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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08409/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, reso noto che il Pubblico Ministero della Procura generale presso la Corte d'appello di Milano aveva disposto il dissequestro, tra l'altro, anche dei dispositivi informatici sequestrati, ribadiva la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con restituzione anche delle cosiddette copie forensi dei dati rinvenuti nei predetti dispositivi; letta la memoria integrativa dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva nelle proprie menzionate richieste; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Varese, in sede di riesame, confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 08/06/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale - emesso, su richiesta dell'autorità giudiziaria tedesca, e per delega della Corte d'appello di Milano, nell'ambito di un procedimento penale pendente davanti alla predetta autorità straniera a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di «spionaggio di dati» (art. 202-a StGB), «frode informatica» (art. 263-a StGB), «frode» (art. 263 StGB) e «riciclaggio di denaro; occultamento di beni derivanti da attività illecita» (art. 261 StGB) - avente a oggetto, tra l'altro, diversi dispositivi informatici.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Varese, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253, 275 e 324 dello stesso codice «per inosservanza dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del sequestro dei supporti informatici».

Dopo avere esposto alcuni principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici (è citata, in particolare, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti), il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata avrebbe violato gli invocati principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità per avere confermato l'impugnato decreto di sequestro nonostante questo nulla avesse disposto con riguardo né all'effettuazione della copia forense dei dati rinvenuti nei dispositivi informatici sequestrati, né ai criteri di selezione (parole chiave) dei dati effettivamente pertinenti ai reati per i quali si procedeva, né alla durata temporale del vincolo reale, senza adeguatamente motivare, neppure essa, in ordine a tali aspetti.

A quest'ultimo proposito, il ricorrente rappresenta: quanto all'affermazione del Tribunale di Varese secondo cui il G.i.p. dello stesso Tribunale, «il giorno successivo alla esecuzione del sequestro che aveva disposto, [aveva], del pari, disposto che si procedesse alla copia forense», che ciò «al momento del deposito del [...] ricorso non risulta al sig. [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai stato notificato l'avviso di accertamento tecnico non ripetibile riguardante le operazioni di copia»; quanto all'affermazione del Tribunale di Varese secondo cui «depone[va], seppur marginalmente, a favore della sussistenza del [...] rapporto di proporzionalità la circostanza che si tratti di un sequestro disposto in un contesto d'indagini di respiro internazionale», che «proprio il fatto che il sequestro [fosse] stato disposto per una rogatoria proveniente dalla Germania avrebbe dovuto necessariamente spingere il GIP e il Tribunale ad aumentare le garanzie dell'indagato e non a diminuirle».[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel pronunciarsi con riferimento a un caso di richiesta a uno Stato estero, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di un sequestro probatorio, hanno fissato dei principi che assumono rilievo anche con riferimento alla fattispecie in esame.

Esse hanno chiarito che: «la richiesta di eseguire il provvedimento di sequestro, non è rivolta alla polizia giudiziaria, ma all'autorità giudiziaria dello Stato sul cui territorio l'esecuzione dovrà avvenire»; «ciò comporta che l'autorità richiesta dovrà adottare anche un suo provvedimento, destinato in ogni caso ad accertare i presupposti cui è condizionata l'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria internazionale, talora anche la plausibilità della misura richiesta»; «la maggiore complessità del procedimento di esecuzione del sequestro, deriva dall'esigenza di imporre un doppio vincolo di indisponibilità dell'oggetto sequestrato, operante sia sul territorio dello stato richiedente sia sul territorio dello stato richiesto»; «tale duplice efficacia coercitiva del sequestro eseguito all'estero è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, quando ha ritenuto che contro il provvedimento di esecuzione in Italia del sequestro richiesto da uno stato estero è proponibile incidente di esecuzione indipendentemente dalle impugnazioni proponibili contro il provvedimento dell'autorità giudiziaria estera»; «l'indisponibilità sul territorio italiano del bene di cui sia richiesto il sequestro all'estero dipende pur sempre da un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che, ove non adottato separatamente, deve ritenersi implicito nella richiesta di assistenza giudiziaria internazionale» (Sez.

U, n. 21420 del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184-01).

Sulla base di tale quadro di riferimento, le Sezioni Unite hanno altresì spiegato che, se è vero che l'esecuzione del provvedimento coercitivo «è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento», è altrettanto vero che «solo al giudice dello Stato richiedente competono la delibazione di ammissibilità della prova desumibile dalla cosa da sequestrare e la preliminare imposizione di quel vincolo di indisponibilità che condiziona il successivo provvedimento coercitivo e il conseguente ulteriore vincolo imposto dallo stato richiesto».Dunque, la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione, argomentano ancora le Sezioni Unite, impone il riconoscimento della possibilità di un'impugnazione anche separata delle due decisioni.

Dai principi indicati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, discende, con riguardo al caso di specie, che le ragioni relative alla legittimità del sequestro e, dunque, alla sussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo probatorio non potevano essere dedotti in sede di riesame davanti al Tribunale di Varese, al quale, al più, avrebbero potuto essere prospettate solo questioni relative all'esecuzione del sequestro e non alla sua legittimità (in tale senso: Sez. 6, n. 33258 del 14/04/2021, Marogna, Rv. 282032-01).

Pertanto, non importando che ciò non sia stato rilevato dal Tribunale del riesame, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, reso noto che il Pubblico Ministero della Procura generale presso la Corte d'appello di Milano aveva disposto il dissequestro, tra l'altro, anche dei dispositivi informatici sequestrati, ribadiva la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con restituzione anche delle cosiddette copie forensi dei dati rinvenuti nei predetti dispositivi; letta la memoria integrativa dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva nelle proprie menzionate richieste; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Varese, in sede di riesame, confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 08/06/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale - emesso, su richiesta dell'autorità giudiziaria tedesca, e per delega della Corte d'appello di Milano, nell'ambito di un procedimento penale pendente davanti alla predetta autorità straniera a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di «spionaggio di dati» (art. 202-a StGB), «frode informatica» (art. 263-a StGB), «frode» (art. 263 StGB) e «riciclaggio di denaro; occultamento di beni derivanti da attività illecita» (art. 261 StGB) - avente a oggetto, tra l'altro, diversi dispositivi informatici. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Varese, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253, 275 e 324 dello stesso codice «per inosservanza dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del sequestro dei supporti informatici». Dopo avere esposto alcuni principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici (è citata, in particolare, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti), il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata avrebbe violato gli invocati principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità per avere confermato l'impugnato decreto di sequestro nonostante questo nulla avesse disposto con riguardo né all'effettuazione della copia forense dei dati rinvenuti nei dispositivi informatici sequestrati, né ai criteri di selezione (parole chiave) dei dati effettivamente pertinenti ai reati per i quali si procedeva, né alla durata temporale del vincolo reale, senza adeguatamente motivare, neppure essa, in ordine a tali aspetti. A quest'ultimo proposito, il ricorrente rappresenta: quanto all'affermazione del Tribunale di Varese secondo cui il G.i.p. dello stesso Tribunale, «il giorno successivo alla esecuzione del sequestro che aveva disposto, [aveva], del pari, disposto che si procedesse alla copia forense», che ciò «al momento del deposito del [...] ricorso non risulta al sig. [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai stato notificato l'avviso di accertamento tecnico non ripetibile riguardante le operazioni di copia»; quanto all'affermazione del Tribunale di Varese secondo cui «depone[va], seppur marginalmente, a favore della sussistenza del [...] rapporto di proporzionalità la circostanza che si tratti di un sequestro disposto in un contesto d'indagini di respiro internazionale», che «proprio il fatto che il sequestro [fosse] stato disposto per una rogatoria proveniente dalla Germania avrebbe dovuto necessariamente spingere il GIP e il Tribunale ad aumentare le garanzie dell'indagato e non a diminuirle».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel pronunciarsi con riferimento a un caso di richiesta a uno Stato estero, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di un sequestro probatorio, hanno fissato dei principi che assumono rilievo anche con riferimento alla fattispecie in esame. Esse hanno chiarito che: «la richiesta di eseguire il provvedimento di sequestro, non è rivolta alla polizia giudiziaria, ma all'autorità giudiziaria dello Stato sul cui territorio l'esecuzione dovrà avvenire»; «ciò comporta che l'autorità richiesta dovrà adottare anche un suo provvedimento, destinato in ogni caso ad accertare i presupposti cui è condizionata l'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria internazionale, talora anche la plausibilità della misura richiesta»; «la maggiore complessità del procedimento di esecuzione del sequestro, deriva dall'esigenza di imporre un doppio vincolo di indisponibilità dell'oggetto sequestrato, operante sia sul territorio dello stato richiedente sia sul territorio dello stato richiesto»; «tale duplice efficacia coercitiva del sequestro eseguito all'estero è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, quando ha ritenuto che contro il provvedimento di esecuzione in Italia del sequestro richiesto da uno stato estero è proponibile incidente di esecuzione indipendentemente dalle impugnazioni proponibili contro il provvedimento dell'autorità giudiziaria estera»; «l'indisponibilità sul territorio italiano del bene di cui sia richiesto il sequestro all'estero dipende pur sempre da un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che, ove non adottato separatamente, deve ritenersi implicito nella richiesta di assistenza giudiziaria internazionale» (Sez. U, n. 21420 del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184-01). Sulla base di tale quadro di riferimento, le Sezioni Unite hanno altresì spiegato che, se è vero che l'esecuzione del provvedimento coercitivo «è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento», è altrettanto vero che «solo al giudice dello Stato richiedente competono la delibazione di ammissibilità della prova desumibile dalla cosa da sequestrare e la preliminare imposizione di quel vincolo di indisponibilità che condiziona il successivo provvedimento coercitivo e il conseguente ulteriore vincolo imposto dallo stato richiesto».Dunque, la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione, argomentano ancora le Sezioni Unite, impone il riconoscimento della possibilità di un'impugnazione anche separata delle due decisioni. Dai principi indicati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, discende, con riguardo al caso di specie, che le ragioni relative alla legittimità del sequestro e, dunque, alla sussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo probatorio non potevano essere dedotti in sede di riesame davanti al Tribunale di Varese, al quale, al più, avrebbero potuto essere prospettate solo questioni relative all'esecuzione del sequestro e non alla sua legittimità (in tale senso: Sez. 6, n. 33258 del 14/04/2021, Marogna, Rv. 282032-01). Pertanto, non importando che ciò non sia stato rilevato dal Tribunale del riesame, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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