CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata per i reati previsti dall'art.624, 625, nn.2 e 6, cod.pen. (capo A) e dall'art.493ter cod.pen. (capo B) Il primo motivo di ricorso - con il quale è stata dedotta la violazione della legge penale in relazione all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, n.6, cod.pen.- è inammissibile in relazione all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., in quanto attinente a violazione di legge non dedotta in sede di atto di appello. E' inammissibile altresì il motivo attinente alla mancata esclusione della contestata recidiva; atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di due precedenti specifici, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delV ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]