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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27502/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29314del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già LOCAFIT -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del rappresentante per procura Da- niela [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T03 F205R) ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E03 H501O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VIGI- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00600350870), in persona del Curatore fallimentare pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B21 C351E) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H19 C351C) GENOVESE Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E52 C351Z) [OSCURATO:PERSONA] Valentina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75S43 C351F) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81C20 C351E) Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L21 B429F) -controricorrenti- nonché FINOCCHIARO Gianluca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R08 C351A) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1820/2021, pubblicatain data 20 settembre 2021 (e che si assume notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della società “Corpo di [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi BNP [OSCURATO:PERSONA]- tions S.p.A.) per ottenere il pagamento del residuo prezzo di una motonave, pari ad € 2.501.500,00, alla stessa ceduta nell’ambito di una operazione di leasing stipulat a con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sull’assunto della simulazione della quie- tanza di pagamento sottoscritta dall’amministratore della so- cietà fallita.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Catania.

La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , sulla base di sei motivi.

Resistono,con due distinti controricorsi: a) l a Curatela del Fal- limento della società “Corpo di [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.; b) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], nonché Mario, Va- lentina e [OSCURATO:PERSONA].

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, non rispetta il requisito dellaesposizione somma- riadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

La società ricorrente premette di avere concesso in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una motonave ac- quistata dalla fornitrice Corpo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ot- tenendo la fideiussione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla conduttrice, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Va- lentina e [OSCURATO:PERSONA].

Precisa, inoltre, che, a seguito dell’inadempimento di questi ultimi, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto dagli ingiunti, con i quali aveva poi definito i suoi rapporti in via transattiva.

Per quanto riguarda l’oggetto del presente giudizio,successiva- mentepromosso nei suoi confronti dalla curatela del fallimento della società fornitrice, si limita, peraltro, a riportare le conclu- sioni dell’atto di citazione introduttivo –da cui si evince che le era stato chiesto il pagamento della somma di € 2.501.800,00 quale residuo prezzo di vendita della motonave, sull’assunto della parziale simulazione della relativa quietanza – ma senza alcuna ulteriore indicazione in ordine alle specifiche ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale domanda.

Aggiunge che aveva chiamato in causa la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Valentina e [OSCURATO:PERSONA], per essere tenuta indenne in caso di soc- combenza, ma anche in tal caso senza chiarire le specifiche ra- gioni di fatto e di diritto poste alla base delle relative domande.

Dà, altresì, atto dell’intervento nel giudizio didue ulteriori parti, tali Piergiorgio e [OSCURATO:PERSONA] (il primo, peraltro, avrebbe poi rinunciato al suo intervento), ancora una volta senza chiarire in modo adeguato oggetto e titolo delle domande svolte dagli stessi.

Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Non fornisce alcuna indicazione sul contenuto della sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare, in proposito: «dopo lo scambio degli scritti finali, il Tribunale di Catania pronunciava la sentenza n. 1019/19, erronea sotto vari e concorrenti pro- fili».

Anche con riguardo al proprio atto di appello, si limita a ripor- tare le conclusioni (dirette ad ottenere il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti o, in subordine, la condanna dei chiamati in causa a tenerla indenne), ma senza alcuna indica- zione in ordine alle statuizioni impugnate della decisione di primo grado ed alle specifiche ragioni poste a base del gra- vame.

L’esposizione si conclude con la seguente affermazione in or- dine al contenuto della decisione di secondo grado: «la Corte d’Appello di Catania pronunciava la sentenza in censura, la quale confermava la statuizione di prime cure, riproducendone, nella sostanza, le fuorvianti motivazioni».

È evidente che una siffatta esposizione non fornisce una chiara e completa cognizione deifatti sostanzial i che ha nno dato ori- ginealla controversia e, tanto meno, dei fatt i processual i , senza che sia necessario ricorrere ad altre fonti o atti del giudizio , compresa la stessa sentenza impugnata,non consentendo una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

Va opportunamente precisato che le indicate lacune espositive non possono ritenersi adeguatamente colmate neanche sulla base dell’esposizione relativa ai singoli motivi di ricorso (anche a voler ritenere possibile una siffatta integrazione).

Anzi, come premesso, le censure di cui ai motivi di ricorso, proprio in virtù di tali lacune espositive, finiscono a loro volta per non essere sufficientemente intelligibili, per difetto di sufficiente specificità.

Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Manca certamente, in definitiva, nel ricorso, una chiara e pre- cisa indicazione, per quanto sintetica e sommaria , delle reci- proche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni,delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e,infine, del tenore della sentenza impugnata.

Non è possibile, quindi accedere alla valutazione del merito delle censure formulate con i singoli motivi del ricorso. 2.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dellesocietà controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 18.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29314del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già LOCAFIT -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del rappresentante per procura Da- niela [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T03 F205R) ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E03 H501O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VIGI- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00600350870), in persona del Curatore fallimentare pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B21 C351E) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H19 C351C) GENOVESE Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E52 C351Z) [OSCURATO:PERSONA] Valentina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75S43 C351F) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81C20 C351E) Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L21 B429F) -controricorrenti- nonché FINOCCHIARO Gianluca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R08 C351A) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1820/2021, pubblicatain data 20 settembre 2021 (e che si assume notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della società “Corpo di [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi BNP [OSCURATO:PERSONA]- tions S.p.A.) per ottenere il pagamento del residuo prezzo di una motonave, pari ad € 2.501.500,00, alla stessa ceduta nell’ambito di una operazione di leasing stipulat a con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sull’assunto della simulazione della quie- tanza di pagamento sottoscritta dall’amministratore della so- cietà fallita. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Catania. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , sulla base di sei motivi. Resistono,con due distinti controricorsi: a) l a Curatela del Fal- limento della società “Corpo di [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.; b) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], nonché Mario, Va- lentina e [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, non rispetta il requisito dellaesposizione somma- riadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. La società ricorrente premette di avere concesso in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una motonave ac- quistata dalla fornitrice Corpo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ot- tenendo la fideiussione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla conduttrice, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Va- lentina e [OSCURATO:PERSONA]. Precisa, inoltre, che, a seguito dell’inadempimento di questi ultimi, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto dagli ingiunti, con i quali aveva poi definito i suoi rapporti in via transattiva. Per quanto riguarda l’oggetto del presente giudizio,successiva- mentepromosso nei suoi confronti dalla curatela del fallimento della società fornitrice, si limita, peraltro, a riportare le conclu- sioni dell’atto di citazione introduttivo –da cui si evince che le era stato chiesto il pagamento della somma di € 2.501.800,00 quale residuo prezzo di vendita della motonave, sull’assunto della parziale simulazione della relativa quietanza – ma senza alcuna ulteriore indicazione in ordine alle specifiche ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale domanda. Aggiunge che aveva chiamato in causa la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Valentina e [OSCURATO:PERSONA], per essere tenuta indenne in caso di soc- combenza, ma anche in tal caso senza chiarire le specifiche ra- gioni di fatto e di diritto poste alla base delle relative domande. Dà, altresì, atto dell’intervento nel giudizio didue ulteriori parti, tali Piergiorgio e [OSCURATO:PERSONA] (il primo, peraltro, avrebbe poi rinunciato al suo intervento), ancora una volta senza chiarire in modo adeguato oggetto e titolo delle domande svolte dagli stessi. Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Non fornisce alcuna indicazione sul contenuto della sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare, in proposito: «dopo lo scambio degli scritti finali, il Tribunale di Catania pronunciava la sentenza n. 1019/19, erronea sotto vari e concorrenti pro- fili». Anche con riguardo al proprio atto di appello, si limita a ripor- tare le conclusioni (dirette ad ottenere il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti o, in subordine, la condanna dei chiamati in causa a tenerla indenne), ma senza alcuna indica- zione in ordine alle statuizioni impugnate della decisione di primo grado ed alle specifiche ragioni poste a base del gra- vame. L’esposizione si conclude con la seguente affermazione in or- dine al contenuto della decisione di secondo grado: «la Corte d’Appello di Catania pronunciava la sentenza in censura, la quale confermava la statuizione di prime cure, riproducendone, nella sostanza, le fuorvianti motivazioni». È evidente che una siffatta esposizione non fornisce una chiara e completa cognizione deifatti sostanzial i che ha nno dato ori- ginealla controversia e, tanto meno, dei fatt i processual i , senza che sia necessario ricorrere ad altre fonti o atti del giudizio , compresa la stessa sentenza impugnata,non consentendo una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Va opportunamente precisato che le indicate lacune espositive non possono ritenersi adeguatamente colmate neanche sulla base dell’esposizione relativa ai singoli motivi di ricorso (anche a voler ritenere possibile una siffatta integrazione). Anzi, come premesso, le censure di cui ai motivi di ricorso, proprio in virtù di tali lacune espositive, finiscono a loro volta per non essere sufficientemente intelligibili, per difetto di sufficiente specificità. Ric. n. 29314/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Manca certamente, in definitiva, nel ricorso, una chiara e pre- cisa indicazione, per quanto sintetica e sommaria , delle reci- proche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni,delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e,infine, del tenore della sentenza impugnata. Non è possibile, quindi accedere alla valutazione del merito delle censure formulate con i singoli motivi del ricorso. 2.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dellesocietà controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 18.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a no
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