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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12186/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto avverso la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali per avere il giudice di merito omesso di verificare la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere inammissibile in quanto del tutto generico per indeterminatezza essendosi limitato a svolgere argomentazioni del tutto astratte, è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali, atteso che dall'atto di appello emerge l'assoluta genericità dei motivi proposti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto avverso la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali per avere il giudice di merito omesso di verificare la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere inammissibile in quanto del tutto generico per indeterminatezza essendosi limitato a svolgere argomentazioni del tutto astratte, è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali, atteso che dall'atto di appello emerge l'assoluta genericità dei motivi proposti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 12186/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris