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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07764/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA], inflittagli dal Tribunale di Monza in data 5.6.2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (con incasso della somma di 3.000 euro corrispondente ad un assegno circolare emesso all'ordine della fallita, dopo la dichiarazione di fallimento), in continuazione con il reato di aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento (art. 217, comma primo, n. 4,

I. fall.) e con quello di bancarotta semplice documentale, ritenute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 219

I. fall. prevalenti sulle contestate aggravanti della recidiva specifica e di aver commesso più fatti di bancarotta.

All'imputato sono state inflitte anche le pene accessorie fallimentari nella misura di anni due.

I reati sono stati contestati in relazione al fallimento della società "UB [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., operante nel settore della ristorazione, dichiarata fallita in data 10.12.2013 e, secondo l'impostazione ricostruttiva delle sentenze di merito, "strumento" della società Unico s.r.I., a sua volta fallita nel luglio 2013; entrambi gli enti erano amministrati, infatti, dall'imputato.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di censura con cui denuncia violazione di legge per erronea interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 17

I. fall. e 216

I. fall.

2.1. Il primo argomento difensivo ripropone la questione della responsabilità del terzo, operatore bancario, per aver dato corso ad una movimentazione dei conti della fallita, quanto alla distrazione della somma di tremila euro oggetto dell'assegno circolare emesso a favore di questa, nonostante fosse già intervenuto il fallimento.

Si fa riferimento alla mancanza di dolo del reato in capo all'imputato (alludendo, verosimilmente, all'affidamento riposto nella possibilità giuridica di incassare l'assegno accordatagli dall'istituto di credito) ed all'inefficacia dell'operazione bancaria invece consentita dall'operatore del credito: secondo la giurisprudenza civile, il fallimento determina effetti sin dal primo momento della dichiarazione con sentenza, a prescindere da comunicazioni ufficiali.

2.2. La seconda censura eccepisce contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione della condotta distrattiva e, in particolare, contesta la conoscenza della sentenza di fallimento da parte del ricorrente al momento della condotta postfallimentare di appropriazione della somma oggetto del reato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Le sentenze conformi di merito hanno accertato alcuni punti fermi della vicenda di fatto relativa al fallimento della UB [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: - non sono stati ritrovati i libri sociali e la contabilità si presentava incoerente rispetto al registro degli acquisti e vendite rinvenuti ed alla dichiarazione IVA; inoltre, è stato ritrovato soltanto il bilancio relativo al primo anno di attività societaria (al 31.12.2009), desumendone la volontà di procrastinare la manifestazione di un dissesto, invero visibile sin dalle prime battute di vita della società fallita; - non sono state ritrovate, altresì, le attrezzature indicate in bilancio, per un valore di circa 7000 euro (tuttavia, non oggetto di contestazione della bancarotta distrattiva) e lo stato passivo è stato accertato essere pari ad euro 657.228,40, in gran parte costituito da crediti privilegiati.

In sostanza, la società fallita, creata con l'intento di trasferire l'attività di banqueting esterna e operare un riordino delle attività della società madre Unico s.r.I., ha operato in regime di commistione economica con quest'ultima, risultando sempre "in perdita" e destinata a rimanere una "scatola vuota".

2.1. Ciò premesso, entrambi i motivi di ricorso sono genericamente formulati e non si confrontano con le ragioni fondanti della sentenza impugnata; essi possono essere trattati unitariamente, ruotando intorno ad un comune presupposto: l'inconsapevolezza del fallimento da parte del ricorrente al momento della commissione della condotta di reato.

Ebbene, il ricorso, da un lato, propone un richiamo vago e solo evocativo alla possibile mancanza di dolo del reato in capo al ricorrente (il secondo motivo è anche fuori fuoco rispetto all'obiettivo difensivo percepibile); dall'altro, è aspecifico - perché non si cura di ribattere alle argomentazioni della sentenza d'appello, che ha trattato il tema di ricorso, analogo ad un'eccezione contenuta nell'impugnazione di merito - e anche irrilevante.

Infatti, il provvedimento impugnato ha sottolineato come non sia stata contestata dal ricorrente in alcun modo la notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ritualmente in data 20.12.2013 (come da estratto conforme allegato alla relazione ex art. 33

I. fall. depositata dal curatore); ed anche nel ricorso, del resto, non si contesta tale profilo formale inequivocabile, ma genericamente ed implicitamente sembra contrapporsi ad esso la "mancata conoscenza" (priva di giustificazione alcuna) della declaratoria fallimentare del 10.12.2013.

La deduzione relativa, poi, al fatto che non fossero stati ancora materialmente "bloccati" i conti correnti della fallita da parte della curatela (operazione che, verosimilmente, richiede tempi legali e bancari di attuazione non immediati) non implica che il ricorrente possa ritenersi "in buona fede" e inconsapevole del fallimento, tanto più che alcuni indicatori di fraudolenza della condotta sono stati puntualmente evidenziati dalla Corte d'Appello: l'assegno incassato era tipo "circolare", per evitare il coinvolgimento diretto del ricorrente al momento della riscossione; la società, nei sei mesi precedenti al fallimento, aveva già cessato del tutto la propria attività, sicchè la consapevolezza del ricorrente circa il suo fallimento doveva essere già nel suo patrimonio cognitivo; non sono state provate - e neppure dedotte nel ricorso per cassazione - destinazioni della somma di danaro oggetto di contestazione al soddisfacimento di ragioni sociali.

Sotto diverso aspetto, la circostanza che il terzo, operatore bancario che ha consentito l'incasso dell'assegno al ricorrente, possa essere ritenuto concorrente nel reato, eventualmente fossero state verificate le circostanze concrete per giungere ad una tale conclusione, non determinerebbe in ogni caso alcuna ragione di non contestabilità della condotta distrattiva post-fallimentare al ricorrente.

Risulta apodittico, in ultima analisi, l'argomento difensivo secondo cui l'imputato sarebbe venuto a conoscenza della sentenza di fallimento soltanto un mese dopo e avrebbe riposto affidamento nella capacità giuridica dell'operatore bancario (il quale aveva acconsentito all'operazione sul conto corrente sociale, ignorando il fallimento).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA], inflittagli dal Tribunale di Monza in data 5.6.2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (con incasso della somma di 3.000 euro corrispondente ad un assegno circolare emesso all'ordine della fallita, dopo la dichiarazione di fallimento), in continuazione con il reato di aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento (art. 217, comma primo, n. 4, I. fall.) e con quello di bancarotta semplice documentale, ritenute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 219 I. fall. prevalenti sulle contestate aggravanti della recidiva specifica e di aver commesso più fatti di bancarotta. All'imputato sono state inflitte anche le pene accessorie fallimentari nella misura di anni due. I reati sono stati contestati in relazione al fallimento della società "UB [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., operante nel settore della ristorazione, dichiarata fallita in data 10.12.2013 e, secondo l'impostazione ricostruttiva delle sentenze di merito, "strumento" della società Unico s.r.I., a sua volta fallita nel luglio 2013; entrambi gli enti erano amministrati, infatti, dall'imputato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di censura con cui denuncia violazione di legge per erronea interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 I. fall. e 216 I. fall. 2.1. Il primo argomento difensivo ripropone la questione della responsabilità del terzo, operatore bancario, per aver dato corso ad una movimentazione dei conti della fallita, quanto alla distrazione della somma di tremila euro oggetto dell'assegno circolare emesso a favore di questa, nonostante fosse già intervenuto il fallimento. Si fa riferimento alla mancanza di dolo del reato in capo all'imputato (alludendo, verosimilmente, all'affidamento riposto nella possibilità giuridica di incassare l'assegno accordatagli dall'istituto di credito) ed all'inefficacia dell'operazione bancaria invece consentita dall'operatore del credito: secondo la giurisprudenza civile, il fallimento determina effetti sin dal primo momento della dichiarazione con sentenza, a prescindere da comunicazioni ufficiali. 2.2. La seconda censura eccepisce contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione della condotta distrattiva e, in particolare, contesta la conoscenza della sentenza di fallimento da parte del ricorrente al momento della condotta postfallimentare di appropriazione della somma oggetto del reato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le sentenze conformi di merito hanno accertato alcuni punti fermi della vicenda di fatto relativa al fallimento della UB [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: - non sono stati ritrovati i libri sociali e la contabilità si presentava incoerente rispetto al registro degli acquisti e vendite rinvenuti ed alla dichiarazione IVA; inoltre, è stato ritrovato soltanto il bilancio relativo al primo anno di attività societaria (al 31.12.2009), desumendone la volontà di procrastinare la manifestazione di un dissesto, invero visibile sin dalle prime battute di vita della società fallita; - non sono state ritrovate, altresì, le attrezzature indicate in bilancio, per un valore di circa 7000 euro (tuttavia, non oggetto di contestazione della bancarotta distrattiva) e lo stato passivo è stato accertato essere pari ad euro 657.228,40, in gran parte costituito da crediti privilegiati. In sostanza, la società fallita, creata con l'intento di trasferire l'attività di banqueting esterna e operare un riordino delle attività della società madre Unico s.r.I., ha operato in regime di commistione economica con quest'ultima, risultando sempre "in perdita" e destinata a rimanere una "scatola vuota". 2.1. Ciò premesso, entrambi i motivi di ricorso sono genericamente formulati e non si confrontano con le ragioni fondanti della sentenza impugnata; essi possono essere trattati unitariamente, ruotando intorno ad un comune presupposto: l'inconsapevolezza del fallimento da parte del ricorrente al momento della commissione della condotta di reato. Ebbene, il ricorso, da un lato, propone un richiamo vago e solo evocativo alla possibile mancanza di dolo del reato in capo al ricorrente (il secondo motivo è anche fuori fuoco rispetto all'obiettivo difensivo percepibile); dall'altro, è aspecifico - perché non si cura di ribattere alle argomentazioni della sentenza d'appello, che ha trattato il tema di ricorso, analogo ad un'eccezione contenuta nell'impugnazione di merito - e anche irrilevante. Infatti, il provvedimento impugnato ha sottolineato come non sia stata contestata dal ricorrente in alcun modo la notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ritualmente in data 20.12.2013 (come da estratto conforme allegato alla relazione ex art. 33 I. fall. depositata dal curatore); ed anche nel ricorso, del resto, non si contesta tale profilo formale inequivocabile, ma genericamente ed implicitamente sembra contrapporsi ad esso la "mancata conoscenza" (priva di giustificazione alcuna) della declaratoria fallimentare del 10.12.2013. La deduzione relativa, poi, al fatto che non fossero stati ancora materialmente "bloccati" i conti correnti della fallita da parte della curatela (operazione che, verosimilmente, richiede tempi legali e bancari di attuazione non immediati) non implica che il ricorrente possa ritenersi "in buona fede" e inconsapevole del fallimento, tanto più che alcuni indicatori di fraudolenza della condotta sono stati puntualmente evidenziati dalla Corte d'Appello: l'assegno incassato era tipo "circolare", per evitare il coinvolgimento diretto del ricorrente al momento della riscossione; la società, nei sei mesi precedenti al fallimento, aveva già cessato del tutto la propria attività, sicchè la consapevolezza del ricorrente circa il suo fallimento doveva essere già nel suo patrimonio cognitivo; non sono state provate - e neppure dedotte nel ricorso per cassazione - destinazioni della somma di danaro oggetto di contestazione al soddisfacimento di ragioni sociali. Sotto diverso aspetto, la circostanza che il terzo, operatore bancario che ha consentito l'incasso dell'assegno al ricorrente, possa essere ritenuto concorrente nel reato, eventualmente fossero state verificate le circostanze concrete per giungere ad una tale conclusione, non determinerebbe in ogni caso alcuna ragione di non contestabilità della condotta distrattiva post-fallimentare al ricorrente. Risulta apodittico, in ultima analisi, l'argomento difensivo secondo cui l'imputato sarebbe venuto a conoscenza della sentenza di fallimento soltanto un mese dopo e avrebbe riposto affidamento nella capacità giuridica dell'operatore bancario (il quale aveva acconsentito all'operazione sul conto corrente sociale, ignorando il fallimento). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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