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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25748/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5646/2017 R.G. proposto da deC4-- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2°27 rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1432/5/2016, depositata il 30 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 73/1/1e della Commissione tributaria provinciale di Prato che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2010.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che era infondata l'eccezione pregiudiziale di invalidità dell'atto impositivo impugnato per il vizio della sottoscrizione del funzionario delegato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 42, dPR 600/1973, poiché la CTR ha affermato la validità della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento impugnato, nonostante la mancata indicazione nominativa dello stesso nella delega medesima.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta subordinatamente l'omesso esame del fatto decisivo controverso dell'idoneità della delega di firma oggetto dell'eccezione di cui alla prima censura.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Va infatti ribadito che «La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (Cass., Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 - 01; conf., ex multis, da ultimo Sez. 5, n. 17080 del 2022).

La sentenza impugnata su tale punto decisionale è pienamente conforme al citato, nel frattempo consolidato, arresto giurisprudenziale.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla questione giuridico processuale de qua si è stabilizzata solo successivamente alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere compensate.

PQM La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titoo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso in Roma 9 giugno 2022 Il Presi9lert_ Il siigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5646/2017 R.G. proposto da deC4-- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2°27 rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1432/5/2016, depositata il 30 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 73/1/1e della Commissione tributaria provinciale di Prato che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2010. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che era infondata l'eccezione pregiudiziale di invalidità dell'atto impositivo impugnato per il vizio della sottoscrizione del funzionario delegato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 42, dPR 600/1973, poiché la CTR ha affermato la validità della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento impugnato, nonostante la mancata indicazione nominativa dello stesso nella delega medesima. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta subordinatamente l'omesso esame del fatto decisivo controverso dell'idoneità della delega di firma oggetto dell'eccezione di cui alla prima censura. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Va infatti ribadito che «La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (Cass., Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 - 01; conf., ex multis, da ultimo Sez. 5, n. 17080 del 2022). La sentenza impugnata su tale punto decisionale è pienamente conforme al citato, nel frattempo consolidato, arresto giurisprudenziale. In conclusione il ricorso va rigettato. Tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla questione giuridico processuale de qua si è stabilizzata solo successivamente alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere compensate. PQM La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titoo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma 9 giugno 2022 Il Presi9lert_ Il siigliere es
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