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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25502/2026

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lla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza del 13 novembre 2025 inepigrafe, rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazioneper l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare dal 12 marzo 2012 al 3aprile 2012 e dal 17 gennaio 2023 al 6 marzo 2014 e precisamente dal 12 marzo2012 al 3 aprile 2012 e dal 17 gennaio 2023 al 17 aprile 2023 in custodiacautelare in carcere e dal 17 aprile 2013 al 6 marzo 2014 in regime di arrestidomiciliari, per complessivi 435 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto alla misura coercitiva della custodiacautelare in carcere in data 12 marzo 2012 con ordinanza del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt. 110 e 416 bis cod. pen. e 629 e 628 cod.pen., aggravati ex art. 7 D.L. n. 203 del 1991.L’ordinanza applicativa della custodia cautelare veniva annullata, percarenza di gravità indiziaria, con ordinanza del Tribunale del riesame in data 3aprile 2012.A seguito di ricorso del Pubblico Ministero, la Corte di cassazione rigettava ilricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame con riferimentoall’annullamento dell’ordinanza del G.i.p. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e416 bis cod. pen., mentre annullava l’ordinanza del Tribunale del Riesame conriferimento al delitto di estorsione aggravata.Il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, applicava nuovamente ad AlfredoAprovitola, in ordine al delitto di cui agli artt. 629 e 628 cod. pen., la custodiacautelare in carcere, alla quale veniva sottoposto dal 17 gennaio 2023.Con ordinanza del G.i.p. in data 17 aprile 2023 la custodia cautelare incarcere veniva, poi, sostituita con la misura cautelare degli arresti domiciliari.Con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 marzo2014, [OSCURATO:PERSONA] veniva rimesso in libertà e sottoposto a misuracautelare non custodiale.Con sentenza in data 17 settembre 2020, il Tribunale di Napoli condannavaAlfredo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui agliartt. 629 e 628 cod. pen.Con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 10 marzo 2022 AlfredoAprovitola veniva infine assolto per non aver commesso il fatto.

La pronunciadiveniva irrevocabile in data 8 febbraio 2023.3.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli – dopo averosservato: che in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. sussistevaingiustizia formale perché l'ordinanza cautelare era stata annullata dal Tribunaledel riesame per carenza di gravi indizi di colpevolezza in base agli stessi elementiindiziari a disposizione del G.i.p.; che tuttavia, poiché la riparazione spettaesclusivamente ove ne ricorrano i presupposti in ordine a tutti i delitti per i qualila custodia cautelare era stata applicata con lo stesso titolo, occorreva verificarese la riparazione spettasse anche in relazione all'estorsione aggravata; che, inrelazione all'estorsione aggravata, l'ordinanza di custodia cautelare non risultavaannullata per carenza di gravi indizi di colpevolezza, sicché non si versava inipotesi di ingiustizia formale della detenzione ex art. 314, comma 2, cod. proc.pen., non risultando violati gli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. – ha rigettato ladomanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto ha ritenuto cheAlfredo [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto alcune condotte che, per quanto penalmenteirrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda diriparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave permacroscopica imprudenza, che avevano concorso a determinare l’applicazionedella custodia cautelare nei suoi confronti.In particolare, il giudice della riparazione ha osservato che il G.i.p. avevaapplicato la custodia cautelare in carcere ritenendo che, in base ai risultati delleintercettazioni e alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da numerosi collaboratoridi giustizia, [OSCURATO:PERSONA] intrattenesse ordinari rapporti d'affari e diconfidenza con i dirigenti della cosca camorristica [OSCURATO:PERSONA], egemone sulterritorio del Comune di Giugliano in Campania – ragion per cui aveva ritenutosussistenti gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. –e ritenendo altresì che egli avesse, su mandato della cosca [OSCURATO:PERSONA], imposto aidell'[OSCURATO:PERSONA] adibito a struttura alberghiera, di acquistare il caffè Seddio, dipeggiore qualità e maggior prezzo, perché imposto dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] a tutti gliesercizi di ristoro della zona, elementi costituenti gravi indizi dell'estorsioneaggravata in contestazione.

Per le stesse ragioni il Tribunale di Napoli avevacondannato l'odierno istante alla pena di sette anni di reclusione per lamedesima estorsione aggravata.La Corte di appello di Napoli, invece, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] pernon aver commesso il fatto, interpretando diversamente le medesime risultanzeprobatorie.

In particolare, la Corte di appello, con sentenza passata in giudicato,aveva accertato, in fatto, che il rapporto di affitto del bar tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed i duedel caffè di marca Seddio) avesse una natura prevalentemente formale, mentrein realtà l'[OSCURATO:PERSONA] era direttamente coinvolto nella gestione del bar medesimo.Posta tale premessa, il giudicato assolutorio aveva accertato in fatto che erasenz'altro vero che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ai Froncillo che il bar avrebbedovuto acquistare il caffè Seddio, e non già il Kenon che era più buono e menocaro, sol perché la cosca [OSCURATO:PERSONA] lo imponeva, ma è altrettanto vero cheAprovitola aveva ricevuto la richiesta direttamente dal nipote del capoclanpertanto, accertato che la ragione per cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato ai Froncillodi acquistare il caffè Seddio, sol perché era stato così ordinato dalla coscaMaliardo, non fosse riconducibile alla volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di sostenere l'attivitàdelittuosa della cosca, ma esclusivamente al timore nello stesso indotto dallarichiesta proveniente dal capo della cosca, unito al rilievo per cui egli non erasolo il locatore del bar, ma ne era di fatto anche il gestore insieme ai Froncillo,sicché non ne traeva vantaggio economico.

Per questo motivo la Corte di appelloha ritenuto che la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], consistita nel ricevere l'ordine dallacosca [OSCURATO:PERSONA] e nel comunicarlo perentoriamente ai Froncillo non potessequalificarsi come suo concorso nell'estorsione, ma dovesse ritenersi dettata dallasua paura della cosca e dalla sua diretta gestione del bar insieme con i Froncillo.Il giudicato assolutorio aveva, altresì, accertato in fatto, pur ritenendoloinsufficiente a mutare opinione quanto alle ragioni della condotta dell'[OSCURATO:PERSONA],che «il materiale probatorio raccolto dalla [OSCURATO:PERSONA]... tracciava unospaccato di ombre sull'operato dell'imputato e del genitore, adusi afrequentazioni censurabili e ad operare con spregiudicatezza nello svolgimentodelle loro attività...l'imputato...affermato economicamente nel settore delcalcestruzzo, attraverso la società Tecnocem (intestata a terzi ma di fatto gestitadal prevenuto e dal genitore), proprio grazie all'indefettibile supporto dellaconsorteria camorrista dei [OSCURATO:PERSONA], ciò tuttavia non significa che l'imputatoabbia accettato la fornitura del caffè Seddio per ricambiare i favori ricevuti» (cfr.pag. 23 della sentenza irrevocabile di assoluzione).4.

Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidatoad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentaerronea applicazione degli artt. 314 e sss cod. proc. pen. e contestualmentemancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto inordine alla ritenuta sussistenza del requisito della colpa grave in capo all’istante.Si duole, in particolare, del travisamento del fatto e della conseguenteapparenza di motivazione, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non era statoconcorrente nel reato di estorsione ed anzi era stato lui stesso destinatario dellaestorsione.

Richiama, a tal fine, le conversazioni intercettate registrate aiprogressivi n. 14257 e 14280 del 17 maggio 2009 nonché le conversazionicaptate in ambientale n. 2822 del 19 maggio 2009 e n. 2859 del 20 maggio2009 tra [OSCURATO:PERSONA]Alterio e lo zio [OSCURATO:PERSONA], di cui riporta stralci, dallequali risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] era titolare del bar e diretto destinatariodella estorsione.

Sostiene, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto vicinoad ambienti delinquenziali e, a riprova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fossel’unico soggetto estorto, riporta l’espressione utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] aproposito della fornitura di caffè ad [OSCURATO:PERSONA] (“Pinù questi hannopaura”).Lamenta che il percorso argomentativo seguito dalla Corte partenopea nonappariva coerente con i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, inquanto compito della Corte di appello era quello di verificare quale fosse ilcomplesso degli indizi che fondavano la cautela, mentre l’argomento utilizzatoper escludere la riparazione atteneva ad una fase successiva a quelladell’adozione della misura.Si duole, pertanto, della mancanza di un approfondimento concreto circa laricorrenza di una colpa grave da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], idonea a precludere ildiritto alla riparazione, che deve essere “macroscopica”.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenzadi legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024,Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati),che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiustadetenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale» (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082).«Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta delrichiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e leragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4,n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019,Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv.219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementifondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta delrichiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudicepenale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo odella colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità inrelazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds.

Sez. 4, n. 28441del 03/07/2025, cit.).Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso adare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose ogravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso delprocedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 –01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01).3.

Passando all’esame della condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo individuata dalla Corte di appello, va ribadito che, in sede diverifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento deldiritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendioprobatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza diun comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un gravequadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quellaeseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta averificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice dellacautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pursuccessivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questaapparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processualetenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementiprobatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non siastata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016,Buccini, Rv. 266808), e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti glielementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza dicondotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguitomotivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità(Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l’applicazione dellacustodia cautelare nei confronti dell’istante fosse stata sinergicamentedeterminata da condotte macroscopicamente imprudenti tenute dallo stesso,accertate dal giudicato penale assolutorio.Anzitutto, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] frequentava abitualmente icapi della cosca camorristica [OSCURATO:PERSONA], potente formazione criminale egemonesul territorio di Guigliano in Campania.

E tale contiguità gli era tornata utile pergarantire la crescita dell'impresa di produzione e vendita di calcestruzzoTecnocem, che egli gestiva di fatto dopo averla intestata a prestanome.In secondo luogo, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in sede diinterrogatorio di garanzia reso in data 13 marzo 2012 davanti al G.i.p., avevamentito, dichiarando in sostanza che era mero locatore del bar invece diammettere che gestiva di fatto il bar che formalmente era affittato ai fratelliin prima persona»).Dalla ordinanza della Corte di appello risulta, in particolare, che dal giudicatoassolutorio è emerso che [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato adibitoad hotel, aveva formalmente affittato ai due Froncillo il bar sito al piano terra ditale fabbricato.

Dovendo gestire il bar, i Froncillo stavano valutando quale marcadi caffè comperare, e si sarebbero indirizzati verso la Kenon, quando AlfredoAprovitola, come risulta dalle conversazioni intercettate in cui interloquiscedirettamente, ordinò loro di acquistare il caffè Seddio, di peggiore qualità e dimaggior prezzo, sol perché lo aveva ordinato la cosca [OSCURATO:PERSONA], che glielo avevarichiesto direttamente mediante invito rivoltogli oralmente e personalmente daD'Alterio, nipote e diretto collaboratore del capoclan [OSCURATO:PERSONA].

E nelleconversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] viene rassicurato circa l'inutilità di ulterioriinterventi sui Froncillo, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato,"mettendosi a disposizione", di fungere egli stesso da portaordini per garantireche i Froncillo acquistassero il caffè Seddio, secondo i desiderata della coscacamorristica.[OSCURATO:PERSONA] aveva mentito su una circostanza dirimente, inquanto la Corte di appello aveva escluso la sua responsabilità per l'estorsioneaggravata proprio in base al rilievo per cui egli fosse, in realtà, gestore di fattodel bar che aveva formalmente affittato ai Froncillo e quindi non aveva interessead assecondare i [OSCURATO:PERSONA] comprando caffè cattivo a prezzo elevato.L’ordinanza impugnata ha, quindi, osservato che, comportandosi in questomodo, [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente, ed assai imprudentemente, indotto il G.i.p. aritenere ragionevolmente, per quanto erroneamente, che egli fosse uno storicoamico dei [OSCURATO:PERSONA] e che, avendo affittato il proprio bar ai Froncillo, appenaricevuto l'ordine dai Maliardo di fare in modo che i suoi affittuari comprasserosolo il caffè Seddio, si fosse affrettato a girare l'ordine ai Froncillo, per consentireai [OSCURATO:PERSONA] di recapitare la richiesta estorsiva tramite lui, senza nemmenorischiare di recarsi in proprio presso i Froncillo a richiederlo di persona.«Se eglinon avesse abitualmente frequentato i Maliardo, se non avesse dissimulato lapropria qualità di gestore del bar trincerandosi dietro la formale qualità di merolocatore dell'esercizio ai Froncillo, avrebbe posto il giudice della cautela incondizione di comprendere che egli aveva ordinato ai Froncillo di comprare ilcaffè Seddio solo perché intimorito dalla presentazione personale del D'Alteriopresso di lui, e contro il proprio interesse, trattandosi di caffè di scarsa qualitàvenduto a prezzo elevato.

Ed invece, comportandosi come accertato dalgiudicato penale assolutorio, l'istante ha fornito l'apparenza di essere un amicodei [OSCURATO:PERSONA] che, ricevuta la richiesta di estorcere ai propri affittuari l'acquistodel caffè Seddio, l'aveva immediatamente girata ai propri affittuari, al fine diconsentire alla cosca di veicolare la richiesta mediante un canale sicuro edinsospettabile, garantendosene l'illecito profitto» (pagg. 5 e 6 della ordinanzaimpugnata).Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella ordinanza della Corte di appello, con motivazione congrua e non illogica, equindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre inaspecificità.Il motivo, peraltro, non si confronta con la consolidata giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integragli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta dichi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attivitàcriminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità(Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237-01; Sez. 4, n. 37528 del24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218-01.

Cfr. Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep.2025, Maniscalco, Rv. 287302-01).4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza del 13 novembre 2025 inepigrafe, rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazioneper l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare dal 12 marzo 2012 al 3aprile 2012 e dal 17 gennaio 2023 al 6 marzo 2014 e precisamente dal 12 marzo2012 al 3 aprile 2012 e dal 17 gennaio 2023 al 17 aprile 2023 in custodiacautelare in carcere e dal 17 aprile 2013 al 6 marzo 2014 in regime di arrestidomiciliari, per complessivi 435 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto alla misura coercitiva della custodiacautelare in carcere in data 12 marzo 2012 con ordinanza del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt. 110 e 416 bis cod. pen. e 629 e 628 cod.pen., aggravati ex art. 7 D.L. n. 203 del 1991.L’ordinanza applicativa della custodia cautelare veniva annullata, percarenza di gravità indiziaria, con ordinanza del Tribunale del riesame in data 3aprile 2012.A seguito di ricorso del Pubblico Ministero, la Corte di cassazione rigettava ilricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame con riferimentoall’annullamento dell’ordinanza del G.i.p. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e416 bis cod. pen., mentre annullava l’ordinanza del Tribunale del Riesame conriferimento al delitto di estorsione aggravata.Il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, applicava nuovamente ad AlfredoAprovitola, in ordine al delitto di cui agli artt. 629 e 628 cod. pen., la custodiacautelare in carcere, alla quale veniva sottoposto dal 17 gennaio 2023.Con ordinanza del G.i.p. in data 17 aprile 2023 la custodia cautelare incarcere veniva, poi, sostituita con la misura cautelare degli arresti domiciliari.Con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 marzo2014, [OSCURATO:PERSONA] veniva rimesso in libertà e sottoposto a misuracautelare non custodiale.Con sentenza in data 17 settembre 2020, il Tribunale di Napoli condannavaAlfredo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui agliartt. 629 e 628 cod. pen.Con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 10 marzo 2022 AlfredoAprovitola veniva infine assolto per non aver commesso il fatto. La pronunciadiveniva irrevocabile in data 8 febbraio 2023.3. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli – dopo averosservato: che in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. sussistevaingiustizia formale perché l'ordinanza cautelare era stata annullata dal Tribunaledel riesame per carenza di gravi indizi di colpevolezza in base agli stessi elementiindiziari a disposizione del G.i.p.; che tuttavia, poiché la riparazione spettaesclusivamente ove ne ricorrano i presupposti in ordine a tutti i delitti per i qualila custodia cautelare era stata applicata con lo stesso titolo, occorreva verificarese la riparazione spettasse anche in relazione all'estorsione aggravata; che, inrelazione all'estorsione aggravata, l'ordinanza di custodia cautelare non risultavaannullata per carenza di gravi indizi di colpevolezza, sicché non si versava inipotesi di ingiustizia formale della detenzione ex art. 314, comma 2, cod. proc.pen., non risultando violati gli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. – ha rigettato ladomanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto ha ritenuto cheAlfredo [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto alcune condotte che, per quanto penalmenteirrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda diriparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave permacroscopica imprudenza, che avevano concorso a determinare l’applicazionedella custodia cautelare nei suoi confronti.In particolare, il giudice della riparazione ha osservato che il G.i.p. avevaapplicato la custodia cautelare in carcere ritenendo che, in base ai risultati delleintercettazioni e alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da numerosi collaboratoridi giustizia, [OSCURATO:PERSONA] intrattenesse ordinari rapporti d'affari e diconfidenza con i dirigenti della cosca camorristica [OSCURATO:PERSONA], egemone sulterritorio del Comune di Giugliano in Campania – ragion per cui aveva ritenutosussistenti gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. –e ritenendo altresì che egli avesse, su mandato della cosca [OSCURATO:PERSONA], imposto aidell'[OSCURATO:PERSONA] adibito a struttura alberghiera, di acquistare il caffè Seddio, dipeggiore qualità e maggior prezzo, perché imposto dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] a tutti gliesercizi di ristoro della zona, elementi costituenti gravi indizi dell'estorsioneaggravata in contestazione. Per le stesse ragioni il Tribunale di Napoli avevacondannato l'odierno istante alla pena di sette anni di reclusione per lamedesima estorsione aggravata.La Corte di appello di Napoli, invece, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] pernon aver commesso il fatto, interpretando diversamente le medesime risultanzeprobatorie. In particolare, la Corte di appello, con sentenza passata in giudicato,aveva accertato, in fatto, che il rapporto di affitto del bar tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed i duedel caffè di marca Seddio) avesse una natura prevalentemente formale, mentrein realtà l'[OSCURATO:PERSONA] era direttamente coinvolto nella gestione del bar medesimo.Posta tale premessa, il giudicato assolutorio aveva accertato in fatto che erasenz'altro vero che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ai Froncillo che il bar avrebbedovuto acquistare il caffè Seddio, e non già il Kenon che era più buono e menocaro, sol perché la cosca [OSCURATO:PERSONA] lo imponeva, ma è altrettanto vero cheAprovitola aveva ricevuto la richiesta direttamente dal nipote del capoclanpertanto, accertato che la ragione per cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato ai Froncillodi acquistare il caffè Seddio, sol perché era stato così ordinato dalla coscaMaliardo, non fosse riconducibile alla volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di sostenere l'attivitàdelittuosa della cosca, ma esclusivamente al timore nello stesso indotto dallarichiesta proveniente dal capo della cosca, unito al rilievo per cui egli non erasolo il locatore del bar, ma ne era di fatto anche il gestore insieme ai Froncillo,sicché non ne traeva vantaggio economico. Per questo motivo la Corte di appelloha ritenuto che la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], consistita nel ricevere l'ordine dallacosca [OSCURATO:PERSONA] e nel comunicarlo perentoriamente ai Froncillo non potessequalificarsi come suo concorso nell'estorsione, ma dovesse ritenersi dettata dallasua paura della cosca e dalla sua diretta gestione del bar insieme con i Froncillo.Il giudicato assolutorio aveva, altresì, accertato in fatto, pur ritenendoloinsufficiente a mutare opinione quanto alle ragioni della condotta dell'[OSCURATO:PERSONA],che «il materiale probatorio raccolto dalla [OSCURATO:PERSONA]... tracciava unospaccato di ombre sull'operato dell'imputato e del genitore, adusi afrequentazioni censurabili e ad operare con spregiudicatezza nello svolgimentodelle loro attività...l'imputato...affermato economicamente nel settore delcalcestruzzo, attraverso la società Tecnocem (intestata a terzi ma di fatto gestitadal prevenuto e dal genitore), proprio grazie all'indefettibile supporto dellaconsorteria camorrista dei [OSCURATO:PERSONA], ciò tuttavia non significa che l'imputatoabbia accettato la fornitura del caffè Seddio per ricambiare i favori ricevuti» (cfr.pag. 23 della sentenza irrevocabile di assoluzione).4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidatoad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentaerronea applicazione degli artt. 314 e sss cod. proc. pen. e contestualmentemancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto inordine alla ritenuta sussistenza del requisito della colpa grave in capo all’istante.Si duole, in particolare, del travisamento del fatto e della conseguenteapparenza di motivazione, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non era statoconcorrente nel reato di estorsione ed anzi era stato lui stesso destinatario dellaestorsione. Richiama, a tal fine, le conversazioni intercettate registrate aiprogressivi n. 14257 e 14280 del 17 maggio 2009 nonché le conversazionicaptate in ambientale n. 2822 del 19 maggio 2009 e n. 2859 del 20 maggio2009 tra [OSCURATO:PERSONA]Alterio e lo zio [OSCURATO:PERSONA], di cui riporta stralci, dallequali risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] era titolare del bar e diretto destinatariodella estorsione. Sostiene, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto vicinoad ambienti delinquenziali e, a riprova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fossel’unico soggetto estorto, riporta l’espressione utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] aproposito della fornitura di caffè ad [OSCURATO:PERSONA] (“Pinù questi hannopaura”).Lamenta che il percorso argomentativo seguito dalla Corte partenopea nonappariva coerente con i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, inquanto compito della Corte di appello era quello di verificare quale fosse ilcomplesso degli indizi che fondavano la cautela, mentre l’argomento utilizzatoper escludere la riparazione atteneva ad una fase successiva a quelladell’adozione della misura.Si duole, pertanto, della mancanza di un approfondimento concreto circa laricorrenza di una colpa grave da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], idonea a precludere ildiritto alla riparazione, che deve essere “macroscopica”.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenzadi legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024,Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati),che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiustadetenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082).«Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta delrichiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e leragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4,n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019,Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv.219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementifondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta delrichiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudicepenale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo odella colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità inrelazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441del 03/07/2025, cit.).Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso adare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose ogravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso delprocedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 –01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01).3. Passando all’esame della condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo individuata dalla Corte di appello, va ribadito che, in sede diverifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento deldiritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendioprobatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza diun comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un gravequadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quellaeseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta averificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice dellacautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pursuccessivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questaapparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processualetenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementiprobatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non siastata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016,Buccini, Rv. 266808), e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti glielementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza dicondotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguitomotivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità(Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l’applicazione dellacustodia cautelare nei confronti dell’istante fosse stata sinergicamentedeterminata da condotte macroscopicamente imprudenti tenute dallo stesso,accertate dal giudicato penale assolutorio.Anzitutto, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] frequentava abitualmente icapi della cosca camorristica [OSCURATO:PERSONA], potente formazione criminale egemonesul territorio di Guigliano in Campania. E tale contiguità gli era tornata utile pergarantire la crescita dell'impresa di produzione e vendita di calcestruzzoTecnocem, che egli gestiva di fatto dopo averla intestata a prestanome.In secondo luogo, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in sede diinterrogatorio di garanzia reso in data 13 marzo 2012 davanti al G.i.p., avevamentito, dichiarando in sostanza che era mero locatore del bar invece diammettere che gestiva di fatto il bar che formalmente era affittato ai fratelliin prima persona»).Dalla ordinanza della Corte di appello risulta, in particolare, che dal giudicatoassolutorio è emerso che [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato adibitoad hotel, aveva formalmente affittato ai due Froncillo il bar sito al piano terra ditale fabbricato. Dovendo gestire il bar, i Froncillo stavano valutando quale marcadi caffè comperare, e si sarebbero indirizzati verso la Kenon, quando AlfredoAprovitola, come risulta dalle conversazioni intercettate in cui interloquiscedirettamente, ordinò loro di acquistare il caffè Seddio, di peggiore qualità e dimaggior prezzo, sol perché lo aveva ordinato la cosca [OSCURATO:PERSONA], che glielo avevarichiesto direttamente mediante invito rivoltogli oralmente e personalmente daD'Alterio, nipote e diretto collaboratore del capoclan [OSCURATO:PERSONA]. E nelleconversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] viene rassicurato circa l'inutilità di ulterioriinterventi sui Froncillo, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato,"mettendosi a disposizione", di fungere egli stesso da portaordini per garantireche i Froncillo acquistassero il caffè Seddio, secondo i desiderata della coscacamorristica.[OSCURATO:PERSONA] aveva mentito su una circostanza dirimente, inquanto la Corte di appello aveva escluso la sua responsabilità per l'estorsioneaggravata proprio in base al rilievo per cui egli fosse, in realtà, gestore di fattodel bar che aveva formalmente affittato ai Froncillo e quindi non aveva interessead assecondare i [OSCURATO:PERSONA] comprando caffè cattivo a prezzo elevato.L’ordinanza impugnata ha, quindi, osservato che, comportandosi in questomodo, [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente, ed assai imprudentemente, indotto il G.i.p. aritenere ragionevolmente, per quanto erroneamente, che egli fosse uno storicoamico dei [OSCURATO:PERSONA] e che, avendo affittato il proprio bar ai Froncillo, appenaricevuto l'ordine dai Maliardo di fare in modo che i suoi affittuari comprasserosolo il caffè Seddio, si fosse affrettato a girare l'ordine ai Froncillo, per consentireai [OSCURATO:PERSONA] di recapitare la richiesta estorsiva tramite lui, senza nemmenorischiare di recarsi in proprio presso i Froncillo a richiederlo di persona.«Se eglinon avesse abitualmente frequentato i Maliardo, se non avesse dissimulato lapropria qualità di gestore del bar trincerandosi dietro la formale qualità di merolocatore dell'esercizio ai Froncillo, avrebbe posto il giudice della cautela incondizione di comprendere che egli aveva ordinato ai Froncillo di comprare ilcaffè Seddio solo perché intimorito dalla presentazione personale del D'Alteriopresso di lui, e contro il proprio interesse, trattandosi di caffè di scarsa qualitàvenduto a prezzo elevato. Ed invece, comportandosi come accertato dalgiudicato penale assolutorio, l'istante ha fornito l'apparenza di essere un amicodei [OSCURATO:PERSONA] che, ricevuta la richiesta di estorcere ai propri affittuari l'acquistodel caffè Seddio, l'aveva immediatamente girata ai propri affittuari, al fine diconsentire alla cosca di veicolare la richiesta mediante un canale sicuro edinsospettabile, garantendosene l'illecito profitto» (pagg. 5 e 6 della ordinanzaimpugnata).Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella ordinanza della Corte di appello, con motivazione congrua e non illogica, equindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre inaspecificità.Il motivo, peraltro, non si confronta con la consolidata giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integragli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta dichi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attivitàcriminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità(Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237-01; Sez. 4, n. 37528 del24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218-01. Cfr. Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep.2025, Maniscalco, Rv. 287302-01).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25502/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris