CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Mal:fieno Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di calunnia, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag. IV e V sentenza) che hanno rilevato come le dichiarazioni della parte offesa fossero riscontrate da altri testi in ordine alla condotta aggressiva agita dal solo ricorrente; rilevato che, inoltre, le censure su identiche questioni sono state con logicità e completezza confutate dalla Corte territoriale; ritenuto che con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, oltre all'apprezzata non significativa incensuratezza ed alla rilevata assenza di resipiscenza durante la fase processuale, nessun elemento veniva addotto al fine di ritenere esistenti elementi positivamente valutabili, non essendo significativa la circostanza che vedeva le parti essersi reciprocamente, in più occasioni, denunciate; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis