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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 27689/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30222/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-ADER, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], INPS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 228/2019,depositata il 08/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Nel [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) stipul ò con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Ministero) un contratto di appalto per la fornitura di cucine campali shelterizzate; quindi, nel 2009, conferì la propria azienda, compresi i contratti, nel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2009 (di seguito Trust) , che in qualità di cessionario esegu ì la fornitura ed emise fattura di € 240.408,98.

1.1. –Dopo aver effettuato il collaudo, e p rima di e seguire il pagamento, il Ministero attivò la procedura di cui all’ art. 48 - bis , d.P.R. n. 602del 1973; d i conseguenza , [OSCURATO:PERSONA] incardin ò tre procedimenti esecutivi per pignoramento presso terzi, indicando come terzo pignorato il Ministero e come debitore esecutato Si m e , così incamerando il corrispettivo di €240.408,98 dovuto a Trust.

1.2. – Con sentenza del 10 /0 1 / 2011 v enne dichiarato il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e in data 0 2 /0 2 / 2011 il trustee confer ì al Fallimento i beni oggetto del t rust «al fine di consentire un'omogenea ed equilibrata liquidazione nei confronti di tutti i creditori della massa fallimentare».

1.3. – Il curatore fallimentare , chiesta inutilmente ad [OSCURATO:PERSONA] la restituzione della somma riscossa, agì per la ripetizione d ell’ indebito soggettivo ex latere accipientis ai sensi dell’art. 1189 c.c. e, in subordine, per la revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1 o 2,l.fall.

1.4. – [OSCURATO:PERSONA] si costitu ì eccependo : i) la violazione del ne bis in idem, stante la pendenza davanti al G .

E . di B rindisi un giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, instaurato da un creditore di Trust nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Fallimento aveva fatto valere le stesse pretese azionate nel giudizio; ii) il difetto di interesse e di legittimazione attiva del Fallimento, non potendosi ritenere provata la cessione del contratto; iii) il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], che aveva già riversato le somme incassate dai tre pignoramenti ai singoli enti impositori titolari dei crediti iscritti a ruolo per i quali erano state emesse le cartelle di pagamento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; iv) il difetto dei presupposti dell’azione revocatoria; v) l’inopponibilità della cessione del contratto da [OSCURATO:PERSONA] a Trust.

1.5. –[OSCURATO:PERSONA] ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa il Ministero e gli enti creditori cui aveva riversato le somme ( INPS, Agenzia entrate, Comuni di Milano, [OSCURATO:PERSONA] , CCIAA di Lecce ) .

1.6. – [OSCURATO:PERSONA] ocatura Distrettuale dello Stato si costitu ì p er il Ministeroe l’ Agenzia entrate, eccependo l’ incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, in favore della competen za de l Foro erariale di Lecce.

Anche l’INPS si costitu ì per chiedere di essere estromesso, accanto alla declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda.

I restanti chiamati in causa restarono contumaci.

1.7. – Il Tribunale acco lse la domanda e dichiarò [OSCURATO:PERSONA] tenuta a restituire al Fallimento le somme riscosse, osservando, tra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA], facendo valere debiti di [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto di somme spettanti a l Trust, quale parte del contratto di appalto con il Ministero cedutogli da [OSCURATO:PERSONA].

1.8. –Con la sentenza i ndicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del criterio della ragione più liquida, escludendo che la stessa potesse qualificar si come effettiva accipiens, avendo agito in qualità di concessionaria del servizio di riscossione, come tale tenuta a riversare la somma riscossa agli enti creditori indicati nella cartella esattoriale, nel termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999 .

2. –Avverso detta decisione i l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione in sei motivi, illustrato da memoria .

Gli intimati non svolgono difese. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. –Il primo motivo, rubricato « 1) Decadenza ex art. 346 cpc dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire della Curatela fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e relativa inammissibilità del giudizio.

Rinuncia delle domande non riproposte.

Giudicato.» a ben vedere non integra un motivo, bensì una mera presa d’atto dell’espunzione, operata nella sentenza impugnata, della richiesta dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] relativa al difetto di interesse e legittimazione attiva della curatela fallimentare.

2.2. – I l secondo mezzo , rubricato « 2a) V iolazione e falsa applicazione degli artt. 342 I co. n. 1 e 2 cpc, in relazione all’art. 360 I co. n. 4 cpc»,lamenta la nullità della sentenza impugnata per mancata declaratoria della invocata inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava una mera riproposizione delle argomentazioni difensivesvolte in primo grado.

2.3. – Il terzo, rubricato « 2 b ) Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 I co. n. 1 e 2 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 I co. n. 4 cpc», denuncia la mancata disamina delle deduzioni svolte dagli enti impositori chiamati in causa e l’accoglimento dell’eccezione di difetto dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] «senza il supporto della prova di alcun versamentonei confronti» dei primi, «proclamatisi non recettori di tali importi».

2.4. –Il quarto, rubricato «3a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 48-bis del DPR n. 602 /73 in relazione all’art. 360 I co. n.3 cpc», denuncia che [OSCURATO:PERSONA] , azionando i mprop r iamente la procedura ex art. 48 - bis , d.P.R. n. 6 02 del 1973 ( per cui «le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedonoa pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»), ha aggredito in executivis il credito di Trust per debiti portati da cartelle di pagamento a carico di [OSCURATO:PERSONA], assumendo comunque una «concorrente legittimazione processuale passiva».

2.5. – Il quinto mezzo, rubricato « 3 b ) Violazione e falsa applicazione degli art. 1188 II co . , 1189 c.c. e 116 cpc nonché artt. 21,22, 23 d el D lgs. n. 112/99, in relazione all’art. 360 I co. n. 3 e 5 cpc», si duole che la corte d’appello abbia considerato [OSCURATO:PERSONA] un mero adiectus solutionis quando in realtà essa aveva anche la legittimazione sostanziale passiva , poiché il pagamento chiesto in ripetizione era stato ad essa effettuato ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 112/99 e quindi nei confronti d i un soggetto autorizzato dalla legge ad esigerlo, ex art. 1188 comma 1 c.c. , mentre nessuna traccia vi sarebbe del riversamento di tali somme agli enti impositori, ai sensi del successivo art. 22 d.lgs. cit.

2.6. – Il sesto motivo, rubricato « 3 c ) Violazione e falsa applicazione degli art. 1188 II co, 1189 cc , e 116 cpc nonché dagli artt. 21, 22, 23, 26 del D lgs. n. 112/99, in relazione all’art. 360 I co. n.3 cpc», deduce che in base all’art. 26, d.lgs. n. 112 del 19 99 (“Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite”) – per cui «1.

Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.

2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore » – [OSCURATO:PERSONA] è tenuta alla ripetizione di indebito, anche per anticipazione, mentre il rimborso degli enti creditori integrerebbe solo interna corporissenza effetti nei confronti del contribuente.

3. – Nessuna delle censure svolte, peraltro in modo alquanto articolato e confuso, può trovare accoglimento.

4. – Come anticipato , quello denominato come primo motivo dichiaratamente non è tale, bensì solo una precisazione. 5.– Il secondo è inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente, a supporto della dedotta nullità della sentenza impugnata, per mancata declarato ria della inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 342 c.p.c., non trascrive né indica il contenuto dell’atto di appello.

5.1. – Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., pur integra ndo un "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone tuttavia l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza(Cass. 3612/2022; Cass. 29495/2020, 24048/2021).

5.2. – In ogni caso, la corte territoriale h a respin to l’eccezione di mancanza di specificità dei motivi di appello ex art.342 c.p.c. osservando che, a fronte di una sentenza di primo grado la cui motivazione era “ tautologica ”, l’appellante non avrebbe potuto far altro che riproporre le argomentazi oni inutilmente sottoposte al giudice di primo grado.

5.3. –In effetti, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché, qualora ad esempio, per rigettare la domanda, il primo giudice abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass.21401/2021).

Analogamente, ove l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e ciò anche sulla base delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 24464/2020, 3115/2018).

5.4. – Più in generale, questa Corte ha chiarito che g li artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.

U , 36481/2022; Cass. 13535/2018).

6. – Le ragioni di inammissibilità del secondo motivo si riverberano sul terzo, ad esso collegato, che ne resta assorbito.

7. –Il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamentee sono infondati.

7.1. – In linea generale, n el giudizio avente ad oggett o la restituzione di somme indebitamente riscosse a mezzo ruolo, la legittimazione passiva spetta all'ente creditore , e non al concessionario del servizio di riscossione (non avendo la controversia ad oggetto la legittimità del procedimento di riscossione), poiché questi, nel ricevere il pagamento, opera come adiectus solutionis causa.

Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] ha comunque assolto l’onere di chiamare in causa l'ente creditore (segnatamente, gli enti titolari dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali, odierni intimati), ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, il cui mancato assolvimento comporta che il concessionario risponde dell'esito della lite.

7.2. –Con specifico riguardo ad azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio della riscossione, questa Corte ha ritenuto legittimato passivo, in qualità di effettivo "accipiens", l'ente impositore del credito, e non il concessionario della riscossione, il quale agisce sulla base di r uoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario; ciò tenuto conto che l'azione di ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario di pagamento privo di "causa acquirendi"(Cass. 16637/2007).

7.3. – A nche in tema di contenzioso tributario, si è detto che, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass.5062/2022).

7.4. – Tutti gli ulteriori rilevi confusamente svolti in punto di insussistenza della prova dell’effettivo riversamento delle somme riscosse da parte di [OSCURATO:PERSONA] agli enti impositori non possono trovare ingresso in questa sede, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio di merito (Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass. 5987/2021).

La stessa valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea anche al vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

Né la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente di censurare la complessiva valutazion e delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione finalizzata ad ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (C ass. 20553/2021).

E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez.

U, 28220/2018).

7.5. – Non appare pertinente il richiamo all'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, il quale si limita a prevedere, nei rapporti tra il concessionario e l'ente creditore, i termini per il riversamento delle somme riscosse, senza nulla disporre in ordine al rimborso.

Nemmeno l'art. 26 del d.lgs. n. 112 del 1999 è destinato a svolgere il ruolo decisivo che si pretende di conferirgli, poiché la norma, con riguardo al rimborso delle somme riconosciute indebite, si limita sostanzialmente ad individuare il concessionario – ancora una volta, e specularmente – come semplice incaricato del pagamento, imponendogli soltanto di anticipare le somme dovute per conto dell'ente creditore.

8. – In conclusione, il ricorso va rigettato, senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.

9. – S ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto(Cass. Sez.

U, 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30222/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-ADER, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], INPS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 228/2019,depositata il 08/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) stipul ò con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Ministero) un contratto di appalto per la fornitura di cucine campali shelterizzate; quindi, nel 2009, conferì la propria azienda, compresi i contratti, nel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2009 (di seguito Trust) , che in qualità di cessionario esegu ì la fornitura ed emise fattura di € 240.408,98. 1.1. –Dopo aver effettuato il collaudo, e p rima di e seguire il pagamento, il Ministero attivò la procedura di cui all’ art. 48 - bis , d.P.R. n. 602del 1973; d i conseguenza , [OSCURATO:PERSONA] incardin ò tre procedimenti esecutivi per pignoramento presso terzi, indicando come terzo pignorato il Ministero e come debitore esecutato Si m e , così incamerando il corrispettivo di €240.408,98 dovuto a Trust. 1.2. – Con sentenza del 10 /0 1 / 2011 v enne dichiarato il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e in data 0 2 /0 2 / 2011 il trustee confer ì al Fallimento i beni oggetto del t rust «al fine di consentire un'omogenea ed equilibrata liquidazione nei confronti di tutti i creditori della massa fallimentare». 1.3. – Il curatore fallimentare , chiesta inutilmente ad [OSCURATO:PERSONA] la restituzione della somma riscossa, agì per la ripetizione d ell’ indebito soggettivo ex latere accipientis ai sensi dell’art. 1189 c.c. e, in subordine, per la revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1 o 2,l.fall. 1.4. – [OSCURATO:PERSONA] si costitu ì eccependo : i) la violazione del ne bis in idem, stante la pendenza davanti al G . E . di B rindisi un giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, instaurato da un creditore di Trust nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Fallimento aveva fatto valere le stesse pretese azionate nel giudizio; ii) il difetto di interesse e di legittimazione attiva del Fallimento, non potendosi ritenere provata la cessione del contratto; iii) il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], che aveva già riversato le somme incassate dai tre pignoramenti ai singoli enti impositori titolari dei crediti iscritti a ruolo per i quali erano state emesse le cartelle di pagamento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; iv) il difetto dei presupposti dell’azione revocatoria; v) l’inopponibilità della cessione del contratto da [OSCURATO:PERSONA] a Trust. 1.5. –[OSCURATO:PERSONA] ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa il Ministero e gli enti creditori cui aveva riversato le somme ( INPS, Agenzia entrate, Comuni di Milano, [OSCURATO:PERSONA] , CCIAA di Lecce ) . 1.6. – [OSCURATO:PERSONA] ocatura Distrettuale dello Stato si costitu ì p er il Ministeroe l’ Agenzia entrate, eccependo l’ incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, in favore della competen za de l Foro erariale di Lecce. Anche l’INPS si costitu ì per chiedere di essere estromesso, accanto alla declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda. I restanti chiamati in causa restarono contumaci. 1.7. – Il Tribunale acco lse la domanda e dichiarò [OSCURATO:PERSONA] tenuta a restituire al Fallimento le somme riscosse, osservando, tra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA], facendo valere debiti di [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto di somme spettanti a l Trust, quale parte del contratto di appalto con il Ministero cedutogli da [OSCURATO:PERSONA]. 1.8. –Con la sentenza i ndicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del criterio della ragione più liquida, escludendo che la stessa potesse qualificar si come effettiva accipiens, avendo agito in qualità di concessionaria del servizio di riscossione, come tale tenuta a riversare la somma riscossa agli enti creditori indicati nella cartella esattoriale, nel termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999 . 2. –Avverso detta decisione i l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione in sei motivi, illustrato da memoria . Gli intimati non svolgono difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. –Il primo motivo, rubricato « 1) Decadenza ex art. 346 cpc dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire della Curatela fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e relativa inammissibilità del giudizio. Rinuncia delle domande non riproposte. Giudicato.» a ben vedere non integra un motivo, bensì una mera presa d’atto dell’espunzione, operata nella sentenza impugnata, della richiesta dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] relativa al difetto di interesse e legittimazione attiva della curatela fallimentare. 2.2. – I l secondo mezzo , rubricato « 2a) V iolazione e falsa applicazione degli artt. 342 I co. n. 1 e 2 cpc, in relazione all’art. 360 I co. n. 4 cpc»,lamenta la nullità della sentenza impugnata per mancata declaratoria della invocata inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava una mera riproposizione delle argomentazioni difensivesvolte in primo grado. 2.3. – Il terzo, rubricato « 2 b ) Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 I co. n. 1 e 2 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 I co. n. 4 cpc», denuncia la mancata disamina delle deduzioni svolte dagli enti impositori chiamati in causa e l’accoglimento dell’eccezione di difetto dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] «senza il supporto della prova di alcun versamentonei confronti» dei primi, «proclamatisi non recettori di tali importi». 2.4. –Il quarto, rubricato «3a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 48-bis del DPR n. 602 /73 in relazione all’art. 360 I co. n.3 cpc», denuncia che [OSCURATO:PERSONA] , azionando i mprop r iamente la procedura ex art. 48 - bis , d.P.R. n. 6 02 del 1973 ( per cui «le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedonoa pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»), ha aggredito in executivis il credito di Trust per debiti portati da cartelle di pagamento a carico di [OSCURATO:PERSONA], assumendo comunque una «concorrente legittimazione processuale passiva». 2.5. – Il quinto mezzo, rubricato « 3 b ) Violazione e falsa applicazione degli art. 1188 II co . , 1189 c.c. e 116 cpc nonché artt. 21,22, 23 d el D lgs. n. 112/99, in relazione all’art. 360 I co. n. 3 e 5 cpc», si duole che la corte d’appello abbia considerato [OSCURATO:PERSONA] un mero adiectus solutionis quando in realtà essa aveva anche la legittimazione sostanziale passiva , poiché il pagamento chiesto in ripetizione era stato ad essa effettuato ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 112/99 e quindi nei confronti d i un soggetto autorizzato dalla legge ad esigerlo, ex art. 1188 comma 1 c.c. , mentre nessuna traccia vi sarebbe del riversamento di tali somme agli enti impositori, ai sensi del successivo art. 22 d.lgs. cit. 2.6. – Il sesto motivo, rubricato « 3 c ) Violazione e falsa applicazione degli art. 1188 II co, 1189 cc , e 116 cpc nonché dagli artt. 21, 22, 23, 26 del D lgs. n. 112/99, in relazione all’art. 360 I co. n.3 cpc», deduce che in base all’art. 26, d.lgs. n. 112 del 19 99 (“Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite”) – per cui «1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme. 2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore » – [OSCURATO:PERSONA] è tenuta alla ripetizione di indebito, anche per anticipazione, mentre il rimborso degli enti creditori integrerebbe solo interna corporissenza effetti nei confronti del contribuente. 3. – Nessuna delle censure svolte, peraltro in modo alquanto articolato e confuso, può trovare accoglimento. 4. – Come anticipato , quello denominato come primo motivo dichiaratamente non è tale, bensì solo una precisazione. 5.– Il secondo è inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente, a supporto della dedotta nullità della sentenza impugnata, per mancata declarato ria della inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 342 c.p.c., non trascrive né indica il contenuto dell’atto di appello. 5.1. – Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., pur integra ndo un "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone tuttavia l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza(Cass. 3612/2022; Cass. 29495/2020, 24048/2021). 5.2. – In ogni caso, la corte territoriale h a respin to l’eccezione di mancanza di specificità dei motivi di appello ex art.342 c.p.c. osservando che, a fronte di una sentenza di primo grado la cui motivazione era “ tautologica ”, l’appellante non avrebbe potuto far altro che riproporre le argomentazi oni inutilmente sottoposte al giudice di primo grado. 5.3. –In effetti, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché, qualora ad esempio, per rigettare la domanda, il primo giudice abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass.21401/2021). Analogamente, ove l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e ciò anche sulla base delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 24464/2020, 3115/2018). 5.4. – Più in generale, questa Corte ha chiarito che g li artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U , 36481/2022; Cass. 13535/2018). 6. – Le ragioni di inammissibilità del secondo motivo si riverberano sul terzo, ad esso collegato, che ne resta assorbito. 7. –Il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamentee sono infondati. 7.1. – In linea generale, n el giudizio avente ad oggett o la restituzione di somme indebitamente riscosse a mezzo ruolo, la legittimazione passiva spetta all'ente creditore , e non al concessionario del servizio di riscossione (non avendo la controversia ad oggetto la legittimità del procedimento di riscossione), poiché questi, nel ricevere il pagamento, opera come adiectus solutionis causa. Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] ha comunque assolto l’onere di chiamare in causa l'ente creditore (segnatamente, gli enti titolari dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali, odierni intimati), ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, il cui mancato assolvimento comporta che il concessionario risponde dell'esito della lite. 7.2. –Con specifico riguardo ad azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio della riscossione, questa Corte ha ritenuto legittimato passivo, in qualità di effettivo "accipiens", l'ente impositore del credito, e non il concessionario della riscossione, il quale agisce sulla base di r uoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario; ciò tenuto conto che l'azione di ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario di pagamento privo di "causa acquirendi"(Cass. 16637/2007). 7.3. – A nche in tema di contenzioso tributario, si è detto che, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass.5062/2022). 7.4. – Tutti gli ulteriori rilevi confusamente svolti in punto di insussistenza della prova dell’effettivo riversamento delle somme riscosse da parte di [OSCURATO:PERSONA] agli enti impositori non possono trovare ingresso in questa sede, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021). La stessa valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea anche al vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. Né la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente di censurare la complessiva valutazion e delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione finalizzata ad ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (C ass. 20553/2021). E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez. U, 28220/2018). 7.5. – Non appare pertinente il richiamo all'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, il quale si limita a prevedere, nei rapporti tra il concessionario e l'ente creditore, i termini per il riversamento delle somme riscosse, senza nulla disporre in ordine al rimborso. Nemmeno l'art. 26 del d.lgs. n. 112 del 1999 è destinato a svolgere il ruolo decisivo che si pretende di conferirgli, poiché la norma, con riguardo al rimborso delle somme riconosciute indebite, si limita sostanzialmente ad individuare il concessionario – ancora una volta, e specularmente – come semplice incaricato del pagamento, imponendogli soltanto di anticipare le somme dovute per conto dell'ente creditore. 8. – In conclusione, il ricorso va rigettato, senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. 9. – S ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto(Cass. Sez. U, 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 27689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris