CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 24193/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del delitto a lui contestato nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., lamentando, in particolare, un uso improprio da parte dei giudici di merito della nozione di "privata dimora", è manifestamente infondato, perché - come chiarito correttamente dalla Corte di merito - l'imputato si era introdotto nello spazio condominiale destinato al parcheggio, il quale costituisce pertinenza immediata della privata dimora con conseguente configurazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente