CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 47350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 del GIUDICE U.P. di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato 'de plano' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiannento per motivi non consentiti, in particolare per il mancato vaglio di sussistenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 ottobre 2023 Il consitiliere estensore [OSCURATO:PERSONA]