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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17864/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo IL n Friz 2-et udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 ottobre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 18 novembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 17 marzo 2019 in [OSCURATO:PERSONA]: a) tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., perché aveva sparato più colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della vittima da distanza ravvicinata e ad altezza uomo, non riuscendo nel suo intento per cause non dipendenti dalla sua volontà, in quanto la persona offesa si era allontanata in maniera repentina ed era riuscita a schivare i colpi; b) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola.

2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe rigettato la richiesta di sentire la parte offesa in sede di rinnovazione di istruzione dibattimentale, circostanza che avrebbe permesso di valutare tutte le peculiarità del fatto accertato, tra le quali il presunto movente del reato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata (travisamento della prova), perché il giudice di merito avrebbe erroneamente affermato che la parte offesa, una volta scesa dalla propria automobile, si fosse diretta verso l'automobile intestata alla moglie dell'imputato, nonostante non fosse stato realizzato alcun approfondimento in ordine a tale autovettura e nonostante l'imputato non risultasse mai essere stato sposato.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa, nel momento in cui si era diretta verso l'autovettura nella quale si sarebbe trovato l'imputato, si era alzato i pantaloni, quando il teste escusso, tenente Caramica, all'udienza del 15 gennaio 2020, aveva dichiarato che il gesto della persona offesa era quello tipico di chi si accinge a prendere un'arma che porta con sé.

2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante vi fossero tutti i presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'indagine dibattimentale era stata completa, posto che la dinamica dei fatti appariva chiara alla stregua delle riprese delle videocamere ubicate nelle zone interessate dall'agguato (in particolare, dalle immagini relative al sistema di videosorveglianza della farmacia "D'Addetta").

Dalla visione di tali immagini, come ha evidenziato il teste di polizia giudiziaria Caramanica, si evinceva con chiarezza che Silvestri, resosi conto di essere seguito da tempo, era sceso dalla sua vettura per cercare di vedere chi lo stesse seguendo per poi fare un repentino movimento a ritroso proprio quando il conducente della terza vettura aveva esploso dei colpi ad altezza uomo, come si evinceva dalla presenza dei colpi trovati sull'autovettura più vicina (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo il giudice di merito, il fatto che gli spari non fossero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza era un elemento non rilevante sotto il profilo della ricostruzione del fatto, considerando la pluralità degli spari, il movimento repentino di Silvestri e la sua distanza ravvicina all'aggressore.

Tali elementi probatori, quindi, facevano ritenere provata la dinamica spiegata nel dibattimento di primo grado.

Già il giudice di primo grado, infatti, aveva evidenziato che Senisi (riconosciuto dagli operanti in quanto soggetto noto, già sottoposto a controlli di rito), il quale si trovava alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], stava pedinando Silvestri, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA].

Come riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 20 marzo 2019, inoltre, era emerso che l'autovettura alla cui guida vi era l'imputato, immediatamente dopo l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, non aveva attraversato l'incrocio semaforico interessato dalle telecamere della farmacia "D'Addetta", circostanza sintomatica del fatto che l'imputato aveva effettuato un'inversione di marcia, non essendovi altri incroci, come confermato dalla visione di ulteriori filmati di registrati, che avevano immortalato l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] correre a forte velocità in senso opposto a quello tenuto prima della commissione della condotta.

La dinamica dei fatti, poi, era stata confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che a sparare era stato il conducente della [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio probatorio, infine, era stato completato con le risultanze delle attività di perquisizione e sequestro effettuate nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], durante la quale era stato rinvenuto un bossolo esploso compatibile con gli stessi rinvenuti sul luogo dell'aggressione, e nell'abitazione dell'imputato, nella quale erano state rinvenute numerose cartucce e chiodi in ferro a quattro punte, oltre che una pistola con alterazione del marchio laterale.

La Corte di appello, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che la legittima difesa putativa invocata dalla difesa postula i medesimi presupposti fattuali di quella reale, con la differenza che, in tale particolare situazione, il pericolo non sussista obiettivamente, ma è supposto dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473).

Nel caso di specie, la Corte di appello in modo ineccepibile ha evidenziato che l'imputato, mentre si trovava a bordo dell'autovettura, aveva sparato in direzione della vittima, che era scesa dalla propria auto per avvicinarsi verso la vettura dell'imputato.

Anche volendo considerare che Silvestri avesse voluto porre in essere azioni preparatorie di una presunta aggressione ai danni dell'imputato, tale ricostruzione non era idonea a considerare perfezionata un'ipotesi di legittima difesa, seppur putativa, per l'assenza di un ragionevole e attuale pericolo, considerando che tale situazione era stata determinata dallo stesso imputato, il quale aveva pedinato la vettura di Silvestri.

Non è invocabile, infatti, la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861).

1.3. Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte di appello, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato che non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, considerando la gravità dei fatti posti in essere dall'imputato (esplosione di più colpi di pistola in luogo affollato e potenzialmente lesivo per più persone) e l'assenza di ulteriori elementi di segno contrario.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163)

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo IL n Friz 2-et udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 ottobre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 18 novembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 17 marzo 2019 in [OSCURATO:PERSONA]: a) tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., perché aveva sparato più colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della vittima da distanza ravvicinata e ad altezza uomo, non riuscendo nel suo intento per cause non dipendenti dalla sua volontà, in quanto la persona offesa si era allontanata in maniera repentina ed era riuscita a schivare i colpi; b) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe rigettato la richiesta di sentire la parte offesa in sede di rinnovazione di istruzione dibattimentale, circostanza che avrebbe permesso di valutare tutte le peculiarità del fatto accertato, tra le quali il presunto movente del reato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata (travisamento della prova), perché il giudice di merito avrebbe erroneamente affermato che la parte offesa, una volta scesa dalla propria automobile, si fosse diretta verso l'automobile intestata alla moglie dell'imputato, nonostante non fosse stato realizzato alcun approfondimento in ordine a tale autovettura e nonostante l'imputato non risultasse mai essere stato sposato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa, nel momento in cui si era diretta verso l'autovettura nella quale si sarebbe trovato l'imputato, si era alzato i pantaloni, quando il teste escusso, tenente Caramica, all'udienza del 15 gennaio 2020, aveva dichiarato che il gesto della persona offesa era quello tipico di chi si accinge a prendere un'arma che porta con sé. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante vi fossero tutti i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'indagine dibattimentale era stata completa, posto che la dinamica dei fatti appariva chiara alla stregua delle riprese delle videocamere ubicate nelle zone interessate dall'agguato (in particolare, dalle immagini relative al sistema di videosorveglianza della farmacia "D'Addetta"). Dalla visione di tali immagini, come ha evidenziato il teste di polizia giudiziaria Caramanica, si evinceva con chiarezza che Silvestri, resosi conto di essere seguito da tempo, era sceso dalla sua vettura per cercare di vedere chi lo stesse seguendo per poi fare un repentino movimento a ritroso proprio quando il conducente della terza vettura aveva esploso dei colpi ad altezza uomo, come si evinceva dalla presenza dei colpi trovati sull'autovettura più vicina (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]). Secondo il giudice di merito, il fatto che gli spari non fossero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza era un elemento non rilevante sotto il profilo della ricostruzione del fatto, considerando la pluralità degli spari, il movimento repentino di Silvestri e la sua distanza ravvicina all'aggressore. Tali elementi probatori, quindi, facevano ritenere provata la dinamica spiegata nel dibattimento di primo grado. Già il giudice di primo grado, infatti, aveva evidenziato che Senisi (riconosciuto dagli operanti in quanto soggetto noto, già sottoposto a controlli di rito), il quale si trovava alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], stava pedinando Silvestri, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA]. Come riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 20 marzo 2019, inoltre, era emerso che l'autovettura alla cui guida vi era l'imputato, immediatamente dopo l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, non aveva attraversato l'incrocio semaforico interessato dalle telecamere della farmacia "D'Addetta", circostanza sintomatica del fatto che l'imputato aveva effettuato un'inversione di marcia, non essendovi altri incroci, come confermato dalla visione di ulteriori filmati di registrati, che avevano immortalato l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] correre a forte velocità in senso opposto a quello tenuto prima della commissione della condotta. La dinamica dei fatti, poi, era stata confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che a sparare era stato il conducente della [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio probatorio, infine, era stato completato con le risultanze delle attività di perquisizione e sequestro effettuate nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], durante la quale era stato rinvenuto un bossolo esploso compatibile con gli stessi rinvenuti sul luogo dell'aggressione, e nell'abitazione dell'imputato, nella quale erano state rinvenute numerose cartucce e chiodi in ferro a quattro punte, oltre che una pistola con alterazione del marchio laterale. La Corte di appello, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che la legittima difesa putativa invocata dalla difesa postula i medesimi presupposti fattuali di quella reale, con la differenza che, in tale particolare situazione, il pericolo non sussista obiettivamente, ma è supposto dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). Nel caso di specie, la Corte di appello in modo ineccepibile ha evidenziato che l'imputato, mentre si trovava a bordo dell'autovettura, aveva sparato in direzione della vittima, che era scesa dalla propria auto per avvicinarsi verso la vettura dell'imputato. Anche volendo considerare che Silvestri avesse voluto porre in essere azioni preparatorie di una presunta aggressione ai danni dell'imputato, tale ricostruzione non era idonea a considerare perfezionata un'ipotesi di legittima difesa, seppur putativa, per l'assenza di un ragionevole e attuale pericolo, considerando che tale situazione era stata determinata dallo stesso imputato, il quale aveva pedinato la vettura di Silvestri. Non è invocabile, infatti, la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861). 1.3. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte di appello, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato che non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, considerando la gravità dei fatti posti in essere dall'imputato (esplosione di più colpi di pistola in luogo affollato e potenzialmente lesivo per più persone) e l'assenza di ulteriori elementi di segno contrario. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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