CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP in sede che, in data 3.10.2023, aveva adottato, nei confronti del ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. e, in particolare, di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato ‘ndrangheta e, specificamente, al gruppo operante nella città di [OSCURATO:PERSONA] ed identificato nella cosca "Libri"; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen.: richiamata la giurisprudenza di questa Corte, segnala il carattere apparente della motivazione del gravato provvedimento quanto al profilo dell'apporto dell'indagato al sodalizio quale elemento costitutivo e pregnante del delitto in esame; segnala, infatti, come l'ordinanza abbia fatto riferimento alla "vicinanza" del Quattrone alla cosca Libri testimoniata, a suo avviso, dai precedenti penali ascrivibili, tuttavia, al fratello Emanuele e, poi, ad alcuni procedimenti in cui il Quattrone era rimasto coinvolto risultandone tuttavia, ed all'esito, assolto; denunzia, quindi, la carenza e, per altri aspetti, la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per aver desunto la gravità indiziaria del delitto di partecipazione al sodalizio da condotte che non denotano alcun apporto alla vita dell'associazione; osserva, in primo luogo, che il collaboratore Luizzo, come precisato dal GIP, era affiliato alla cosca Rosmini di tal ché le sue dichiarazioni non potevano che essere de relato non avendo tuttavia egli mai indicato la fonte delle proprie propalazioni; aggiunge che la appartenenza al clan del fratello Emanuele non poteva integrare un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore unico, tra gli altri, ad averlo indicato come partecipe senza tuttavia essere stato in grado di specificarne alcuna condotta sintomatica e, anzi, indicandolo con il nome di Gregorio; segnala la inadeguatezza, sotto questo profilo, delle conversazioni richiamate nell'ordinanza genetica, a partire da quella intercorsa nel giugno 2013 tra il Quattrone ed il Chirico ma, anche, quella del maggio del 2014 tra costui e tale Repaci avente ad oggetto una rapina di cui la difesa aveva segnalato non esservi alcun riscontro ma che il Tribunale ha ciò non di meno, ed illogicamente, giudicato significativa della partecipazione al sodalizio; rileva, ancora, che le conversazioni del 18 e del 20 febbraio del 2018, pure valorizzate dal Tribunale, attengono alla attivazione dei componenti del sodalizio per garantire un contributo mensile al fratello del ricorrente, sia pure veicolato attraverso la persona di quest'ultimo; sottolinea la equivocità dell'espressione in quella occasione utilizzata dal Libri nel colloquiare con il ricorrente, in alcun modo valorizzabile per fondare la prova della appartenenza al sodalizio; evidenzia il riferimento inadeguato a somme che avrebbero dovuto essere a tal fine riscosse da un soggetto ben identificato e che, perciò, avrebbero potuto, laddove di origine illecita, fondare una imputazione, mai elevata a carico di alcuno; richiama, ancora, le dichiarazioni del Minerva, pure valorizzate dal Tribunale, e che attengono ad una vicenda sui cui sviluppi nulla era stato acquisito e che, pertanto, non aveva consentito di enucleare un apporto reale del ricorrente al sodalizio; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la difesa si limita a formulare una critica serrata alle risultanze investigative valorizzate sia nella ordinanza generiche che in quella del Tribunale con cui, tuttavia, omette di confrontarsi e che, dal canto suo, risulta assolutamente logica e lineare oltre che puntualmente ancorata alle risultanze investigative di cui ha dato conto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero comunque non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente c:onto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della lociica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi; Sez. 4, n. 6660 del 24.1.2017, Pugiotto; Sez. 4, n. 53369 del 9.11.2016, Jovanovic; conf., ancora, Sez. 4, n. 17247 del 14.3.2019, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22.5.2018, Tantone; Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Carrubba). Esula, inoltre, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30.4.1997, Dessinnone; Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, Elia; Sez. 6, n. 49153 del 12.11.2015, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 2. Tanto premesso in via generale, rileva il collegio che la contestazione provvisoriamente elevata a carico del Quattrone è di essere partecipe dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, con particolare riferimento alla sua articolazione territoriale individuata nella cosca Libri operante nei territori di Cannavò, Vinco, Sant'anno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gallina, [OSCURATO:PERSONA], del centro storico di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si sofferma nel contestare la idoneità degli elementi acquisiti dagli investigatori a carico del ricorrente a disegnarne una condotta integrante il delitto di partecipazione ad un sodalizio riconducibile nella tipologia delineata dall'art. 416-bis cod. pen. difettando, a suo avviso, la individuazione di comportamenti dimostrativi dell'apporto del Quattrone gruppo. Rileva perciò il collegio come sia opportuno ripercorrere, sia pure brevemente, i principi di recente riaffermati dalle SS.UU. nella nota (e da talune difese evocata) sentenza "Modaffari". In quella occasione, infatti, sono state passate in rassegna le diverse impostazioni ermeneutiche proposte dalla dottrina e, soprattutto, rilevabili nella giurisprudenza: a partire dalla teoria c.d. "organizzatoria" che, tuttavia, a loro avviso "... mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui collega la fattispecie criminosa all'acquisizione della qualifica formale di associato, ritenendo sufficiente ai fini dell'integrazione del reato l'ingresso nel sodalizio e finendo per ritenere irrilevante l'attivazione o meno del partecipe a favore della consorteria" (cfr., pag. 34 della sentenza).Si è segnalato, tuttavia, che nemmeno la teoria c.d. "causale" può essere nella sua assolutezza condivisa: in particolare, le SS.UU. Modaffari hanno spiegato che "... la maggiore criticità involge necessariamente la ric:onosciuta teorica possibilità di sovrapposizione di due categorie dogmatiche (concorso esterno e partecipazione) del tutto autonome e con profonde caratterizzazioni differenziali" mentre "... la aprioristica svalutazione della condotta di messa a disposizione delle energie del singolo a favore del gruppo non tiene conto della possibile autonoma rilevanza probatoria del fatto in sé considerato alla stregua degli indicatori evidenziati dalla sentenza Mannino" ma, anche, "... con riferimento al rilievo operato dalla sentenza Pesce in relazione al riconosciuto effetto di attivazione in favore dell'associazione conseguente all'acquisizione della «qualità di uomo d'onore», al pari della dimostrata progressione nelle doti, introducendo una conoscenza appartenente al piano storico ed esperienziale, finisce per elevare a massima d'esperienza generalizzata una specifica realtà processuale" (cfr., ivi, pagg. 34-35). Detto questo, e come acutamente osservato dalle SS.UU., occorre soffermare l'attenzione sulle peculiarità della condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso evitando il rischio di confonderne i tratti distintivi rispetto a quella di concorso esterno e, in particolare, considerare che, come è noto, solo per quest'ultima il presupposto essenziale (come ribadito nelle sentenze Demitry e Mannino) ed imprescindibile è rappresentato dalla possibilità di ravvisare un reale ed effettivo apporto causale alla organizzazione che, peraltro, non necessariamente, come si era affermato dalle SS.UU. Demitry, deve intervenire in momenti di fibrillazione del sodalizio ma che, invece, come avrebbero chiarito le SS.UU., Mannino, ben può essere essenziale per la vita "ordinaria" della associazione. Proprio le SS.UU. Mannino hanno spiegato che risponde ck concorso esterno "... il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., per l'appunto, Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671). Tenendo ferme queste coordinate, allora, se la mera "affiliazione" non è di per sé sufficiente ad integrare il paradigma della "partecipazione" alla associazione, quel che occorre verificare è che l'agente abbia effettivamente tenuto comportamenti espressivi ed emblematici di militanza attiva; in tal senso, non è indispensabile che il partecipe si prodighi attivamente ed in termini causalmente efficienti sull'attività e lo sviluppo dell'associazione nei campi di operatività illecita, atteso che il proprium del reato risiede proprio — e, allo stesso tempo, essenzialmente - nella "compenetrazione" con il sodalizio che è l'oggetto delle condotte esteriori che lo manifestino. In tal senso, le SS.UU. Modaffari hanno richiamato le conclusioni della sentenza Mannino secondo cui "... va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo" tenendo conto che "... la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status" ma che "... implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte; in quest'ottica, si è chiarito che "... l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all'art. 416-bis, primo connrna, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione" assumendo "... assoluta decisività ai fini della valutazione di appartenenza ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva". In definitiva, rileva il collegio che, alla luce delle coordinate offerte dalla elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo "partecipe" deve essere riferito ad aspetti che attengano alla vita dell'associazione, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano all'interno del sodalizio ovvero nelle sue dinamiche organizzative non richiedendosi, necessariamente, un apporto causale che riguardi la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, più in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in esame, comportamenti emblematici del fatto che l'agente faccia "parte" del sodalizio operando al suo interno (o, anche, manifestandosi all'esterno come affiliato) e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, in effetti, il proprium della fattispecie. Non a caso, sono state ancora una volta le SS.UU. Modaffari a chiarire che la condotta penalmente rilevante (di "messa a disposizione") si debba esplicitare in atti "... di conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione" che non necessariamente, tuttavia, devono tradursi in un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché "... ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il parametro della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto". Ed in tal senso, le SS.UU. hanno osservato che "... potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei poteri di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa" (cfr., pag. :36 della sentenza). Di assoluto rilievo, inoltre, è il passaggio in cui le SS.UU., in coerenza con le premesse ricostruttive di cui hanno dato ampiamente conto, hanno chiarito che, ai fini della prova della "partecipazione", rilevano "... i comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione ... e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" aggiungendo che "... la messa a disposizione non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - chiamata per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria" (cfr., pag. 41 della sentenza).In altri termini, le SS.UU. hanno insistito sulla necessità di appuntare la attenzione sulla esistenza di fatti e condotte che siano emblematici e rappresentativi della partecipazione al sodalizio, quand'anche non necessariamente manifestatasi nel compimento di reati-fine o di fatti funzionali alla sua attività esterna, ma che siano espressione certa dela militanza nella associazione di cui il soggetto è parte manifestando tale partecipazione nel collaborare al suo funzionamento, alla sua organizzazione, alla conservazione della sua integrità anche sul piano del persistente controllo del territorio nel quale opera ed agisce. 3. Tanto premesso, ritiene il collegio che il Tribunale abbia operato una valutazione attenta ed accurata del materiale acquisito nel corso delle indagini sorreggendo la propria decisione con una motivazione che non si presta a rilievi suscettibili di essere spesi in questa sede. Dopo aver riaffermato la pacifica e consolidata acquisizione della esistenza della cosca Libri, già oggetto di accertamenti giudiziari nei procedimenti "Olimpia", "[OSCURATO:PERSONA]", "Testamento", "Cosmos", "[OSCURATO:PERSONA]", "Meta", "Rinnovamento", "Teorema-Roccaforte", "[OSCURATO:PERSONA]", "Epicentro" ed aver indicato gli esponenti di spicco del gruppo, il Tribunale ha spiegato che le indagini avevano consentito di individuare, tra costoro, anche i fratelli Emanuele (all'epoca detenuto) e [OSCURATO:PERSONA], operanti nel quartiere "Gallina". Ha richiamato, a tal fine, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], storico esponente della cosca Rosnnini, detenuto dal 2013 ma al corrente di tutti i nuovi equilibri tanto da essere stato giudicato attendibile nel procedimento "Heliantus", del 2020 (cfr., in tal senso, pag. 11 anche nella nota n. 2) e quelle di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi); ma, nel contempo, ha evocato le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA] nonché il colloquio tra Zindato e Minerva. Quanto al Liuzzo, ha fatto presente che il dichiarante aveva riferito che i fratelli Quattrone erano fedelissimi di [OSCURATO:PERSONA]; aveva fatto riferimento ai suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] (Joli) strettamente legato a Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] e di come [OSCURATO:PERSONA] fosse legato ad [OSCURATO:PERSONA] coadiuvato dal fratello Vittorio, da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi cugini imprenditori edili (cfr., pag. 12 dell'ordinanza). Secondo quanto riportato nel provvedimento, il Quattrone era stato univocamente indicato come partecipe sia pure con l'errato nome di "Gregorio" ma certamente identificabile nell'odierno ricorrente in considerazione della titolarità del negozio di vendita e restauro mobili antichi di cui, effettivamente, l'odierno ricorrente è titolare e gestore.Del tutto congruamente, peraltro, il Tribunale ha valorizzato, in termini di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, le risultanze del servizio di captazione e, in primo luogo, la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui quest'ultimo aveva "mandato a salutare" Vittorio; la conversazione intercettata il 22.5.2014 nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] tra costei ed il convivente [OSCURATO:PERSONA], arrabbiato con [OSCURATO:PERSONA] per una rapina che sarebbe stata eseguita nel territorio di sua competenza ma senza avvertire nessuno e di cui aveva parlato proprio con [OSCURATO:PERSONA] cui, significativamente (ovvero proprio in qualità di "intraneo" al sodalizio e, perciò, tenuto al rispetto di determinate regole di condotta) aveva chiesto conto ponendo il suo interlocutore nella alternativa di ammettere la rapina, ed allora versare a lui i relativi proventi o, altrimenti, ammettere di non saperne niente, e allora di non essere in grado di gestire il territorio dalla cui "conduzione" cui i due fratelli sarebbero stati perciò estromessi. Il Tribunale non ha eluso il rilievo difensivo incentrato sul fatto che non sarebbe risultata alcuna rapina insistendo, tuttavia, in maniera non illogica, sul dato oggettivo rappresentato dai termini e dalle modalità della interlocuzione intercorsa tra il Chirico e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto per l'uno o per l'altro verso "responsabile" nei confronti del sodalizio per averne, nella prospettiva del suo interlocutore, infranto le regole di funzionamento interno; ha spegato, infatti, che il ricorrente non si era sottratto alla richiesta di spiegazioni protestando, ad esempio, la sua estraneità al contesto criminale di riferimento e che, sotto altro profilo, il Chirico, nel parlare dell'episodio, aveva evocato i due fratelli Quattrone in termini sostanzialmente "unitari" ovvero senza distinguere, in ordine alla "responsabilità", Vittorio rispetto ad Emanuele. Da ultimo, ha fatto presente che il "padre", cui aveva fatto riferimento il Chirico, non era da individuare nel padre dei due fratelli Quattrone (cfr., pag. 17 dell'ordinanza). Altro elemento giudicato sintomatico della "intraneità" di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è stato correttamente individuato, dai giudici della cautela, dal contesto in cui era maturato, ed era stato attuato, l'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sostenere e mantenere il di lui fratello Emanuele, detenuto, con un contributo mensile di 500 euro; secondo la ricostruzione ripercorsa dai giudici di merito, era accaduto, infatti, che il Libri aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di accompagnarlo a casa di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si era anzi scusato per il ritardo con cui la cosca aveva adempiuto al suo dovere di solidarietà nei confronti del fratello Emanuele.Correttamente, rileva il collegio, alla luce delle considerazioni di carattere generale concernenti il delitto di "partecipazione" a sodalizio di stampo mafioso, il Tribunale ha perciò valutato le risultanze investigative successive, a partire da quelle che dimostrano il fattuale adempimento dell'impegno che era stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e che, in una lettura complessiva della vicenda, ha autorizzato i giudici della fase cautelare a valorizzare il tono e le espressioni (cfr.: [OSCURATO:PERSONA] rivolto a [OSCURATO:PERSONA]: "tra noi ...") utilizzati nella conversazione intercorsa tra costoro, certamente emblematici della preg ressa e non occasionale conoscenza e consuetudine tra i due. Ed è ancora in questo quadro complessivo che il Tribunale, in maniera non arbitraria, ha potuto collocare le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a proposito della sollecitazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere somme dovute da diversi imprenditori e puntualmente riscontrata (cfr., pagg. 19-20 dell'ordinanza, dimostrative del fatto che "... [OSCURATO:PERSONA] non era un mero collettore delle somme di denaro destinate al fratello detenuto, ma un esponente della cosca Libri che esercitava il controllo sul territorio di Gallina e che per tale motivo poneva in essere in concorso con i vertici della cosca le consuete attività estorsive"). Il provvedimento impugnato ha inoltre congruamente valorizzato il contenuto del colloquio intercorso in carcere tra l'odierno ricorrente ed il fratello Emanuele in data 30.7.2013 nel corso del quale costui chiedeva conto di alcune attività estorsive al fratello che, dal canto suo, non si sottraeva affatto alla richiesta dando contezza delle varie vicende di cui gli veniva richiesto dal germano (cfr., ivi, pag. 21). Sul punto specifico, peraltro, il ricorso omette ogni considerazione così come con riguardo all'episodio narrato dal collaboratore Minerva nel 2022 a proposito del contatto avuto con [OSCURATO:PERSONA] da cui si era recato insieme a [OSCURATO:PERSONA] per concordare una estorsione in danno dell'imprenditore edile Catalano, residente a Gallina (territorio dei Quattrone) ma impegnato in lavori in [OSCURATO:PERSONA] (territorio di Minerva); [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito il dichiarante, si era messo a disposizione condizionando tuttavia il suo intervento al fatto che il territorio di sua competenza non fosse interessato da attentati incendiari (cfr., ivi pag. 23, anche con riguardo alle conversazioni intercettate tra il Minerva e lo Zindato, correttamente valutate in termini di riscontro oggettivo ed individualizzante nei confronti del Quattrone). Il Tribunale ha in definitiva potuto concludere nel senso che "... dette conversazioni dimostrano come Minerva e Zindato - pur non avendo certezze sull'esatto rango rivestito dal Quattrone in seno all'organizzazione della cosca Libri (...) - non dubitavano comunque della sua appartenenza associativa, non esitando a confrontarsi con lui su vicende di matrice estorsiva e confidando sulla sua sicura disponibilità a fornire l'ausilio richiesto per realizzare l'illecita imposizione" (cfr., ivi, ancora, pag. 24). I giudici reggini non hanno eluso la prospettazione difensiva, ribadita anche in questa sede, diretta a disegnare la figura del Quattrone come di mero "consigliere", osservando che "... dalla conversazione riportata si evince che egli raccomandava ai due sodali di non effettuare danneggiamenti nel territorio di competenza, al fine di evitare una maggiore presenza di FF.00. ed eventuali denunce da parte della vittima" rispetto alla quale ("... noi ...") si poneva in termini simili dalla stessa "parte" dei suoi interlocutori (cfr., pag. 27). Il Tribunale, ricavando da questi elementi fattuali la "intraneità" del ricorrente al sodalizio, ha formulato un giudizio tipicamente "di merito" che, in quanto sorretto da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, non è in questa sede censurabile. È appena il caso di ribadire, peraltro, che le intercettazioni di conversazioni intercorrenti "inter alios" e, in particolare, tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che esse sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato" soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (cfr., Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-02; sulla natura di fonte di prova diretta degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, v. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611- 02; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314- 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509- 43 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/201_4, Amaniera, Rv. 260842-01; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/200:3, Qehalliu, Rv. 224962-01, tutte richiamate in motivazione dalle SS.UU. Modaffari che ha ricordato che "... i contenuti etero-accusatori delle dichiarazioni registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretati e valutati, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen." dal momento che "... la spontaneità che ordinariamente connota il libero scambio di informazioni tra soggetti che confidano nella segretezza della conversazione esclude, infatti, qualsiasi equiparabilità con le dichiarazioni acc:usatorie rilasciate in sede di interrogatorio, nella piena consapevolezza ... - in questo secondo caso - della loro utilizzabilità processuale a carico dei soggetti chiamati in correità o in reità"). Per altro verso è altrettanto pacifico che l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate è una questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R.v. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv 254439). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favor