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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09164/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdat-e-aro49D-a11~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 17 giugno 2021, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di di rapina aggravata e lesioni. 1.1 II ricorrente lamenta che la Corte di appello non aveva motivato sulla richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 17 settembre 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEpos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdat-e-aro49D-a11~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 17 giugno 2021, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di di rapina aggravata e lesioni. 1.1 II ricorrente lamenta che la Corte di appello non aveva motivato sulla richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 17 settembre 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEpos
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