CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 25362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4120 - 2022 , relativo al procedimen to n. 30138 - 20 20, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGNONE; -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2022 n. 04120 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 3472/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. –con “istanza per la correzione di errore materiale” del 17 febbraio 2022, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnone, per il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto a questa Corte di «procedere alla correzione dell’errore materiale»contenuto nell’ordinanza n. 3472/2022, resa nel procedimento n . 3 0138 /20 20 R.G., nella parte in cui il dispositivo non reca la liquidazione delle spese cui il Ministero ricorrente , soccombente , risulta condannato in motivazione; 1.1. –all’esito della proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio; 1.2.– da una ricerca degli atti tramite PCT è risulta to che la stessa domanda è stata successivamente proposta con ricorso del 31 maggio 2022, notificato in pari data all’Avvocatura dello Stato, a mezzo PEC. Considerato che: 2. –nella copia dell’ordinanza da correggere prodotta dal ricorrente (che ne ha attestato la conformità alla copia comunicatagli dalla cancelleria a mezzo PEC del 03/02/2022), il sig. [OSCURATO:PERSONA] indicato come “controricorrente” nell’intestazione, mentre inmotivazione si legge che «l’intimato non ha svolto difese»(1.1.); 2.1. –dagli atti disponibili non risulta se il sig. [OSCURATO:PERSONA] siastato o meno ammesso al patrocinio a spese dello Stato; 3. –la verifica se il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto difese come controricorrente nel procedimento n. 30138/2020 R.G. e, in secondo luogo,se sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è necessaria ai fini della decisione sulricorso per correzione di errore materiale in Ric. 2022 n. 04120 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -3- esame, con ri guardo all’eventuale applicabilità non già dell’art. 133, bensì dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 24413/2021; conf. Cass. 33897/2921, 11750/2022, 11965/2022); 4. –una volta acquisiti gli atti del procedimento n. 30138/2020 R.G., sarà altresì valutata l’opportunità di provvedered’ufficio alla correzione dell’intestazione dell’ordinanza, nonché de lla statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 155 del 2002 nei confronti del Ministero originariamente ricorrente, risultato soccombente ( v. sul punto Cass. Sez. U, 24413/2021; conf. ex plurimis Cass. 11750/2022, 11965/2022 , 5955/2014). P.Q.M. Dispone rinvio a nuovo ruolo,mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento n. RG 30138/2020 e di dare comunicazione alle parti della presente ordinanza