CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per i reati di cui agli art. 256 decreto legislativo 152/2006 (capo a) e 349, comma secondo, cod. pen. (capo B ), deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità; in particolare il ricorrente contesta la qualifica di rifiuto del materiale depositato in un'area aperta e, in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di violazione di sigilli, rappresenta che il materiale era collocato in un'area condominiale accessibile a chiunque, sicchè il materiale poteva essere stato abbandonato anche da terzi soggetti. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che il materiale abbandonato nell'area agricola consisteva in materiali di risulta di attività edile, pneumatici, tubi e rocce da scavo non destinati all'utilizzo, in quanto accatastati alla rinfusa, di natura eterogenea, abbandonati in un'area di 40 metri circa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea. Il giudice a quo ha inoltre evidenziato che l'imputato aveva il pieno controllo dell'area, avendone accettato la custodia giudiziale al momento della collocazione dei sigilli, e non aveva mai segnalato alle forze dell'ordine l'abbandono dei materiali da parte di soggetti ignoti. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 .41 Consigliere estqnsore I