Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22744/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

generale presso la Corte di appello di Catania; nei confronti di: ZAMPINO Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 13 luglio 1959; CATALANO Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 15 febbraio 1958; nonché proposti da: ZAMPINO Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 13 luglio 1959; CARFI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1955; CATALANO Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 15 febbraio 1958; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1959; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1964; avverso la sentenza n. 526/19 della Corte di appello di Catania del 13 febbraio 2019; 1letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI sentito il Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che si provveda alla correzione.

RITENUTO Che, con sentenza n. 37107 del 2021 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha, per quanto ora interessa, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa affrontate nel giudizio di legittimità dalla costituite parti civili; che, per mero errore materiale, il nominativo di una di tali parti civili è stato erroneamente riportato sia nel dispositivo della predetta sentenza contenuto nel ruolo della udienza pubblica celebrata in data 20 novembre 2020 sia nel dispositivo della sentenza medesima depositata in data 13 ottobre 2021; che, in particolare il luogo del corretto nominativo della parte civile [OSCURATO:PERSONA], risulta riportato il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, è necessario procedere alla correzione del predetto errore materiale.

PQM Dispone la correzi P.Q.M\rÒ‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale presso la Corte di appello di Catania; nei confronti di: ZAMPINO Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 13 luglio 1959; CATALANO Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 15 febbraio 1958; nonché proposti da: ZAMPINO Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 13 luglio 1959; CARFI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1955; CATALANO Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 15 febbraio 1958; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1959; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1964; avverso la sentenza n. 526/19 della Corte di appello di Catania del 13 febbraio 2019; 1letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI sentito il Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che si provveda alla correzione. RITENUTO Che, con sentenza n. 37107 del 2021 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha, per quanto ora interessa, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa affrontate nel giudizio di legittimità dalla costituite parti civili; che, per mero errore materiale, il nominativo di una di tali parti civili è stato erroneamente riportato sia nel dispositivo della predetta sentenza contenuto nel ruolo della udienza pubblica celebrata in data 20 novembre 2020 sia nel dispositivo della sentenza medesima depositata in data 13 ottobre 2021; che, in particolare il luogo del corretto nominativo della parte civile [OSCURATO:PERSONA], risulta riportato il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, è necessario procedere alla correzione del predetto errore materiale. PQM Dispone la correzi P.Q.M\rÒ‘
Sentenza Cassazione n. 22744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris