CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 02335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza in data 7 settembre 2021 - da lui conosciuto solo in data 7 giugno 2022 - relativamente ad un procedimento iscritto contro ignoti in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen., commesso in danno della moglie D'[OSCURATO:PERSONA], deceduta il 10 novembre 2020 presso l'Ospedale civile di Cosenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, nello specifico lamentando di non essere stato avvisato, unitamente ai suoi figli, della richiesta di archiviazione avanzata da parte del Pubblico Ministero, benché avesse formulato un'esplicita richiesta in tal senso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. Il procedimento era stato, conseguentemente, archiviato senza lo svolgimento di alcuna camera di consiglio e solo per il tramite dell'utilizzo di un modulo prestampato. La motivazione, peraltro, sarebbe stata affetta da inadempienze, nonché dal mancato espletamento di specifiche indagini di cui il ricorrente si sarebbe lamentato ove fosse stato posto nella possibilità di interloquire, previo avviso in suo favore della richiesta di archiviazione. 3. Orbene, il Collegio rileva come, a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sia più esperibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione. L'impugnazione dedotta, tuttavia, non è da ritenersi inammissibile, avendo lamentato il ricorrente la mancata notifica nei suoi confronti dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'art. 408 cod. proc. pen. Tale doglianza, allora, può essere fatta valere mediante reclamo al tribunale in composizione monocratica, giusta applicazione della norma dell'art. 410-bis cod. proc. pen. Il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall'impugnante e, ove essa venga proposta ad un giudice incompetente, quest'ultimo è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente, nel caso di specie da individuarsi - dovendo procedersi alla qualificazione dell'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. - nel tribunale in composizione monocratica, cui devono essere trasmessi gli atti, in quanto organo giurisdizionale tenuto a decidere la dedotta regiudicanda. • P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2