CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33001/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030AZYB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato, il quale ha chiesto ed ottenuto l'applicazione concordata della pena di cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato, deduce, con unico motivo, la nullità della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova il 25 ottobre 2021, a suo dire in esito a giudizio cui egli non ha potuto partecipare consapevolmente per assenza dell'interprete, evento che — non comprendendo egli la lingua italiana — lo ha indotto a rinunziare alla presenza e ad allontanarsi dal sito dal quale era stato attivato collegamento a distanza; che la doglianza appare manifestamente infondata, atteso, da un canto, che, per quanto consta in atti, l'opzione per il rito speciale è stata formulata dal difensore, cui il ricorrente aveva conferito apposita procura speciale, e, dall'altro, che la dedotta nullità, generale ed a regime intermedio (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269215; Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157; Sez. 3, n. 30891 del 24/06/2015, H., Rv. 264330) dovrebbe, ove pure ritenuta sussistente, intendersi sanata; ciò, in quanto essa deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così