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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 37650/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAd cravv so aite partt ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; esaminata l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa dalla Settima Sezione di questa Corte il 29 aprile 2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Altavilla; Ritenuto che la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa dell, th a4mmende con l'ordinanza del 29 aprile 2022 non costituisce frutto di errore materiale poiché è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. (Sez. 5, Sentenza n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); che a tale statuizione ammette deroga solo nel caso, che non sussiste nell'odierna vicenda che concerneva una condanna, di successiva revoca del provvedimento impugnato; Considerato che non deve farsi luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali con riferimento all'odierna istanza impropriamente qualificata come ricorso e che non può che essere definita con un provvedimento formale, ancorchè emesso de plano non vertendosi in presenza di impugnazione„ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAd cravv so aite partt ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; esaminata l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa dalla Settima Sezione di questa Corte il 29 aprile 2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Altavilla; Ritenuto che la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa dell, th a4mmende con l'ordinanza del 29 aprile 2022 non costituisce frutto di errore materiale poiché è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. (Sez. 5, Sentenza n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); che a tale statuizione ammette deroga solo nel caso, che non sussiste nell'odierna vicenda che concerneva una condanna, di successiva revoca del provvedimento impugnato; Considerato che non deve farsi luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali con riferimento all'odierna istanza impropriamente qualificata come ricorso e che non può che essere definita con un provvedimento formale, ancorchè emesso de plano non vertendosi in presenza di impugnazione„ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris