CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Bari rigettava l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione, il Tribunale di Sorveglianza evidenzia che l'affidamento "terapeutico" sia misura inadeguata a contenere la pericolosità sociale del detenuto posto che egli, già ammesso a godere di beneficio analogo a quello nuovamente richiesto, con ordinanza del medesimo Tribunale di Sorveglianza in data 22/12/2020, ne subiva la revoca per fatto "colpevole" in concreto consistito nell'arbitrario ed ingiustificato allontanamento dalla struttura comunitaria "[OSCURATO:PERSONA]" di Bari-Loseto in data 5/12/20, presso la quale non faceva più rientro fino a che 1'11/12/20 veniva tratto in arresto e ricondotto in carcere. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione CIMINIELLO Francesco, con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., in quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè dall'interessato personalmente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]