CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2024
Cassazione n. 30015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEletti i ricorsi degli imputati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorsi trattati de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono personalmente (il primo articolando due ricorsi) avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 2 ottobre 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 23 novembre 2011, ha confermato l'affermazione di responsabilità del primo in ordine al reato di cui al capo D), con revoca della pena sospesa e della non menzione concesse con la sentenza di primo grado e prosciolto entrambi in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica per intervenuta remissione di querela. 2. Deducono ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione. 3. I ricorsi sono inammissibili, poiché proposti dagli imputati personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.1:1.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). E tanto a prescindere dalla carenza di interesse a ricorrere dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], assolta con la sentenza impugnata. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore Il