CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Priverno avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], diversamente qualificando il fatto di illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la rideterminazione della pena complessiva in anni due, mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa e la conferma nel resto della decisione impugnata, che lo dichiarava altresì colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 2), unificando i predetti reati nel vincolo della continuazione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere la Corte distrettuale: a) violato il divieto di reformatio in peius là dove, nel determinare la pena base, ha ritenuto più grave il reato di resistenza a pubblico ufficiale sub 2), senza fissare la pena nel minimo edittale così come stabilito dal primo Giudice, che al riguardo aveva invece escluso la presenza di elementi per discostarvisi; b) modificato in senso peggiorativo l'aumento per la pena a titolo di continuazione, atteso che il divieto di reformatio in peius riguarda non solo la complessiva entità della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; c) applicato le circostanze attenuanti generiche al solo reato ritenuto più grave, ossia quello sub 2), denegandole per il reato cd. satellite, senza peraltro esplicitare alcuna ragione a sostegno dell'aumento di pena previsto ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.; d) immotivatamente quantificato la pena pecuniaria nella misura di euro 700,00, peraltro indicandola nel solo dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. I su indicati profili di doglianza devono ritenersi infondati in ordine alla prospettata violazione del divieto della reformatio in peius e all'ipotizzato errore nell'applicazione delle attenuanti generiche al solo reato di resistenza a pubblico ufficiale, sì come ritenuto più grave dalla Corte di appello, per avere contestualmente riqualificato il fatto di cui al capo 1) sussumendolo nella meno grave ipotesi di reato di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit. 2.1. Non ricorre, in primo luogo, alcuna violazione del richiamato divieto, in quanto la Corte, rispetto alla decisione di primo grado, ha modificato il giudizio di gravità tra i fatti di reato in continuazione, ritenendo più grave quello di resistenza a pubblico ufficiale, per poi aumentare la pena a titolo di continuazione per il meno grave reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (capo 1).Al riguardo, pertanto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261528), secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta. per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Nel caso in esame, inoltre, la sentenza impugnata ha congruamente dato conto delle ragioni addotte a sostegno dell'apprezzamento di maggior gravità del reato di resistenza e della conseguente individuazione della correlata pena base (avuto riguardo alla particolare intensità del dolo e alla conseguente accettazione del rischio di ledere l'incolumità fisica dei pubblici ufficiali operanti). 2.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi per quel che attiene al riconoscimento delle attenuanti generiche per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo 2), atteso che, in tema di reato continuato, il giudizio sulla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione. (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562). Dalla lettura della sentenza impugnata, invero, non emerge che il riconoscimento del beneficio sia avvenuto per ragioni di carattere soggettivo, sicché, anche sotto tale specifico profilo, corrette devono ritenersi le modalità di calcolo della pena, nessuno spazio potendosi attribuire, in questa Sede, a non consentite verifiche di valutazioni discrezionali riservate alla sfera cognitiva del Giudice di merito. 3. Fondato, di contro, deve ritenersi il profilo di doglianza inerente all'omessa motivazione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione riguardo al meno grave reato di cui al capo 1) - erroneamente definito, peraltro, quale capo 2) dalla sentenza impugnata - atteso che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare id reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che nella motivazione ha altresì precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). 3.1. Non è chiara, inoltre, la ragione per la quale sia stata irrogata, congiuntamente alla pena detentiva, una pena pecuniaria nella misura di euro 700,00 di multa, peraltro indicata nel solo dispositivo, senza esplicitarne la correlata base giustificativa all'interno della motivazione. Giova richiamare, sotto tale profilo, l'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751), secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. 3.2. V'è da considerare, ancora, che nelle modalità di calcolo complessivo della pena detentiva finale (irrogata in misura pari ad anni due e mesi due di reclusione) sembra esservi un errore in eccesso con riferimento: a) al computo esatto della riduzione di un terzo operata sulla pena base per effetto della concessione delle attenuanti generiche (dalla pena base di anni uno e mesi quattro di reclusione dovrebbe infatti pervenirsi a quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione); b) all'aumento di mesi otto di reclusione a titolo di continuazione, con la conseguente individuazione della pena finale nella corretta misura di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, laddove nella motivazione e nel dispositivo della decisione impugnata risulta indicata la diversa — ed apparentemente erronea in eccesso - pena di anni due e mesi due di reclusione, alla quale, come si è visto, è stata immotivatamente aggiunta, peraltro nel solo dispositivo, la pena pecuniaria di euro 700,00 di multa. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara irrevocabile l'accertamento della