CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia il 18 ottobre 2023, concernente la proroga, nei confronti del reclamante, del regime detentivo differenziato disciplinato dall'art. 41-bis ord. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., e dell'art. 125 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma merita censura per aver violato i precisi oneri di verifica che gravavano sul giudicante rispetto al contenuto del decreto ministeriale di proroga della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe costruito una motivazione non basata su approfondimenti istruttori e sulla doverosa attualizzazione dei presunti sintomi di pericolosità che la norma penitenziaria richiede perché si possa prorogare il regime detentivo speciale. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità e afferma che nel caso in esame essi non sono stati rispettati, perché dall'ordinanza impugnata emerge l'insussistenza dei presupposti legittimanti la proroga, ivi valutati in forma solo apparente. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che le acquisizioni probatorie richieste dalla difesa non avrebbero spostato la decisione. In realtà, l'accoglimento di tali istanze avrebbe certamente consentito di valutare l'effettiva rilevanza di tali atti e dunque la legittimità del decreto ministeriale. La difesa rileva che la Corte di cassazione, in un caso analogo a quello dell'odierno ricorrente, ha affermato che l'omessa integrazione istruttoria ha comportato una carenza motivazionale, avendo impedito di verificare in che misura essi dimostrassero l'attuale operatività della cosca e la concreta possibilità della ripresa o mantenimento dei contatti con essa. Secondo il ricorrente, sarebbe illegittima la scelta del Tribunale di sorveglianza di non procedere alle acquisizioni istruttorie richieste dalla difesa sin dall'atto di reclamo e dal ricorrente con due istanz presentate in vista dell'udienza. L'ordinanza, invece, richiamerebbe evenienze dal contenuto generico, come le condanne emesse a carico del recluso, le recenti operazioni di polizia sul territorio e la mancata dissociazione. Secondo il ricorrente, l'ordinanza non ha avrebbe analizzato - neppure al fine di confutarne la rilevanza - alcuna delle numerose allegazioni indicate nella premessa del ricorso per Cassazione, le quali, unitamente alle deduzioni contenute nel reclamo, avrebbero richiesto uno sforzo argomentativo più approfondito circa la verifica dei presupposti legittimanti la proroga. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto svolgere un controllo concreto e pregnante circa la sussistenza di tutti gli elementi di fatto che avrebbero potuto giustificare l'emissione del provvedimento ministeriale di proroga nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza sarebbe stata adottata formulando conclusioni di mera apparenza, circostanza che si tradurrebbe in una violazione di legge censurabile in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe continuato a descrivere [OSCURATO:PERSONA] con toni non corrispondenti all'attualità, come tali non incidenti legittimamente sul giudizio di attuale esistenza di una sua pericolosità. In tal senso, le affermazioni sulla concreta capacità di comunicare e impartire ordini verso l'esterno risulterebbero mere espressioni di stile. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe svolto un effettivo giudizio sul contenuto del decreto ministeriale, sugli argomenti dedotti dalla difesa e sulle notizie relative all'osservazione intramuraria. L'ordinanza sarebbe solo apparentemente descrittiva di un giudizio di pericolosità della specie che rileva in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. L'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611). 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'ordinanza ora in esame, ha compiuto, sulla base di corretta interpretazione ed esatta applicazione delle norme e dei principi di diritto in materia, la verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali sono fondate le valutazioni in ordine alla pericolosità di costui e alla legittimità e fondatezza della proroga della misura in oggetto. Il Tribunale di sorveglianza non ha reso motivazione apparente, ma ha spiegato che la proroga del regime differenziato è fondata sulle emergenze poste alla base delle sentenze di condanna definitive menzionate nel decreto ministeriale, le quali hanno accertato il ruolo di vertice rivestito all'interno del sodalizio da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza nota, quanto all'attuale operatività del sodalizio di appartenenza, mai contestata, che nel decreto ministeriale è stato fatto ampio richiamo, sia alle recenti operazioni di polizia che hanno riguardato la zona di riferimento, sia alla persistente capacità della mafia di infiltrarsi nelle amministrazioni locali. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza precisa che non è emerso alcun elemento di dissociazione. In tale situazione, è plausibile l'affermazione del Tribunale di sorveglianza, in base alla quale può ritenersi che il detenuto, in caso di sottoposizione al regime ordinario, potrebbe riallacciare contatti con l'esterno e dare indicazioni al clan nei confronti del quale non si è mai posto in contrasto. In quest'ottica, costituisce valutazione logica, non apparente, l'osservazione del Tribunale di sorveglianza in base alla quale le acquisizioni probatorie chieste dalla difesa non andrebbero a spostare la decisione del collegio, atteso che le ordinanze citate dalla difesa e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati vanno ad inserirsi nell'insieme delle informazioni riportate nel decreto, a mezzo delle fonti da valutarsi tra loro sinergicamente, non come singoli elementi. In definitiva, non risulta meramente apparente la conclusione motivazionale offerta dal Tribunale di sorveglianza, volta a spiegare che il decreto ministeriale di proroga è stato legittimamente emanato, perché l'Autorità amministrativa ha dato conto adeguatamente dell'attuale pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e dell'assenza di elementi atti a dimostrare l'interruzione di collegamenti tra lo stesso e la parte di organizzazione esterna al carcere tuttora attiva. Il Tribunale di sorveglianza ha anche spiegato che il decreto ministeriale impugnato, pur costituendo la proroga della misura disposta con un altro decreto, non appare motivato per relationem rispetto al precedente, né reca motivazione apparente o stereotipa, ma contiene una congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure imposte mirano a prevenire. In definitiva, la deduzione di carenza motivazionale dedotta dalla difesa non è fondata. Deve osservarsi, peraltro, che, ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, non è colpita dalle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente ricollegate ad assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente riguardanti profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese w processuali.