Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02376/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 07000D5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 07000CZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] H. e [OSCURATO:PERSONA] B.; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi, proposti con comuni motivi, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

I ricorsi sono, infatti, inammissibili non configurandosi se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit. e il vizio di omessa motivazione in punto di responsabilità.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura dei motivi di impugnazione si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (in particolare cocaina) rinvenuta indosso all'imputato [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condotta inidonea a connotare il fatto in termini di fattispecie di lieve entità e che denota la immediata responsabilità degli imputati trovati in possesso delle stupefacente.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 07000D5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 07000CZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] H. e [OSCURATO:PERSONA] B.; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi, proposti con comuni motivi, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. I ricorsi sono, infatti, inammissibili non configurandosi se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit. e il vizio di omessa motivazione in punto di responsabilità. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Nel caso in esame la stessa struttura dei motivi di impugnazione si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (in particolare cocaina) rinvenuta indosso all'imputato [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condotta inidonea a connotare il fatto in termini di fattispecie di lieve entità e che denota la immediata responsabilità degli imputati trovati in possesso delle stupefacente. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatric
Sentenza Cassazione n. 02376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris