Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34470/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), secondo un grado di impegno motivazionale correlato all'entità dei singoli aumenti di pena e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pagg. 4 -5 della sentenza impugnata), in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base per la violazione più grave, individuata dai giudici del merito; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che denuncia vizio della motivazione in ordine alla svalutazione del comportamento processuale dell'imputato nella complessiva dosimetria della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);- [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consiglie"estensore Il PresidenteAlessandrina [OSCURATO:PERSONA] 2 5 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] DoU4nd ejìitrini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), secondo un grado di impegno motivazionale correlato all'entità dei singoli aumenti di pena e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pagg. 4 -5 della sentenza impugnata), in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base per la violazione più grave, individuata dai giudici del merito; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che denuncia vizio della motivazione in ordine alla svalutazione del comportamento processuale dell'imputato nella complessiva dosimetria della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);- [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consiglie"estensore Il PresidenteAlessandrina [OSCURATO:PERSONA] 2 5 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] DoU4nd ejìitrini
Sentenza Cassazione n. 34470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris