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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44081/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bernardo era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della contestata recidiva prendendo in considerazione esclusivamente i precedenti dell'imputato, senza motivare in ordine ai presupposti dell'istituto; inoltre, la Corte aveva fatto erroneamente riferimento alla perpetrazione del delitto di truffa, senza che emergessero dal casellario giudiziale precedenti specifici per tale reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente all'unico motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti specifici dell'imputato per reati contro il patrimonio, indice di spiccata propensione a delinquere; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agostini -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bernardo era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della contestata recidiva prendendo in considerazione esclusivamente i precedenti dell'imputato, senza motivare in ordine ai presupposti dell'istituto; inoltre, la Corte aveva fatto erroneamente riferimento alla perpetrazione del delitto di truffa, senza che emergessero dal casellario giudiziale precedenti specifici per tale reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente all'unico motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti specifici dell'imputato per reati contro il patrimonio, indice di spiccata propensione a delinquere; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agostini -
Sentenza Cassazione n. 44081/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris