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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27161/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 del TRIB.

LIBERTA' di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Salerno, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha respintol'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Salerno, aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere, applicatagli, in data 21/02/2025, inrelazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 110, 112 n. 2cod. pen., 12, terzo comma, lett. a) e d), 3-bis e ter lett. b) del d. lgs. 25 luglio1998, n. 286, per aver commesso, in concorso con più di tre persone, e conruolo di promotore, organizzatore e di direzione, condotte dirette a procurareillegalmente l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato di numerosi cittadinistranieri, in occasione del click day del marzo 2023 (relativo al decreto flussidel 2022), attraverso l’inoltro a varie Prefetture di circa 506 istanze finalizzatealla costituzione di rapporti di lavoro dipendente fittizi al fine di ottenere ilrilascio del visto di ingresso per tali cittadine dietro corrispettivo di 5000,00euro per ogni visto rilasciato.Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come la massima misuracarceraria, applicata all’indagato con il provvedimento genetico, fosse statasostituita dal Tribunale del riesame salernitano il 08/05/2025 con la menoafflittiva misura degli arresti domiciliari; investita dell’impugnazione propostadal Pubblico Ministero, questa Corte (Sez. 1, n. 32892 del 02/07/2025), avevaannullato con rinvio la citata ordinanza; il Tribunale del riesame, in sede dirinvio, con provvedimento del 24/11/2025, ripristinava la misura di massimorigore.

Successivamente, il 09/12/2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzava nuovaistanza con la quale instava per la revoca della misura della custodia in carcere,o la sua sostituzione con misura non detentiva, ovvero, in subordine, con gliarresti domiciliari: con l’ordinanza oggi impugnata, il Tribunale salernitanorespingeva l’istanza, evidenziando in sintesi come il quadro cautelare a caricodel prevenuto, valutato nel provvedimento genetico, non si fosse attenuato,non essendo emerso alcun sostanziale elemento di novità idoneo a sovvertirlo oa modificarlo, né tale da consentire di superare la doppia presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia incarcere, di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.

Più precisamente,secondo la valutazione dei Giudici della cautela non rappresentava un elementodi novità il memoriale a firma dell’indagato, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal momentoche l’apporto dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto «non solo parziale maanche perfezionatosi progressivamente allorché chiare erano le risultanzeinvestigative anche in ragione del già reso apporto dichiarativo di altricoindagati».2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancuso, che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta la nullità o illegittimità dell'ordinanzaimpugnata per motivazione apparente o meramente reiterativa, nonchémancata rivalutazione autonoma ed attuale del quadro cautelare, con omessoeffettivo scrutinio della novità dedotta (memoriale) e della concreta incidenzasulla posizione di [OSCURATO:PERSONA].L'ordinanza impugnata si sostanzia in un impianto motivazionalesostanzialmente assertivo, ripetitivo e per relationem, incapace di esplicitare ilpercorso logico che conduce al rigetto dell’istanza, soprattutto nella parte in cuiera stato richiesto al giudice di verificare se vi fosse un effettivo elementosopravvenuto e in caso positivo se e come esso potesse incidere sulla prognosicautelare e sulla tenuta della presunzione di cui all'art. 275 terzo comma cod.proc. pen.

La stessa ordinanza impugnata aveva peraltro riconosciutoespressamente l'esistenza di un elemento nuovo dedotto della difesa ma invecedi analizzarne in modo puntuale la portata ai fini cautelari lo ha neutralizzatocon una apodittica formula di irrilevanza.

D’altronde la motivazione si sviluppasostanzialmente in rinvii e ripetizioni, ma omette di effettuare la doverosaautonoma analisi, alla luce del riconosciuto elemento di novità, rappresentatodal memoriale, anche in relazione all’analisi se le esigenze cautelari potesseroessere fronteggiate con misure meno afflittive.La motivazione è poi apparente nella parte in cui anziché valutarel’elemento di novità in chiave cautelare, per sondarne gli effetti in punto dianalizza nella sua dimensione «meritoria».2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, e vizio dimotivazione in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; uso improprio,automatico e statico della presunzione di adeguatezza della custodia cautelarein carcere; mancata verifica concreta della proporzionalità e dell’idoneità dimisure meno afflittive in rapporto alla posizione individuale di FrancescoBossone.Il Tribunale ha operato una meccanica applicazione della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trasformandola da presunzionerelativa in una sorta di regola assoluta, che assorbe ogni altra valutazione erende superflua la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza della misuracustodiale in rapporto alla situazione attuale dell’indagato.Osserva tuttavia il ricorrente come la presunzione di cui alla citata norma,richiamata nell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., non elimini l’obbligo dimotivare sull’idoneità della misura in concreto, ma impone solo un oneremotivazionale più rigoroso per la sostituzione, che non può mai risolversi in unautomatismo inverso, ossia nella negazione in radice della possibilità diapplicare misure meno afflittive.

Manca infatti del tutto una spiegazione delleragioni per cui gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a contenere il pericolodi reiterazione; in termini del tutto apodittici l’ordinanza si limita ad affermareche il decorso del tempo e la neutralizzazione dei rapporti con gli altri indagatinon sarebbero suscettibili di incidere sulle esigenze cautelari, senza spiegare leragioni sottese a tale conclusione.2.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per illogicitàmanifesta e travisamento nella valutazione delle dichiarazioni di FrancescoBossone ai fini cautelari; errata esclusione di ogni valenza attenuativa delpercorso dichiarativo e collaborativo; utilizzo distorto delle dichiarazioni qualeelemento confermativo della pericolosità anziché come dato rilevante per laprognosi cautelare.Il Tribunale, pur riconoscendo che la difesa ha dedotto quale elemento dinovità il memoriale a firma dell’indagato, gli nega poi qualsiasi rilevanzacautelare sulla base di un percorso argomentativo intrinsecamente illogico,perché fondato su una indebita sovrapposizione tra coerenza accusatoria delledichiarazioni e loro incidenza prognostica; nel rilevare che le affermazioni delBossone, pur ammissive, contrasterebbero con altre fonti, il Tribunale nonspiega perché tale asserito contrasto dovrebbe neutralizzare, in via automatica,ogni possibile effetto attenuativo sulla prognosi di reiterazione.

Il ragionamentoè viziato perché la rilevanza cautelare di una dichiarazione non dipende dallasua piena coincidenza con il materiale accusatorio, ma dalla sua idoneità aincidere sulla valutazione della personalità dell’indagato.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper omessa comparazione concreta tra la custodia cautelare in carcere e lemisure meno afflittive richieste; mancata graduazione della risposta cautelare;elusione dell’obbligo di valutare l’idoneità degli arresti domiciliari (anche informa rafforzata) nonostante la deduzione di elementi fattuali specifici everificabili.L’ordinanza impugnata ha omesso del tutto di confrontarsi con la specificarichiesta difensiva di applicazione della misura degli arresti domiciliari; richiestafondata su elementi fattuali concreti e verificabili, tra i quali il comportamentoserbato dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui era stato sottoposto a tale misura, da luirigorosamente osservata, con piena dimostrazione di affidabilità eautocontrollo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, AlessandroCimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di appelloavverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelarepersonale, il Tribunale non è chiamato a rinnovare integralmente la verifica deipresupposti applicativi della misura, ma soltanto ad accertare che ilprovvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamentemotivato con riguardo ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, dedotti dallaparte, purché idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario ocautelare (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n.18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del07/04/2015, C., Rv. 265569).La delimitazione del sindacato trova fondamento nel principio secondo cui,una volta applicata una misura cautelare ed esauritosi l’iter delle impugnazioniavverso l’ordinanza genetica, la situazione relativa ai gravi indizi dicolpevolezza, alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura si cristallizzain una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, rebus sic stantibus, lamisura imposta non è soggetta a revoca o sostituzione se non si prospettinofatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma non esaminati né valutatidal giudice che ha applicato la misura cautelare (Sez.

U, n. 26 del 12/11/1993,Galluccio, Rv. 195806-01).La preclusione cautelare che ne deriva ha, tuttavia, portata piùcircoscritta rispetto a quella propria della cosa giudicata, poiché, in tema digiudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunceemesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte dicassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è limitata allo statodegli atti e non copre le questioni meramente deducibili, ma solo quelle dedottee decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avversole ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199-01).Nella stessa prospettiva, il tempo trascorso dalla commissione del reatodeve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodiacautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc.pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del14/09/2016, Rv. 268567-01).3.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, deve rilevarsi che,con riguardo ai presupposti della cautela indicati dagli artt. 274 e 275 cod.proc. pen., il quadro cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato giàoggetto di plurime valutazioni, essendo la misura carceraria applicata con ilprovvedimento genetico, poi sostituita dal Tribunale del riesame con quelladegli arresti domiciliari, quindi ripristinata, in sede di rinvio, all’esitodell’annullamento disposto da questa Corte sul ricorso del Pubblico Ministero.Ne deriva che, al momento della proposizione della nuova istanza ex art.299 cod. proc. pen. e del successivo appello cautelare, il giudice non erachiamato a rinnovare integralmente lo scrutinio sui presupposti genetici dellamisura, né a riesaminare, sotto diverso profilo argomentativo, questioni giàoggetto del precedente vaglio cautelare, occorrendo, a tal fine, la deduzione difatti sopravvenuti o di elementi preesistenti rimasti estranei al precedentescrutinio e concretamente idonei a incidere sul quadro indiziario o cautelare.Nel caso di specie, l’istanza di revoca o sostituzione e il successivo appellocautelare hanno individuato quale elemento nuovo il memoriale a firmadell’indagato del 18 novembre 2025, sollecitando, sulla base di esso, unarivalutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, della proporzionalità dellamisura e dell’idoneità degli arresti domiciliari, anche valorizzando il periodo incui il ricorrente era stato sottoposto a tale misura.Il Tribunale ha tuttavia escluso, con motivazione non apparente némanifestamente illogica, che tale apporto dichiarativo fosse idoneo a modificareil quadro cautelare già definito.

In particolare, i giudici dell’appello cautelarehanno rimarcato che il memoriale aveva contenuto solo parziale e si eraprogressivamente formato quando le risultanze investigative erano ormai chiareanche per effetto delle dichiarazioni già rese da altri coindagati; hanno, quindi,ritenuto che esso non integrasse un dato sopravvenuto capace di superare lavalutazione di persistente pericolosità posta a fondamento del ripristino dellacustodia carceraria.4.

Le censure difensive, che possono essere esaminate congiuntamente inquanto tutte dirette a contestare la persistente adeguatezza della custodiacautelare in carcere e l’apprezzamento del memoriale, non si confrontanorealmente con tale ratio decidendi.Esse tendono, infatti, a sollecitare una nuova ponderazione di merito dellavalenza collaborativa del memoriale e della sufficienza di misure meno afflittive,ma non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità nel giudizio espresso dalTribunale, che ha valutato l’apporto dichiarativo non nella sola dimensionemeritoria, bensì nella sua concreta capacità di incidere sulla prognosi cautelare,escludendone la portata realmente discontinua rispetto al quadro giàapprezzato.La motivazione impugnata non si risolve, pertanto, in un mero richiamoalla preclusione cautelare, ma individua la ragione per cui l’unico datoprospettato come nuovo non è stato ritenuto idoneo a incidere sulle esigenzecautelari e sull’adeguatezza della misura, avuto riguardo al ruolo attribuito alBossone nella contestazione, alla struttura organizzata delle condotte e allapresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che ilTribunale ha ritenuto non superata.5.

Non è fondato neppure il rilievo concernente l’asserito automatismonell’applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

IlTribunale non ha attribuito alla presunzione valore assoluto, ma ha verificato segli elementi dedotti dalla difesa fossero idonei a vincerla, escludendolo inragione della limitata portata del memoriale e della mancata emersione dicircostanze sopravvenute tali da attenuare in modo apprezzabile il pericolocautelare già ritenuto sussistente.La deduzione relativa alla positiva osservanza degli arresti domiciliari nelperiodo in cui tale misura era stata applicata non imponeva, di per sé, unadiversa conclusione, trattandosi di profilo già inserito nella sequenza cautelareconclusasi con il ripristino della custodia carceraria in sede di rinvio e comunquenon decisivo, secondo la valutazione del Tribunale, a fronte della natura dellecondotte contestate e del ruolo apicale attribuito all’indagato.Né la prospettata applicazione degli arresti domiciliari con prescrizionirafforzate muta i termini della valutazione, poiché la difesa non ha indicato, aldi là del memoriale già scrutinato, un fatto nuovo idoneo a dimostrare il venirmeno o l’apprezzabile attenuazione del pericolo cautelare già valorizzato nelprovvedimento di ripristino della custodia carceraria e, dunque, a superare lapresunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria.6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento,ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del TRIB. LIBERTA' di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Salerno, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha respintol'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Salerno, aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere, applicatagli, in data 21/02/2025, inrelazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 110, 112 n. 2cod. pen., 12, terzo comma, lett. a) e d), 3-bis e ter lett. b) del d. lgs. 25 luglio1998, n. 286, per aver commesso, in concorso con più di tre persone, e conruolo di promotore, organizzatore e di direzione, condotte dirette a procurareillegalmente l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato di numerosi cittadinistranieri, in occasione del click day del marzo 2023 (relativo al decreto flussidel 2022), attraverso l’inoltro a varie Prefetture di circa 506 istanze finalizzatealla costituzione di rapporti di lavoro dipendente fittizi al fine di ottenere ilrilascio del visto di ingresso per tali cittadine dietro corrispettivo di 5000,00euro per ogni visto rilasciato.Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come la massima misuracarceraria, applicata all’indagato con il provvedimento genetico, fosse statasostituita dal Tribunale del riesame salernitano il 08/05/2025 con la menoafflittiva misura degli arresti domiciliari; investita dell’impugnazione propostadal Pubblico Ministero, questa Corte (Sez. 1, n. 32892 del 02/07/2025), avevaannullato con rinvio la citata ordinanza; il Tribunale del riesame, in sede dirinvio, con provvedimento del 24/11/2025, ripristinava la misura di massimorigore. Successivamente, il 09/12/2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzava nuovaistanza con la quale instava per la revoca della misura della custodia in carcere,o la sua sostituzione con misura non detentiva, ovvero, in subordine, con gliarresti domiciliari: con l’ordinanza oggi impugnata, il Tribunale salernitanorespingeva l’istanza, evidenziando in sintesi come il quadro cautelare a caricodel prevenuto, valutato nel provvedimento genetico, non si fosse attenuato,non essendo emerso alcun sostanziale elemento di novità idoneo a sovvertirlo oa modificarlo, né tale da consentire di superare la doppia presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia incarcere, di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. Più precisamente,secondo la valutazione dei Giudici della cautela non rappresentava un elementodi novità il memoriale a firma dell’indagato, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal momentoche l’apporto dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto «non solo parziale maanche perfezionatosi progressivamente allorché chiare erano le risultanzeinvestigative anche in ragione del già reso apporto dichiarativo di altricoindagati».2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancuso, che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta la nullità o illegittimità dell'ordinanzaimpugnata per motivazione apparente o meramente reiterativa, nonchémancata rivalutazione autonoma ed attuale del quadro cautelare, con omessoeffettivo scrutinio della novità dedotta (memoriale) e della concreta incidenzasulla posizione di [OSCURATO:PERSONA].L'ordinanza impugnata si sostanzia in un impianto motivazionalesostanzialmente assertivo, ripetitivo e per relationem, incapace di esplicitare ilpercorso logico che conduce al rigetto dell’istanza, soprattutto nella parte in cuiera stato richiesto al giudice di verificare se vi fosse un effettivo elementosopravvenuto e in caso positivo se e come esso potesse incidere sulla prognosicautelare e sulla tenuta della presunzione di cui all'art. 275 terzo comma cod.proc. pen. La stessa ordinanza impugnata aveva peraltro riconosciutoespressamente l'esistenza di un elemento nuovo dedotto della difesa ma invecedi analizzarne in modo puntuale la portata ai fini cautelari lo ha neutralizzatocon una apodittica formula di irrilevanza. D’altronde la motivazione si sviluppasostanzialmente in rinvii e ripetizioni, ma omette di effettuare la doverosaautonoma analisi, alla luce del riconosciuto elemento di novità, rappresentatodal memoriale, anche in relazione all’analisi se le esigenze cautelari potesseroessere fronteggiate con misure meno afflittive.La motivazione è poi apparente nella parte in cui anziché valutarel’elemento di novità in chiave cautelare, per sondarne gli effetti in punto dianalizza nella sua dimensione «meritoria».2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, e vizio dimotivazione in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; uso improprio,automatico e statico della presunzione di adeguatezza della custodia cautelarein carcere; mancata verifica concreta della proporzionalità e dell’idoneità dimisure meno afflittive in rapporto alla posizione individuale di FrancescoBossone.Il Tribunale ha operato una meccanica applicazione della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trasformandola da presunzionerelativa in una sorta di regola assoluta, che assorbe ogni altra valutazione erende superflua la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza della misuracustodiale in rapporto alla situazione attuale dell’indagato.Osserva tuttavia il ricorrente come la presunzione di cui alla citata norma,richiamata nell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., non elimini l’obbligo dimotivare sull’idoneità della misura in concreto, ma impone solo un oneremotivazionale più rigoroso per la sostituzione, che non può mai risolversi in unautomatismo inverso, ossia nella negazione in radice della possibilità diapplicare misure meno afflittive. Manca infatti del tutto una spiegazione delleragioni per cui gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a contenere il pericolodi reiterazione; in termini del tutto apodittici l’ordinanza si limita ad affermareche il decorso del tempo e la neutralizzazione dei rapporti con gli altri indagatinon sarebbero suscettibili di incidere sulle esigenze cautelari, senza spiegare leragioni sottese a tale conclusione.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per illogicitàmanifesta e travisamento nella valutazione delle dichiarazioni di FrancescoBossone ai fini cautelari; errata esclusione di ogni valenza attenuativa delpercorso dichiarativo e collaborativo; utilizzo distorto delle dichiarazioni qualeelemento confermativo della pericolosità anziché come dato rilevante per laprognosi cautelare.Il Tribunale, pur riconoscendo che la difesa ha dedotto quale elemento dinovità il memoriale a firma dell’indagato, gli nega poi qualsiasi rilevanzacautelare sulla base di un percorso argomentativo intrinsecamente illogico,perché fondato su una indebita sovrapposizione tra coerenza accusatoria delledichiarazioni e loro incidenza prognostica; nel rilevare che le affermazioni delBossone, pur ammissive, contrasterebbero con altre fonti, il Tribunale nonspiega perché tale asserito contrasto dovrebbe neutralizzare, in via automatica,ogni possibile effetto attenuativo sulla prognosi di reiterazione. Il ragionamentoè viziato perché la rilevanza cautelare di una dichiarazione non dipende dallasua piena coincidenza con il materiale accusatorio, ma dalla sua idoneità aincidere sulla valutazione della personalità dell’indagato.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper omessa comparazione concreta tra la custodia cautelare in carcere e lemisure meno afflittive richieste; mancata graduazione della risposta cautelare;elusione dell’obbligo di valutare l’idoneità degli arresti domiciliari (anche informa rafforzata) nonostante la deduzione di elementi fattuali specifici everificabili.L’ordinanza impugnata ha omesso del tutto di confrontarsi con la specificarichiesta difensiva di applicazione della misura degli arresti domiciliari; richiestafondata su elementi fattuali concreti e verificabili, tra i quali il comportamentoserbato dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui era stato sottoposto a tale misura, da luirigorosamente osservata, con piena dimostrazione di affidabilità eautocontrollo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, AlessandroCimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di appelloavverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelarepersonale, il Tribunale non è chiamato a rinnovare integralmente la verifica deipresupposti applicativi della misura, ma soltanto ad accertare che ilprovvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamentemotivato con riguardo ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, dedotti dallaparte, purché idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario ocautelare (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n.18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del07/04/2015, C., Rv. 265569).La delimitazione del sindacato trova fondamento nel principio secondo cui,una volta applicata una misura cautelare ed esauritosi l’iter delle impugnazioniavverso l’ordinanza genetica, la situazione relativa ai gravi indizi dicolpevolezza, alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura si cristallizzain una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, rebus sic stantibus, lamisura imposta non è soggetta a revoca o sostituzione se non si prospettinofatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma non esaminati né valutatidal giudice che ha applicato la misura cautelare (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993,Galluccio, Rv. 195806-01).La preclusione cautelare che ne deriva ha, tuttavia, portata piùcircoscritta rispetto a quella propria della cosa giudicata, poiché, in tema digiudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunceemesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte dicassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è limitata allo statodegli atti e non copre le questioni meramente deducibili, ma solo quelle dedottee decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avversole ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199-01).Nella stessa prospettiva, il tempo trascorso dalla commissione del reatodeve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodiacautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc.pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del14/09/2016, Rv. 268567-01).3. Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, deve rilevarsi che,con riguardo ai presupposti della cautela indicati dagli artt. 274 e 275 cod.proc. pen., il quadro cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato giàoggetto di plurime valutazioni, essendo la misura carceraria applicata con ilprovvedimento genetico, poi sostituita dal Tribunale del riesame con quelladegli arresti domiciliari, quindi ripristinata, in sede di rinvio, all’esitodell’annullamento disposto da questa Corte sul ricorso del Pubblico Ministero.Ne deriva che, al momento della proposizione della nuova istanza ex art.299 cod. proc. pen. e del successivo appello cautelare, il giudice non erachiamato a rinnovare integralmente lo scrutinio sui presupposti genetici dellamisura, né a riesaminare, sotto diverso profilo argomentativo, questioni giàoggetto del precedente vaglio cautelare, occorrendo, a tal fine, la deduzione difatti sopravvenuti o di elementi preesistenti rimasti estranei al precedentescrutinio e concretamente idonei a incidere sul quadro indiziario o cautelare.Nel caso di specie, l’istanza di revoca o sostituzione e il successivo appellocautelare hanno individuato quale elemento nuovo il memoriale a firmadell’indagato del 18 novembre 2025, sollecitando, sulla base di esso, unarivalutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, della proporzionalità dellamisura e dell’idoneità degli arresti domiciliari, anche valorizzando il periodo incui il ricorrente era stato sottoposto a tale misura.Il Tribunale ha tuttavia escluso, con motivazione non apparente némanifestamente illogica, che tale apporto dichiarativo fosse idoneo a modificareil quadro cautelare già definito. In particolare, i giudici dell’appello cautelarehanno rimarcato che il memoriale aveva contenuto solo parziale e si eraprogressivamente formato quando le risultanze investigative erano ormai chiareanche per effetto delle dichiarazioni già rese da altri coindagati; hanno, quindi,ritenuto che esso non integrasse un dato sopravvenuto capace di superare lavalutazione di persistente pericolosità posta a fondamento del ripristino dellacustodia carceraria.4. Le censure difensive, che possono essere esaminate congiuntamente inquanto tutte dirette a contestare la persistente adeguatezza della custodiacautelare in carcere e l’apprezzamento del memoriale, non si confrontanorealmente con tale ratio decidendi.Esse tendono, infatti, a sollecitare una nuova ponderazione di merito dellavalenza collaborativa del memoriale e della sufficienza di misure meno afflittive,ma non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità nel giudizio espresso dalTribunale, che ha valutato l’apporto dichiarativo non nella sola dimensionemeritoria, bensì nella sua concreta capacità di incidere sulla prognosi cautelare,escludendone la portata realmente discontinua rispetto al quadro giàapprezzato.La motivazione impugnata non si risolve, pertanto, in un mero richiamoalla preclusione cautelare, ma individua la ragione per cui l’unico datoprospettato come nuovo non è stato ritenuto idoneo a incidere sulle esigenzecautelari e sull’adeguatezza della misura, avuto riguardo al ruolo attribuito alBossone nella contestazione, alla struttura organizzata delle condotte e allapresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che ilTribunale ha ritenuto non superata.5. Non è fondato neppure il rilievo concernente l’asserito automatismonell’applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. IlTribunale non ha attribuito alla presunzione valore assoluto, ma ha verificato segli elementi dedotti dalla difesa fossero idonei a vincerla, escludendolo inragione della limitata portata del memoriale e della mancata emersione dicircostanze sopravvenute tali da attenuare in modo apprezzabile il pericolocautelare già ritenuto sussistente.La deduzione relativa alla positiva osservanza degli arresti domiciliari nelperiodo in cui tale misura era stata applicata non imponeva, di per sé, unadiversa conclusione, trattandosi di profilo già inserito nella sequenza cautelareconclusasi con il ripristino della custodia carceraria in sede di rinvio e comunquenon decisivo, secondo la valutazione del Tribunale, a fronte della natura dellecondotte contestate e del ruolo apicale attribuito all’indagato.Né la prospettata applicazione degli arresti domiciliari con prescrizionirafforzate muta i termini della valutazione, poiché la difesa non ha indicato, aldi là del memoriale già scrutinato, un fatto nuovo idoneo a dimostrare il venirmeno o l’apprezzabile attenuazione del pericolo cautelare già valorizzato nelprovvedimento di ripristino della custodia carceraria e, dunque, a superare lapresunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento,ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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