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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 47382/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Maria francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile e del difensore;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 30 novembre 2021, la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 30 ottobre 2020, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 582, 585, 576 n.1 cod. pen. ed ha rideterminato la pena, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale, confermando le statuizioni accessorie e quantificando la provvisiona le.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla determinazione della pena per avere la Corte territoriale irrogato all'imputato la pena di due anni di reclusione, superiore alla media edittale, senza indicare quale tra gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. abbiano condotto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza assoluta della motivazione riguardo l'omessa concessione del beneficio della non menzione.

2.3. Con il terzo motivo, si contesta analoga censura in riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno in favore della parte civile, determinato in primo grado nella misura di Euro 50.000,00, con statuizione confermata dalla Corte d'appello senza tener conto dei motivi d'appello svolti sul punto ed a fronte della riqualificazione giuridica del fatto in una fattispecie meno grave e della riduzione della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.Se è vero che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), nondimeno l'enucleazione di detti parametri può essere esplicata dal giudice nel corpo complessivo della motivazione, senza la necessità di una esplicita reiterazione degli indicatori nel punto della sentenza dedicato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

1.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello - nel qualificare l'originaria contestazione di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, nel delitto di lesioni volontarie parimenti aggravate - ha ampiamente ricostruito le modalità della condotta, consistita in un lungo taglio da arma bianca sulla mano della persona offesa, nel contesto di una lite insorta per ragioni di viabilità; la gravità del danno, in considerazione della diagnosi e della prognosi; l'intensità del dolo, come risulta dall'avvicinamento alla persona offesa e dall'uso dell'arma; i motivi a delinquere, in relazione all'abnorme sproporzione tra il dato di contesto e la reazione illecita.

Ne consegue che la determinazione della pena - all'esito del bilanciamento tra circostanze eterogenee - nella misura di anni due di reclusione, superiore alla media edittale ma inferiore di un terzo al massimo, risulta adeguatamente giustificata ed è, pertanto, insindacabile nella presente sede di legittimità.

2. Il terzo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

2.1. Il ricorrente contesta la conferma della statuizione relativa alla quantificazione del danno, determinato e liquidato in primo grado nella misura di Euro 50.000, pur all'esito della disposta riqualificazione del fatto.

A fondamento della censura, tuttavia, si richiama la mera dedrubricazione, senza l'indicazione di quale specifico elemento, in ipotesi dedotto e rimasto ignorato, avrebbe inciso sulla liquidazione integrale, operata in primo grado, incentrata sulla entità delle lesioni e sul connesso danno biologico e morale.

2.2. Il motivo è, per altro verso, manifestamente infondato.

Questa sezione ha già affermato come, in tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul "quantum" della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare "ex se" un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436); danno che, invece, nel caso al vaglio, è rimasto del tutto immutato.

3. E', invece, fondato il secondo motivo.3.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro, oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787).

3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha concesso all'imputato - all'esito del giudizio prognostico escludente il pericolo di recidivanza - il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma non ha, in alcun punto della motivazione, esplicato le ragioni del diniego della non menzione, richiesto con l'atto d'appello.

Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto da parte del giudice del merito.

L'omessa pronuncia da parte della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina, invero, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519).

3.3. La mancanza d'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di rinvio (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, L., Rv. 278908) impone la condanna dell'imputato alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nella presente fase di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Inammissibile il ricorso nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Maria francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile e del difensore;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 30 novembre 2021, la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 30 ottobre 2020, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 582, 585, 576 n.1 cod. pen. ed ha rideterminato la pena, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale, confermando le statuizioni accessorie e quantificando la provvisiona le. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla determinazione della pena per avere la Corte territoriale irrogato all'imputato la pena di due anni di reclusione, superiore alla media edittale, senza indicare quale tra gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. abbiano condotto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza assoluta della motivazione riguardo l'omessa concessione del beneficio della non menzione. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta analoga censura in riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno in favore della parte civile, determinato in primo grado nella misura di Euro 50.000,00, con statuizione confermata dalla Corte d'appello senza tener conto dei motivi d'appello svolti sul punto ed a fronte della riqualificazione giuridica del fatto in una fattispecie meno grave e della riduzione della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.Se è vero che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), nondimeno l'enucleazione di detti parametri può essere esplicata dal giudice nel corpo complessivo della motivazione, senza la necessità di una esplicita reiterazione degli indicatori nel punto della sentenza dedicato alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello - nel qualificare l'originaria contestazione di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, nel delitto di lesioni volontarie parimenti aggravate - ha ampiamente ricostruito le modalità della condotta, consistita in un lungo taglio da arma bianca sulla mano della persona offesa, nel contesto di una lite insorta per ragioni di viabilità; la gravità del danno, in considerazione della diagnosi e della prognosi; l'intensità del dolo, come risulta dall'avvicinamento alla persona offesa e dall'uso dell'arma; i motivi a delinquere, in relazione all'abnorme sproporzione tra il dato di contesto e la reazione illecita. Ne consegue che la determinazione della pena - all'esito del bilanciamento tra circostanze eterogenee - nella misura di anni due di reclusione, superiore alla media edittale ma inferiore di un terzo al massimo, risulta adeguatamente giustificata ed è, pertanto, insindacabile nella presente sede di legittimità. 2. Il terzo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente contesta la conferma della statuizione relativa alla quantificazione del danno, determinato e liquidato in primo grado nella misura di Euro 50.000, pur all'esito della disposta riqualificazione del fatto. A fondamento della censura, tuttavia, si richiama la mera dedrubricazione, senza l'indicazione di quale specifico elemento, in ipotesi dedotto e rimasto ignorato, avrebbe inciso sulla liquidazione integrale, operata in primo grado, incentrata sulla entità delle lesioni e sul connesso danno biologico e morale. 2.2. Il motivo è, per altro verso, manifestamente infondato. Questa sezione ha già affermato come, in tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul "quantum" della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare "ex se" un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436); danno che, invece, nel caso al vaglio, è rimasto del tutto immutato. 3. E', invece, fondato il secondo motivo.3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro, oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787). 3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha concesso all'imputato - all'esito del giudizio prognostico escludente il pericolo di recidivanza - il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma non ha, in alcun punto della motivazione, esplicato le ragioni del diniego della non menzione, richiesto con l'atto d'appello. Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto da parte del giudice del merito. L'omessa pronuncia da parte della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina, invero, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519). 3.3. La mancanza d'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di rinvio (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, L., Rv. 278908) impone la condanna dell'imputato alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nella presente fase di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge. Cos
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