CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento dell’8 ottobre 2025 rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a tre sentenze di condanna a carico dell’istante [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta un vizio di motivazionein relazione alla data di commissione del reato di estorsione ai danni di Iavicoli che sarebbe stata commessa da luglio a settembre 2018 e quindi lo iato temporale fra tale fatto e la estorsioneprecedente in realtà si riduce a qualche mese. Nel periodo intermedio, cioè nel gennaio 2018, poi, veniva commessa la ricettazione che è fatto che fa da trait union fra i due ulteriori reati, che non potevano dirsi eterogenei rispetto allaprima, stante il fatto che t r attasi comunque di r e ati c o ntro il patrimonio. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in debita considerazione l’omogeneità del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le causali e le modalità delle condotte, tutti indici che, se correttamente valutati, avrebbero condotto ad una decisione di segno diametralmente opposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, richiesto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., deve verificare se i reati esaminati sono collegati da un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica ad un disegno criminoso unitario, che ha presieduto alla loro esecuzione. Non è a tal fine, di per sè, decisiva, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi, la brevità dell'intervallo cronologico tra i diversi episodi criminosi, che rappresenta solo un dato estrinseco e formale. (Sez. 5, n. 1505 del 30/09/1992, Albano, Rv. 192276 - 01). A fronte di tale insegnamento che qui si intende ribadire emerge all’evidenza la manifesta infondatezza dei rilievidifensivi circa la rilevanza determinante del ridotto iato temporale fra le due estorsioni. Il dato cronologico, che, in ognicaso, nello specifico è comunque corrispondente ad alcuni mesi, è solo un elemento davalutare ma non può essere l’unico elemento s u cui fondare il riconoscimento della unicità del disegno criminoso. Il provvedimento impugnato ha pienamente motivato le ragioni del diniego analizzando il tipo di reato, le modalità commissione e financo la genesi della determinazione criminosa, escludendo che la matrice ideativa potesse essere comune, stante il fatto che la estorsione in danno della persona offesa Iavicoli nasceva da una circostanza contingente. A fronte di tali argomentazioni i rilievi difensivi del ricorrente si appalesano come aspecifici non confrontandosi in alcun modo con le avversate argomentazioni :nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co