CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 06306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO Fm.:1 .4~ tradita relaziti-nd svolta dal Consigtie-re [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28.3.2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere dal medesimo patita a seguito di ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone del 7.6.2013 in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione illecita e trasporto di stupefacenti a seguito di fermo disposto in data 4 giugno 2013, misura poi sostituita con quella degli arresti donniciliari in data 15.2.2014 e protrattasi fino al 23.7.2014, allorché la misura veniva sostituita con quella gradata dell'obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione. Quanto al merito, il Gup di Catanzaro con sentenza del 17.7.2014 condannava il [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di cui al capo QAB) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del citato decreto. Successivamente la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza emessa in data 8.7.2016, irrevocabile il 18.5.2017, aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo, con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen. nonché l'assoluta carenza di motivazione in ordine al nesso causale tra condotta colposa ed il provvedimento restrittivo della libertà; l'assoluta illogicità della motivazione relativa anche al travisamento degli elementi probatori in ordine alla ravvisata gravità della colpa, l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della condotta collaborativa tenuta dopo l'emissione del provvedimento restrittivo. Si assume che non vi sono gli elementi per negare la riparazione per l'ingiusta detenzione atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non ha posto in essere alcun comportamento che potesse già al momento dei fatti far ipotizzare un suo coinvolgimento nella vicenda. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente concorso ad indurre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha negato il diritto all'indennizzo sulla base dell'apprezzamento della gravità indiziarla tale da legittimare l'adozione di una misura cautelare ( segnatamente, nell'avere il [OSCURATO:PERSONA] effettuato un viaggio in Calabria, precisamente a Rosarno, con il Murgeri al fine di rifornirsi di sostanza stupefacente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] che viaggiava su altra autovettura, poi arrestato perché trovato in possesso di 5 kg di sostanza stupefacente, e, l'essersi mantenuto in costante contatto con il predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale, durante la perquisizione eseguita presso la propria abitazione, aveva detto alla propria madre, ivi presente, " chiama Massimo e digli di chiamare l'avvocato"), senza tener conto di quanto emerso e valutato nella sentenza assolutoria. Così decidendo, la Corte territoriale non ha compiuto l'indagine oggetto del presente giudizio, ovvero l'individuazione delle condotte addebitabili al ricorrente a titolo doloso o colposo, idonee a ingenerare nella autorità giudiziaria la falsa apparenza del coinvolgimento nell'illecito contestato, tali da dare luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto". Il provvedimento impugnato, inoltre, richiama i principi enunciati da questa Corte di legittimità in tema di frequentazioni ambigue, ma, riguardo alla frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], non fornisce alcuna motivazione delle ragioni per cui detto rapporto potesse essere interpretato come indizio di complicità, in relazione al tipo e alla qualità dei collegamenti con il predetto, tali da potersi porre quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). 3. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, cui demanda anche la regolamentazione delle spe