte Comando dei Carabinieri) in assenza di autorizzazione, per mancato rinnovo dell’autorizzazione n. 5 da parte delComune di Mira che l’aveva rilasciata;

2. la Corte veneta, per giungere a tali conclusioni, disattendendo i motivi di gravame degli appellanti, per quanto qui rileva, ha osservato: (i) che gli agenti della polizia locale del Comune di Venezia erano legittimati a compiere l’attività accertatrice; (ii) che al momento dell’accertamento il natante risultava privo di titolo abilitativo sia perché l’autorizzazione n. 5 del Comune di Mira era in fase di rinnovo e quindi non era vigente, sia perché essa era stata rilasciata per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con il natante tipo motoscafo denominato “Vela 6”, con stazza lorda di 5 tonnellate e portata di 21 persone, mentre l’imbarcazione sottoposta ad accertamento aveva caratteristiche diverse, ossia una stazza inferiore alle 5 tonnellate (4,37 t.) e una portata di 19 persone; (iii) che, in altre parole, il natante aveva caratteristiche diverse da quelle riportate nell’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune di Mira, che si ha quando il servizio di noleggio con conducente viene effettuato con natante a motore di portata superiore alle 20 persone (art. 5, comma 4, l. reg.

Veneto n. 63 del 1993), e si differenzia dal servizio di noleggio con conducente, esercitato con natanti aventi portata inferiore (c.d.

“piccolo noleggio”); (iv) la confisca dell’imbarcazione era legittima in quanto, di regola, come stabilisce la giurisprudenza di legittimità, il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è obbligato in solido con l’autore della violazione e subisce la confisca obbligatoria salvo che provi che la cosa che servì a commettere la violazione venne utilizzata contro la sua volontà;

3. avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA], le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto ricorso, articolato in quattro motivi; il Comune di Venezia ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, i ricorrentideducono – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., – la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e l’errata valutazione da parte dei giudici di merito circa la competenza del Comune di Venezia sugli accertamenti svolti e oggetto di causa.

I ricorrenti premettono che il natante svolgeva il servizio in forza dell’autorizzazione n. 5 rilasciata dal Comune di Mira, in conformità del regolamento in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna, e che lo stesso ente si era sempre occupato del rinnovo dell’autorizzazione alle scadenze di legge e della vidimazione delle licenze, accertando e confermando che le imbarcazioni delle società ricorrenti, ad ogni rinnovo, erano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente.

Svolte queste premesse, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere rilevato che il Comune di Venezia non ha alcuna potestà di sindacare le decisioni prese da altro ente omologo –(appunto) il Comune di Mira – e di negare validità ed efficacia alle licenze da quest’ultimo rilasciate;

2. con il secondo motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. – l’erronea valutazione in merito alla sussistenza e alla validità dell’autorizzazione del Comune di Mira.

In particolare, essi lamentano che il giudice d’appello, laddove ha ritenuto che la licenza fosse in attesa di rinnovo e non fosse stata rinnovata, e che pertanto il natante fosse privo di autorizzazione, ha trascurato che il Comune di Mira non aveva revocato l’autorizzazione, che era in fase di revisione quinquennale (periodo durante il quale l’imbarcazione può comunque esercitare il servizio), e che, anzi, più specificamente, come riconosciuto anche dalla Corte veneziana, era depositata in attesa della vidimazione annuale;

3. con il terzo motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l a violazione e falsa applicazione della legge n. 21 del 1992 e della legge reg.

Veneto n. 63 del 1993, in ordine della valutazione delle caratteristiche del natante VE8916 e all’interpretazione della qualifica “gran turismo”.

Evidenziano che la circostanzache l’art. 5, comma 4, della legge reg.

Veneto n. 63 del 1993, preveda che al noleggio con conducente effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone sia attribuibile la qualifica di “gran turismo”, non avrebbe alcuna incidenza sulla validità dell’autorizzazione rilasciata al natante, a prescindere dalla divergenza tra la portata massima dei passeggeri indicata nel titolo autorizzativo (21 passeggeri) e quella indicata nelle annotazioni di sicurezza della Capitaneria di Porto di Venezia (19 passeggeri).

Sotto altro profilo giuridico, nel ricorso si sostiene l’illegittimità della confisca del natante in ragione del fatto che esso è di proprietà de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale ha concluso un contratto annuale di noleggio con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – unico soggetto obbligato in solido con il trasgressore per le violazioni di legge –e che verosimilmente non era nemmeno a conoscenza dell’asserita assenza dei titoli abilitativi per la circolazione del natante;

4. con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.l. n. 138 del 2011, dell’art. 1, d.l. n. 1 del 2012, della legge n. 21 del 1992, della legge reg.

Veneto n. 63 del 1993, e del regolamento comunale di Venezia attuativo della medesima legge, nonché il contrasto con il diritto europeo.

La censura si fonda sulla assunto che il Comune di Mira ha il potere, ai sensi dell’art. 5, della legge n. 21 del 1992, e degli artt. 3 e 5, della legge reg.

Veneto n. 63 del 1993, di emettere autorizzazioni per il servizio NCC, senza limitazioni né numeriche né relative all’area di attività ove viene svolto il servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna.

Nell’ottica dei ric orrenti, le interpretazioni del quadro normativo di riferimento che, come quella che sta alla base degli atti impugnati, escludono che i titolari di autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Mira possano accedere al mercato del territorio acqueo di Venezia a vantaggio dei vettori con autorizzazioni NCC con natanti rilasciate dal Comune di Venezia, sono discriminatorie, sono in contrasto con la liberalizzazione del settore del trasporto pubblico non di linea, prevista dal d.l. n. 138 del 2011, e, infine, vìolano la normativa comunitaria sulla concorrenza e sono incompatibili con il mercato interno (artt. 3, TFUE, art. 3, TUE, art. 4, par. 3, TUE, artt. 101 e 102, TFUE);

5. i primi due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati;

5.1. l’ordinanza ingiunzione oggetto d’impugnazione si basa sulla contestazione al conducente del motoscafo e alle due società, rispettivamente proprietaria del natante e armatrice, della violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), della legge reg.

Veneto n. 63 del 1993, per avere effettuato un servizio di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione.

Con l’ulteriore rilevante conseguenza dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante (art. 44, legge reg.

Veneto, cit.).

I giudici di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, hanno stabilito che l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal Comune di Mira, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della “vidimazione” annuale e che, inoltre, le caratteristiche del natante sottoposto a controllo (stazza inferiore a 5 t, portata massima fino a 19 persone) erano diverse da quelle previste dall’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune di Mira.

Hanno concluso che, al momento dell’accertamento, la licenza non era stata rinnovata e che, pertanto, il natante effettuava il servizio di trasporto senza autorizzazione;

5.2. dati questi elementi di fatto, non è condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui le autorità del Comune di Venezia preposte alla vigilanza sullanavigazione lagunare all’interno del territorio cittadino non erano competenti a controllare la validità delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni limitrofi, potendo svolgere tale attività limitatamente ai natanti autorizzati dallo stesso Comune lagunare.

Questa Corte osserva che una simile limitazione di competenza del Comune di Venezia nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla regolarità e sul buon andamento dei servizi di trasporto non è prevista dalle disposizioni che regolano la materia (art. 40, legge reg.

Veneto n. 93 del 1993; legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamata dall’art. 39, legge reg. cit., in tema di accertamento delle violazioni del medesimo plesso normativo).

È ovvio che il Comune di Mira è competente al rilascio dei titoli abilitativi e che al Comune di Venezia compete esclusivamente il controllo dell’attività svolta dai natanti che circolano all’interno del proprio territorio.

La diversa e antitetica prospettiva adombrata dai ricorrenti – per la quale, in sostanza, la polizia locale della città lagunare potrebbe controllare soltanto le imbarcazioni con autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia - se riconosciuta come legittima, finirebbe con il paralizzare o, quanto meno, arrecherebbe un grave pregiudizio all’attività di controllo e vigilanza sulla correttezza dell’esercizio di trasporto non di linea da parte del Comune del capoluogo veneto;

5.3. a proposito della questione posta con il secondo motivo di ricorso, si aggiunga che (in termini, Cass. 1°/08/2023, n. 23408, in causa tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Comune di Venezia) la mera richiesta di “vidimazione” annuale –la cui esistenza, nella prospettiva dei ricorrenti, sarebbe un indice del vizio logico del percorso argomentativo e dell’omesso esame di “fatti documentali decisivi” ascrivibili alla sentenza impugnata – non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna (validità quinquennale dell’autorizzazione, rinnovo a domanda dietro presentazione, entro due mesi precedenti la data di scadenza, della documentazione attestante il permanere dei requisiti, divieto di esercizio del servizio autorizzato dopo la scadenza in caso di mancata tempestiva richiesta di rinnovo);

6. il terzo motivo, nella sua ampia formulazione, è in parte inammissibile e in parte infondato;

6.1. dal primo punto di vista (inammissibilità della censura), la questione concernente la qualificazione dell’autorizzazione n. 5 rilasciata dal Comune di Mira come titolo abilitativo all’esercizio del servizio “gran turismo” e non come “piccolo noleggio” è inconferente perché collide con la ratio decidendi della sentenz a impugnata, la quale –preme ripeterlo - ha ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione del Comune di Venezia in conseguenza dell’accertamento dell’esercizio del trasporto non di linea in assenza di autorizzazione;

6.2. dal secondo punto di vista (infondatezza della censura), la statuizione della Corte di Venezia, che ha disatteso la richiesta degli appellanti di revocare la confisca, è coerente con il dato normativo, con la funzione della confisca obbligatoria, oltre che con la giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti ove il servizio sia svolto in assenza di autorizzazione (art. 43, lett. a), cit.), e cioè nel caso in cui il trasporto sia effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo, si applica (ai sensi dell’art. 44, legge reg.

Veneto) la sanzione accessoria della confisca obbligatoria, diversamente da quanto accade in caso di servizio esercitato in maniera difform e dall’autorizzazione o in violazione degli obblighi di legge [ art. 43, lettere b) e c) ], ipotesi per le quali resta esclusa la confisca obbligatoria del natante (Cass. n. 24378/2021).

Risulta pertanto ineccepibile la decisione della Corte territoriale che ha disatteso la questione concernente la confisca del natante con il quale è stata commessa la violazione, quale misura che ha lafunzione di prevenire la commissione di nuove trasgressioni ed è conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza, avendo il legislatore regionale ritenuto – e ciò rientrava nella sua discrezionalità – d i proteggere la laguna regolamentando minuziosamente la circolazione dei mezzi per il trasporto di cose e persone (Cass. n. 24386/2023).

Sul versante della giurisprudenza, infine, è principio generale quello per cui destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981.

Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa è soggetto alle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (Cass.18/08/1997, n. 7666);

7. il quarto motivo è inammissibile;

7.1. le censure in esso articolate non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, senza legittimare alcuna sorta di discriminazione a seconda che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune di Venezia o da altro Comune limitrofo (nel nostro caso, il Comune di Mira), il che, come stigmatizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17541/2023), non sarebbe consentito, reputa legittima l’ordinanza ingiunzione perché fondata sull’accertamento dell’esercizio del servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna in assenza di autorizzazione;

8. da ultimo, nella memoria depositata per la camera di consiglio, i ricorrenti chiedono che, in subordine rispetto alla cassazione della sentenza impugnata, in caso di dubbi del Collegio sull’interpretazione della normativa europea, sia disposto rinvio pregiudiziale, a mente dell’art. 267, TFUE, affinché la Corte di giustizia dirima le seguenti questioni: (a) «se gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 4, par. 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui all’artt. 3, D.L. 138/2011 interpretate nel senso di consentire l’esclusione dalla regolamentazione del servizio NCC effettuato a mezzo natanti prevista dal medesimo articolo con misure che consentono ai titolari di autorizzazione del Comune di Venezia di accedere al territorio acqueo di detto Comune limitando al contempo tale accesso ai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni»; (b) «se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 TFUE, 4, par. 3 Trattato UE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 21/1992, alla normativa regionale veneta n. 63/1993, ai regolamenti comunali di Venezia e di Mira e ai provvedimenti amministrativi nella parti in cui prevedono limiti territoriali d’esercizio nel territorio acqueo di Venezia per il vettore che dispone dell’autorizzazione per il trasporto NCC su acqua rilasciata da un Comune diverso da Venezia»;

8.1. innanzitutto, giova ricordare che (in termini, Cass. n. 6332/2022, punti 6.1., 6.2.) l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non (come nel caso di specie paiono sostanzialmente intendere i ricorrenti) l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]);

8.2. in secondo luogo, per la giurisprudenza di questa Corte «non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c.

Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, § 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24/05/2007, n. 12067).

Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016.

C. - 439.01, § 6)» (Cass. Sez.

U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass.16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale).

Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia»;

8.3. nella fattispecie concreta, i quesiti formulati – affinché la Corte di giustizia decida se i limiti e le preclusioni, posti dalla normativa nazionale, all’accesso e alla circolazione all’interno della z.t.l. lagunare per i natanti svolgenti servizio di NCC autorizzati da Comuni diversi dal Comune di Venezia, siano conformi alla normativa europea o se, al contrario, integrino una disparità di trattamento e una discriminazione, lesive delle regole sulla libertà di iniziativa economica e sulla concorrenza tra imprese che competono nello spazio economico unificato - sono inammissibili, per difetto di interesse.

Essi, infatti, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, senza legittimare alcun tipo di discriminazione a seconda che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune di Venezia o da altro Comune limitrofo (nel nostro caso, il Comune di Mira), come già evidenziato (cfr. punto 7.1.), conferma la legittimità dell’ordinanza ingiunzione impugnata che ha sanzionato l’esercizio del servizio NCC di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna per l’assenza di autorizzazione;

9. in conclusione, il ricorso va rigettato;

10. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00, oltre a euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento per spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30967/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 22. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 358/2020 depositata il 1°/06/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023. Sanzioni amministrative Rilevato che: 1. la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (trasgressore), [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (armatrice), [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (proprietaria del natante), avverso la sentenza (n. 776/2019) del Tribunale cittadino che, a sua volta, aveva respinto la loro opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di euro 344,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), legge reg. Veneto n. 63 del 1993, con confisca del natante “Vela 6” (targato VE8619), di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per avere esercitato, in data 06/07/2018, attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea nelle acque del territorio comunale di Venezia (in località Rio dei Greci, fronte Comando dei Carabinieri) in assenza di autorizzazione, per mancato rinnovo dell’autorizzazione n. 5 da parte delComune di Mira che l’aveva rilasciata; 2. la Corte veneta, per giungere a tali conclusioni, disattendendo i motivi di gravame degli appellanti, per quanto qui rileva, ha osservato: (i) che gli agenti della polizia locale del Comune di Venezia erano legittimati a compiere l’attività accertatrice; (ii) che al momento dell’accertamento il natante risultava privo di titolo abilitativo sia perché l’autorizzazione n. 5 del Comune di Mira era in fase di rinnovo e quindi non era vigente, sia perché essa era stata rilasciata per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con il natante tipo motoscafo denominato “Vela 6”, con stazza lorda di 5 tonnellate e portata di 21 persone, mentre l’imbarcazione sottoposta ad accertamento aveva caratteristiche diverse, ossia una stazza inferiore alle 5 tonnellate (4,37 t.) e una portata di 19 persone; (iii) che, in altre parole, il natante aveva caratteristiche diverse da quelle riportate nell’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune di Mira, che si ha quando il servizio di noleggio con conducente viene effettuato con natante a motore di portata superiore alle 20 persone (art. 5, comma 4, l. reg. Veneto n. 63 del 1993), e si differenzia dal servizio di noleggio con conducente, esercitato con natanti aventi portata inferiore (c.d. “piccolo noleggio”); (iv) la confisca dell’imbarcazione era legittima in quanto, di regola, come stabilisce la giurisprudenza di legittimità, il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è obbligato in solido con l’autore della violazione e subisce la confisca obbligatoria salvo che provi che la cosa che servì a commettere la violazione venne utilizzata contro la sua volontà; 3. avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA], le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto ricorso, articolato in quattro motivi; il Comune di Venezia ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, i ricorrentideducono – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., – la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e l’errata valutazione da parte dei giudici di merito circa la competenza del Comune di Venezia sugli accertamenti svolti e oggetto di causa. I ricorrenti premettono che il natante svolgeva il servizio in forza dell’autorizzazione n. 5 rilasciata dal Comune di Mira, in conformità del regolamento in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna, e che lo stesso ente si era sempre occupato del rinnovo dell’autorizzazione alle scadenze di legge e della vidimazione delle licenze, accertando e confermando che le imbarcazioni delle società ricorrenti, ad ogni rinnovo, erano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente. Svolte queste premesse, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere rilevato che il Comune di Venezia non ha alcuna potestà di sindacare le decisioni prese da altro ente omologo –(appunto) il Comune di Mira – e di negare validità ed efficacia alle licenze da quest’ultimo rilasciate; 2. con il secondo motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. – l’erronea valutazione in merito alla sussistenza e alla validità dell’autorizzazione del Comune di Mira. In particolare, essi lamentano che il giudice d’appello, laddove ha ritenuto che la licenza fosse in attesa di rinnovo e non fosse stata rinnovata, e che pertanto il natante fosse privo di autorizzazione, ha trascurato che il Comune di Mira non aveva revocato l’autorizzazione, che era in fase di revisione quinquennale (periodo durante il quale l’imbarcazione può comunque esercitare il servizio), e che, anzi, più specificamente, come riconosciuto anche dalla Corte veneziana, era depositata in attesa della vidimazione annuale; 3. con il terzo motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l a violazione e falsa applicazione della legge n. 21 del 1992 e della legge reg. Veneto n. 63 del 1993, in ordine della valutazione delle caratteristiche del natante VE8916 e all’interpretazione della qualifica “gran turismo”. Evidenziano che la circostanzache l’art. 5, comma 4, della legge reg. Veneto n. 63 del 1993, preveda che al noleggio con conducente effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone sia attribuibile la qualifica di “gran turismo”, non avrebbe alcuna incidenza sulla validità dell’autorizzazione rilasciata al natante, a prescindere dalla divergenza tra la portata massima dei passeggeri indicata nel titolo autorizzativo (21 passeggeri) e quella indicata nelle annotazioni di sicurezza della Capitaneria di Porto di Venezia (19 passeggeri). Sotto altro profilo giuridico, nel ricorso si sostiene l’illegittimità della confisca del natante in ragione del fatto che esso è di proprietà de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale ha concluso un contratto annuale di noleggio con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – unico soggetto obbligato in solido con il trasgressore per le violazioni di legge –e che verosimilmente non era nemmeno a conoscenza dell’asserita assenza dei titoli abilitativi per la circolazione del natante; 4. con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.l. n. 138 del 2011, dell’art. 1, d.l. n. 1 del 2012, della legge n. 21 del 1992, della legge reg. Veneto n. 63 del 1993, e del regolamento comunale di Venezia attuativo della medesima legge, nonché il contrasto con il diritto europeo. La censura si fonda sulla assunto che il Comune di Mira ha il potere, ai sensi dell’art. 5, della legge n. 21 del 1992, e degli artt. 3 e 5, della legge reg. Veneto n. 63 del 1993, di emettere autorizzazioni per il servizio NCC, senza limitazioni né numeriche né relative all’area di attività ove viene svolto il servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna. Nell’ottica dei ric orrenti, le interpretazioni del quadro normativo di riferimento che, come quella che sta alla base degli atti impugnati, escludono che i titolari di autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Mira possano accedere al mercato del territorio acqueo di Venezia a vantaggio dei vettori con autorizzazioni NCC con natanti rilasciate dal Comune di Venezia, sono discriminatorie, sono in contrasto con la liberalizzazione del settore del trasporto pubblico non di linea, prevista dal d.l. n. 138 del 2011, e, infine, vìolano la normativa comunitaria sulla concorrenza e sono incompatibili con il mercato interno (artt. 3, TFUE, art. 3, TUE, art. 4, par. 3, TUE, artt. 101 e 102, TFUE); 5. i primi due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati; 5.1. l’ordinanza ingiunzione oggetto d’impugnazione si basa sulla contestazione al conducente del motoscafo e alle due società, rispettivamente proprietaria del natante e armatrice, della violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), della legge reg. Veneto n. 63 del 1993, per avere effettuato un servizio di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione. Con l’ulteriore rilevante conseguenza dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante (art. 44, legge reg. Veneto, cit.). I giudici di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, hanno stabilito che l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal Comune di Mira, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della “vidimazione” annuale e che, inoltre, le caratteristiche del natante sottoposto a controllo (stazza inferiore a 5 t, portata massima fino a 19 persone) erano diverse da quelle previste dall’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune di Mira. Hanno concluso che, al momento dell’accertamento, la licenza non era stata rinnovata e che, pertanto, il natante effettuava il servizio di trasporto senza autorizzazione; 5.2. dati questi elementi di fatto, non è condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui le autorità del Comune di Venezia preposte alla vigilanza sullanavigazione lagunare all’interno del territorio cittadino non erano competenti a controllare la validità delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni limitrofi, potendo svolgere tale attività limitatamente ai natanti autorizzati dallo stesso Comune lagunare. Questa Corte osserva che una simile limitazione di competenza del Comune di Venezia nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla regolarità e sul buon andamento dei servizi di trasporto non è prevista dalle disposizioni che regolano la materia (art. 40, legge reg. Veneto n. 93 del 1993; legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamata dall’art. 39, legge reg. cit., in tema di accertamento delle violazioni del medesimo plesso normativo). È ovvio che il Comune di Mira è competente al rilascio dei titoli abilitativi e che al Comune di Venezia compete esclusivamente il controllo dell’attività svolta dai natanti che circolano all’interno del proprio territorio. La diversa e antitetica prospettiva adombrata dai ricorrenti – per la quale, in sostanza, la polizia locale della città lagunare potrebbe controllare soltanto le imbarcazioni con autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia - se riconosciuta come legittima, finirebbe con il paralizzare o, quanto meno, arrecherebbe un grave pregiudizio all’attività di controllo e vigilanza sulla correttezza dell’esercizio di trasporto non di linea da parte del Comune del capoluogo veneto; 5.3. a proposito della questione posta con il secondo motivo di ricorso, si aggiunga che (in termini, Cass. 1°/08/2023, n. 23408, in causa tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Comune di Venezia) la mera richiesta di “vidimazione” annuale –la cui esistenza, nella prospettiva dei ricorrenti, sarebbe un indice del vizio logico del percorso argomentativo e dell’omesso esame di “fatti documentali decisivi” ascrivibili alla sentenza impugnata – non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna (validità quinquennale dell’autorizzazione, rinnovo a domanda dietro presentazione, entro due mesi precedenti la data di scadenza, della documentazione attestante il permanere dei requisiti, divieto di esercizio del servizio autorizzato dopo la scadenza in caso di mancata tempestiva richiesta di rinnovo); 6. il terzo motivo, nella sua ampia formulazione, è in parte inammissibile e in parte infondato; 6.1. dal primo punto di vista (inammissibilità della censura), la questione concernente la qualificazione dell’autorizzazione n. 5 rilasciata dal Comune di Mira come titolo abilitativo all’esercizio del servizio “gran turismo” e non come “piccolo noleggio” è inconferente perché collide con la ratio decidendi della sentenz a impugnata, la quale –preme ripeterlo - ha ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione del Comune di Venezia in conseguenza dell’accertamento dell’esercizio del trasporto non di linea in assenza di autorizzazione; 6.2. dal secondo punto di vista (infondatezza della censura), la statuizione della Corte di Venezia, che ha disatteso la richiesta degli appellanti di revocare la confisca, è coerente con il dato normativo, con la funzione della confisca obbligatoria, oltre che con la giurisprudenza di legittimità. Ed infatti ove il servizio sia svolto in assenza di autorizzazione (art. 43, lett. a), cit.), e cioè nel caso in cui il trasporto sia effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo, si applica (ai sensi dell’art. 44, legge reg. Veneto) la sanzione accessoria della confisca obbligatoria, diversamente da quanto accade in caso di servizio esercitato in maniera difform e dall’autorizzazione o in violazione degli obblighi di legge [ art. 43, lettere b) e c) ], ipotesi per le quali resta esclusa la confisca obbligatoria del natante (Cass. n. 24378/2021). Risulta pertanto ineccepibile la decisione della Corte territoriale che ha disatteso la questione concernente la confisca del natante con il quale è stata commessa la violazione, quale misura che ha lafunzione di prevenire la commissione di nuove trasgressioni ed è conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza, avendo il legislatore regionale ritenuto – e ciò rientrava nella sua discrezionalità – d i proteggere la laguna regolamentando minuziosamente la circolazione dei mezzi per il trasporto di cose e persone (Cass. n. 24386/2023). Sul versante della giurisprudenza, infine, è principio generale quello per cui destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981. Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa è soggetto alle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (Cass.18/08/1997, n. 7666); 7. il quarto motivo è inammissibile; 7.1. le censure in esso articolate non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, senza legittimare alcuna sorta di discriminazione a seconda che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune di Venezia o da altro Comune limitrofo (nel nostro caso, il Comune di Mira), il che, come stigmatizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17541/2023), non sarebbe consentito, reputa legittima l’ordinanza ingiunzione perché fondata sull’accertamento dell’esercizio del servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna in assenza di autorizzazione; 8. da ultimo, nella memoria depositata per la camera di consiglio, i ricorrenti chiedono che, in subordine rispetto alla cassazione della sentenza impugnata, in caso di dubbi del Collegio sull’interpretazione della normativa europea, sia disposto rinvio pregiudiziale, a mente dell’art. 267, TFUE, affinché la Corte di giustizia dirima le seguenti questioni: (a) «se gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 4, par. 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui all’artt. 3, D.L. 138/2011 interpretate nel senso di consentire l’esclusione dalla regolamentazione del servizio NCC effettuato a mezzo natanti prevista dal medesimo articolo con misure che consentono ai titolari di autorizzazione del Comune di Venezia di accedere al territorio acqueo di detto Comune limitando al contempo tale accesso ai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni»; (b) «se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 TFUE, 4, par. 3 Trattato UE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 21/1992, alla normativa regionale veneta n. 63/1993, ai regolamenti comunali di Venezia e di Mira e ai provvedimenti amministrativi nella parti in cui prevedono limiti territoriali d’esercizio nel territorio acqueo di Venezia per il vettore che dispone dell’autorizzazione per il trasporto NCC su acqua rilasciata da un Comune diverso da Venezia»; 8.1. innanzitutto, giova ricordare che (in termini, Cass. n. 6332/2022, punti 6.1., 6.2.) l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non (come nel caso di specie paiono sostanzialmente intendere i ricorrenti) l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); 8.2. in secondo luogo, per la giurisprudenza di questa Corte «non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, § 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24/05/2007, n. 12067). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016. C. - 439.01, § 6)» (Cass. Sez. U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass.16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale). Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia»; 8.3. nella fattispecie concreta, i quesiti formulati – affinché la Corte di giustizia decida se i limiti e le preclusioni, posti dalla normativa nazionale, all’accesso e alla circolazione all’interno della z.t.l. lagunare per i natanti svolgenti servizio di NCC autorizzati da Comuni diversi dal Comune di Venezia, siano conformi alla normativa europea o se, al contrario, integrino una disparità di trattamento e una discriminazione, lesive delle regole sulla libertà di iniziativa economica e sulla concorrenza tra imprese che competono nello spazio economico unificato - sono inammissibili, per difetto di interesse. Essi, infatti, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, senza legittimare alcun tipo di discriminazione a seconda che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune di Venezia o da altro Comune limitrofo (nel nostro caso, il Comune di Mira), come già evidenziato (cfr. punto 7.1.), conferma la legittimità dell’ordinanza ingiunzione impugnata che ha sanzionato l’esercizio del servizio NCC di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna per l’assenza di autorizzazione; 9. in conclusione, il ricorso va rigettato; 10. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00, oltre a euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art
Sentenza Cassazione n. 29615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris