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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07197/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 16670-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],558 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 4793/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N.27218/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

Avverso la sentenza di questa Corte n. 4793 depositata il24.2.2025 con la quale, in accoglimento del primo motivo delricorso per cassazione proposto dall’INPS, avverso lapronuncia della Corte di appello di Napoli, era stata cassatala decisione impugnata con rinvio, anche per le spese, allastessa Corte territoriale in diversa composizione, hapresentato ricorso per revocazione, notificato il 29.7.2025,[OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, con cui si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 391 bis c.p.c., per non essere statarilevata la tardività del ricorso per cassazione, essendo statoproposto oltre il termine di 60 giorni, ex art. 1 comma 62legge n. 92/2012, dalla comunicazione della sentenza disecondo grado.2.

Ha resistito con controricorso l’INPS chiedendol’inammissibilità della domanda di revocazione per nonessere stato rispettato il termine trimestrale disposto dall’art.392 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudicedel rinvio, con conseguente estinzione dello stesso ex art.393 c.p.c.; l’Istituto insta, altresì, per la inammissibilità delladomanda potendo l’errore revocatorio essere fatto valeredinanzi al giudice di rinvio e, in ogni caso, perché l’erroredenunciato non si rilevava con assoluta immediatezza marichiedeva lo sviluppo di argomentazioni induttive o diindagini ermeneutiche.3.

L’INPS ha depositato memoria con la quale ha rappresentato,altresì, una carenza di interesse del ricorrente in quanto, nelgiudizio relativo al licenziamento, egli aveva optato perl’indennità sostitutiva, prestando ora servizio presso altrodatore di lavoro.Numero registro generale 16670/2025Ragioni della decisione Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 7197/20261.

Il ricorso per revocazione è inammissibile.Data pubblicazione 25/03/20262.

Invero, a prescindere dalle altre questioni sollevatedall’INPS, per il principio della ragione più liquida questaCorte richiama i precedenti di legittimità (Cass. n. 17110 del2010; Cass. n. 25653 del 2013 e Cass. n. 14610/2021)secondo cui la tardiva proposizione del ricorso percassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma nonrilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo agiustificare la revocazione della pronuncia di legittimità aisensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto non si tratta dellaerrata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto cheemerge espressamente dagli atti con carattere di assolutaimmediatezza e di semplice concreta rilevabilità madell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio,non proponibile nel giudizio di revocazione.3.

Ed infatti, nella fattispecie in esame, come si evincechiaramente dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delricorso per revocazione, la pronuncia sulla tardivitàcomportava un esame degli atti provenienti dalla cancelleriadella Corte di appello di Napoli nonché la valutazione sullacircostanza della conoscenza (o meno) del testo integraledella sentenza, da parte dell’INPS, che chiaramente noncostituisce errore revocatorio.4.

Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio,infatti, è che vi sia stata un'attività percettiva da parte delgiudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente unfatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli5.

Non è, pertanto, il mero mancato rilievo della tardivaproposizione del ricorso a fondare l'errore revocatorio, ma laNumero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026circostanza che quel mancato rilievo sia derivato dNaum euron dai r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026(erronea) supposizione che un fatto sarebbe (o non sarebbe)esistente, supposizione esplicitata nella motivazione delprovvedimento revocando.

L'uno, il mancato rilievo,corrisponde ad una mera violazione processuale, l'altro èinvece errore percettivo, tradottosi in supposizione, aventeportata decisiva ai fini della violazione processuale (Cass. n.14610/2021).6.

L'omesso esame della circostanza processuale noncorrisponde alla falsa percezione perché, mentrequest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta unfatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la leggecollega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o dellaviolazione processuale.7.

Alla stregua di quanto esposto, restando assorbita ogni altraquestione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.8.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraioNu m2e0ro2 d6i r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E RevocazioneSEZIONE LAVORO R.G.N. 16670/2025Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 16670-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],558 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 4793/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N.27218/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

Avverso la sentenza di questa Corte n. 4793 depositata il24.2.2025 con la quale, in accoglimento del primo motivo delricorso per cassazione proposto dall’INPS, avverso lapronuncia della Corte di appello di Napoli, era stata cassatala decisione impugnata con rinvio, anche per le spese, allastessa Corte territoriale in diversa composizione, hapresentato ricorso per revocazione, notificato il 29.7.2025,[OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, con cui si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 391 bis c.p.c., per non essere statarilevata la tardività del ricorso per cassazione, essendo statoproposto oltre il termine di 60 giorni, ex art. 1 comma 62legge n. 92/2012, dalla comunicazione della sentenza disecondo grado.2.

Ha resistito con controricorso l’INPS chiedendol’inammissibilità della domanda di revocazione per nonessere stato rispettato il termine trimestrale disposto dall’art.392 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudicedel rinvio, con conseguente estinzione dello stesso ex art.393 c.p.c.; l’Istituto insta, altresì, per la inammissibilità delladomanda potendo l’errore revocatorio essere fatto valeredinanzi al giudice di rinvio e, in ogni caso, perché l’erroredenunciato non si rilevava con assoluta immediatezza marichiedeva lo sviluppo di argomentazioni induttive o diindagini ermeneutiche.3.

L’INPS ha depositato memoria con la quale ha rappresentato,altresì, una carenza di interesse del ricorrente in quanto, nelgiudizio relativo al licenziamento, egli aveva optato perl’indennità sostitutiva, prestando ora servizio presso altrodatore di lavoro.Numero registro generale 16670/2025Ragioni della decisione Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 7197/20261.

Il ricorso per revocazione è inammissibile.Data pubblicazione 25/03/20262.

Invero, a prescindere dalle altre questioni sollevatedall’INPS, per il principio della ragione più liquida questaCorte richiama i precedenti di legittimità (Cass. n. 17110 del2010; Cass. n. 25653 del 2013 e Cass. n. 14610/2021)secondo cui la tardiva proposizione del ricorso percassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma nonrilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo agiustificare la revocazione della pronuncia di legittimità aisensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto non si tratta dellaerrata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto cheemerge espressamente dagli atti con carattere di assolutaimmediatezza e di semplice concreta rilevabilità madell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio,non proponibile nel giudizio di revocazione.3.

Ed infatti, nella fattispecie in esame, come si evincechiaramente dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delricorso per revocazione, la pronuncia sulla tardivitàcomportava un esame degli atti provenienti dalla cancelleriadella Corte di appello di Napoli nonché la valutazione sullacircostanza della conoscenza (o meno) del testo integraledella sentenza, da parte dell’INPS, che chiaramente noncostituisce errore revocatorio.4.

Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio,infatti, è che vi sia stata un'attività percettiva da parte delgiudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente unfatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli5.

Non è, pertanto, il mero mancato rilievo della tardivaproposizione del ricorso a fondare l'errore revocatorio, ma laNumero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026circostanza che quel mancato rilievo sia derivato dNaum euron dai r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026(erronea) supposizione che un fatto sarebbe (o non sarebbe)esistente, supposizione esplicitata nella motivazione delprovvedimento revocando.

L'uno, il mancato rilievo,corrisponde ad una mera violazione processuale, l'altro èinvece errore percettivo, tradottosi in supposizione, aventeportata decisiva ai fini della violazione processuale (Cass. n.14610/2021).6.

L'omesso esame della circostanza processuale noncorrisponde alla falsa percezione perché, mentrequest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta unfatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la leggecollega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o dellaviolazione processuale.7.

Alla stregua di quanto esposto, restando assorbita ogni altraquestione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.8.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraioNu m2e0ro2 d6i r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 16670-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026    rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],558 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 4793/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N.27218/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Avverso la sentenza di questa Corte n. 4793 depositata il24.2.2025 con la quale, in accoglimento del primo motivo delricorso per cassazione proposto dall’INPS, avverso lapronuncia della Corte di appello di Napoli, era stata cassatala decisione impugnata con rinvio, anche per le spese, allastessa Corte territoriale in diversa composizione, hapresentato ricorso per revocazione, notificato il 29.7.2025,[OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, con cui si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 391 bis c.p.c., per non essere statarilevata la tardività del ricorso per cassazione, essendo statoproposto oltre il termine di 60 giorni, ex art. 1 comma 62legge n. 92/2012, dalla comunicazione della sentenza disecondo grado.2. Ha resistito con controricorso l’INPS chiedendol’inammissibilità della domanda di revocazione per nonessere stato rispettato il termine trimestrale disposto dall’art.392 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudicedel rinvio, con conseguente estinzione dello stesso ex art.393 c.p.c.; l’Istituto insta, altresì, per la inammissibilità delladomanda potendo l’errore revocatorio essere fatto valeredinanzi al giudice di rinvio e, in ogni caso, perché l’erroredenunciato non si rilevava con assoluta immediatezza marichiedeva lo sviluppo di argomentazioni induttive o diindagini ermeneutiche.3. L’INPS ha depositato memoria con la quale ha rappresentato,altresì, una carenza di interesse del ricorrente in quanto, nelgiudizio relativo al licenziamento, egli aveva optato perl’indennità sostitutiva, prestando ora servizio presso altrodatore di lavoro.Numero registro generale 16670/2025Ragioni della decisione Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 7197/20261. Il ricorso per revocazione è inammissibile.Data pubblicazione 25/03/20262. Invero, a prescindere dalle altre questioni sollevatedall’INPS, per il principio della ragione più liquida questaCorte richiama i precedenti di legittimità (Cass. n. 17110 del2010; Cass. n. 25653 del 2013 e Cass. n. 14610/2021)secondo cui la tardiva proposizione del ricorso percassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma nonrilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo agiustificare la revocazione della pronuncia di legittimità aisensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto non si tratta dellaerrata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto cheemerge espressamente dagli atti con carattere di assolutaimmediatezza e di semplice concreta rilevabilità madell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio,non proponibile nel giudizio di revocazione.3. Ed infatti, nella fattispecie in esame, come si evincechiaramente dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delricorso per revocazione, la pronuncia sulla tardivitàcomportava un esame degli atti provenienti dalla cancelleriadella Corte di appello di Napoli nonché la valutazione sullacircostanza della conoscenza (o meno) del testo integraledella sentenza, da parte dell’INPS, che chiaramente noncostituisce errore revocatorio.4. Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio,infatti, è che vi sia stata un'attività percettiva da parte delgiudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente unfatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli5. Non è, pertanto, il mero mancato rilievo della tardivaproposizione del ricorso a fondare l'errore revocatorio, ma laNumero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026circostanza che quel mancato rilievo sia derivato dNaum euron dai r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026(erronea) supposizione che un fatto sarebbe (o non sarebbe)esistente, supposizione esplicitata nella motivazione delprovvedimento revocando. L'uno, il mancato rilievo,corrisponde ad una mera violazione processuale, l'altro èinvece errore percettivo, tradottosi in supposizione, aventeportata decisiva ai fini della violazione processuale (Cass. n.14610/2021).6. L'omesso esame della circostanza processuale noncorrisponde alla falsa percezione perché, mentrequest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta unfatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la leggecollega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o dellaviolazione processuale.7. Alla stregua di quanto esposto, restando assorbita ogni altraquestione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraioNu m2e0ro2 d6i r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  RevocazioneSEZIONE LAVORO R.G.N. 16670/2025Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]  - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 16670-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026    rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],558 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 4793/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N.27218/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Avverso la sentenza di questa Corte n. 4793 depositata il24.2.2025 con la quale, in accoglimento del primo motivo delricorso per cassazione proposto dall’INPS, avverso lapronuncia della Corte di appello di Napoli, era stata cassatala decisione impugnata con rinvio, anche per le spese, allastessa Corte territoriale in diversa composizione, hapresentato ricorso per revocazione, notificato il 29.7.2025,[OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, con cui si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 391 bis c.p.c., per non essere statarilevata la tardività del ricorso per cassazione, essendo statoproposto oltre il termine di 60 giorni, ex art. 1 comma 62legge n. 92/2012, dalla comunicazione della sentenza disecondo grado.2. Ha resistito con controricorso l’INPS chiedendol’inammissibilità della domanda di revocazione per nonessere stato rispettato il termine trimestrale disposto dall’art.392 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudicedel rinvio, con conseguente estinzione dello stesso ex art.393 c.p.c.; l’Istituto insta, altresì, per la inammissibilità delladomanda potendo l’errore revocatorio essere fatto valeredinanzi al giudice di rinvio e, in ogni caso, perché l’erroredenunciato non si rilevava con assoluta immediatezza marichiedeva lo sviluppo di argomentazioni induttive o diindagini ermeneutiche.3. L’INPS ha depositato memoria con la quale ha rappresentato,altresì, una carenza di interesse del ricorrente in quanto, nelgiudizio relativo al licenziamento, egli aveva optato perl’indennità sostitutiva, prestando ora servizio presso altrodatore di lavoro.Numero registro generale 16670/2025Ragioni della decisione Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 7197/20261. Il ricorso per revocazione è inammissibile.Data pubblicazione 25/03/20262. Invero, a prescindere dalle altre questioni sollevatedall’INPS, per il principio della ragione più liquida questaCorte richiama i precedenti di legittimità (Cass. n. 17110 del2010; Cass. n. 25653 del 2013 e Cass. n. 14610/2021)secondo cui la tardiva proposizione del ricorso percassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma nonrilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo agiustificare la revocazione della pronuncia di legittimità aisensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto non si tratta dellaerrata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto cheemerge espressamente dagli atti con carattere di assolutaimmediatezza e di semplice concreta rilevabilità madell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio,non proponibile nel giudizio di revocazione.3. Ed infatti, nella fattispecie in esame, come si evincechiaramente dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delricorso per revocazione, la pronuncia sulla tardivitàcomportava un esame degli atti provenienti dalla cancelleriadella Corte di appello di Napoli nonché la valutazione sullacircostanza della conoscenza (o meno) del testo integraledella sentenza, da parte dell’INPS, che chiaramente noncostituisce errore revocatorio.4. Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio,infatti, è che vi sia stata un'attività percettiva da parte delgiudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente unfatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli5. Non è, pertanto, il mero mancato rilievo della tardivaproposizione del ricorso a fondare l'errore revocatorio, ma laNumero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026circostanza che quel mancato rilievo sia derivato dNaum euron dai r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026(erronea) supposizione che un fatto sarebbe (o non sarebbe)esistente, supposizione esplicitata nella motivazione delprovvedimento revocando. L'uno, il mancato rilievo,corrisponde ad una mera violazione processuale, l'altro èinvece errore percettivo, tradottosi in supposizione, aventeportata decisiva ai fini della violazione processuale (Cass. n.14610/2021).6. L'omesso esame della circostanza processuale noncorrisponde alla falsa percezione perché, mentrequest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta unfatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la leggecollega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o dellaviolazione processuale.7. Alla stregua di quanto esposto, restando assorbita ogni altraquestione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 16670/2025Numero sezionale 558/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraioNu m2e0ro2 d6i r accolta generale 7197/2026Data pubblicazione 25/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris